Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 293 del 23/03/2022

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2419

 

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese in favore di particolari categorie di imprese (bancarie e assicurative, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro), della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista,

richiamato il parere espresso sul disegno di legge il 12 gennaio 2022;

richiamata l’osservazione espressa nel predetto parere, relativa all’opportunità di estendere il campo di applicazione del provvedimento, delineato dall’articolo 2, anche ai rapporti di natura non convenzionale;

richiamata l’osservazione relativa all’opportunità di sopprimere o rivedere i commi 4 e 5 dell’articolo 5 del provvedimento, che attribuiscono agli ordini professionali la legittimazione ad adire l’autorità giudiziaria nel caso in cui ravvisino violazioni delle disposizioni sull’equo compenso nonché il dovere di attivare l’azione disciplinare nei confronti degli iscritti che abbiano accettato (o preventivato) un compenso sotto la soglia di equità, in tal modo di fatto determinando la reintroduzione di tariffe vincolanti, in contrasto con i principi del diritto europeo;

richiamata l’osservazione relativa all’opportunità di sopprimere o rivedere l’articolo 6 del provvedimento, che introduce la possibilità per imprese e ordini professionali di concordare modelli di convenzione, comprensivi dell’indicazione dei compensi, a cui è attribuita presunzione di equità, fino a prova contraria, in tal modo di fatto determinando la reintroduzione di tariffe vincolanti e una forma di regolamentazione economica dell’attività dei propri iscritti, eludendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, che in capo a tali soggetti non ammette alcun potere restrittivo della libertà contrattuale, e determinando un "doppio binario" tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini;

considerati gli emendamenti che rispondono alle richiamate osservazioni, tra cui gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 5.23, 5.24, 5.25, 6.1 e 12.1,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.