Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 293 del 23/03/2022

 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2022

293ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

STEFANO 

 

La seduta inizia alle ore 13,10.

 

 

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI  

 

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svoltasi in Ufficio di Presidenza nella giornata del 15 marzo u.s., nell'ambito dell'esame dell'Atto COM (2021) 562, in materia di uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

 

La Commissione prende atto.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

Il senatore CESARO (FIBP-UDC), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). Il Relatore ricorda che la Commissione si era espressa sul testo del provvedimento lo scorso 2 marzo 2022.

Evidenzia, quindi, che il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina 2021-2022, è stato presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, sulla salute e benessere degli animali. Ora, nel mese di gennaio 2022, sono stati rilevati casi di PSA anche nelle regioni Piemonte e Liguria, e pertanto il Piano 2022 dovrà essere integrato con una sezione dedicata all’eradicazione in tali regioni.

Richiama, infine, il regolamento (UE) n. 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili, come integrato dai successivi regolamenti delegati, e il connesso regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, sugli emendamenti, non ritenendo sussistenti profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

 

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

 

La Commissione approva.

 

 

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri.  -  Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

Il PRESIDENTE, in assenza del relatore, senatore Nannicini, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese in favore di particolari categorie di imprese (bancarie e assicurative, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro), della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Ricorda che la Commissione si era espressa sul testo del provvedimento lo scorso 12 gennaio 2022 e richiama le osservazioni in tale sede formulate, relative all’opportunità di estendere il campo di applicazione del provvedimento delineato dall’articolo 2, di sopprimere o rivedere i commi 4 e 5 dell’articolo 5, e di sopprimere o rivedere l’articolo 6 del provvedimento, che di fatto determinando la reintroduzione di tariffe vincolanti e una forma di regolamentazione economica dell’attività dei propri iscritti, eludendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, che in capo a tali soggetti non ammette alcun potere restrittivo della libertà contrattuale.

Il Presidente indica, quindi, gli emendamenti che rispondono alle richiamate osservazioni, tra cui gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 5.23, 5.24, 5.25, 6.1 e 12.1, e propone di esprimere un parere non ostativo.

 

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

 

La Commissione approva.

 

 

(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite. Esame e rinvio)

 

Il presidente STEFANO (PD), in qualità di relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", che incorpora anche le "ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" disposte dal decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, che quindi non sarà convertito in legge.

Complessivamente il provvedimento si compone di 13 articoli, recanti disposizioni in materia di partecipazione militare alle iniziative NATO, fornitura gratuita di materiali militari non letali all’Ucraina, assistenza alla popolazione ucraina, rafforzamento della rete diplomatica e consolare a tutela dei cittadini italiani, approvvigionamento del gas naturale e riduzione dei consumi di gas, e potenziamento delle capacità di accoglienza dei profughi ucraini.

Nel dettaglio, il disegno di legge in esame autorizza la partecipazione, fino al 30 settembre 2022, del personale militare italiano alle iniziative della NATO relative all’impiego della forza ad elevata prontezza (Very High Readiness Joint Task Force), nonché la prosecuzione della partecipazione nell’ambito del dispositivo per la sorveglianza navale dell’area Sud dell’Alleanza, della presenza in Lettonia e delle operazioni di Air Policing nella sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza, autorizzando a tal fine la spesa di 154,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 21 milioni per l’anno 2023.

Si autorizza poi la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzati alla cessione, a titolo gratuito, di mezzi ed equipaggiamenti militari di protezione alle autorità dell’Ucraina, il cui elenco è definito tramite decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della cooperazione internazionale e il Ministro dell’economia e delle finanze, e prevede che, fino al 31 dicembre 2022, le persone iscritte all’albo dei giornalisti, i fotoreporter e i videoperatori, che esercitano la propria attività in territorio ucraino, possano acquistare equipaggiamenti per esigenze di autodifesa, previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza.

Inoltre, il disegno di legge autorizza il Ministero degli affari esteri e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a disporre i necessari interventi di assistenza o cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell’Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, con misure in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sulla cooperazione allo sviluppo, e alle pertinenti disposizioni di legge, fatte salve le norme penali, la normativa antimafia e gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Si dispone un incremento di 10 milioni di euro, per l’anno 2022, della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria, al fine di potenziare le attività di protezione degli stessi e del relativo personale, nonché per provvedere alle spese per il vitto e alloggio del personale e dei cittadini alloggiati per ragioni di sicurezza. Si autorizza altresì la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022 per l’invio di militari dell’Arma dei carabinieri a tutela degli uffici e del personale all’estero maggiormente esposti.

Si autorizza una spesa pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022 finalizzata a potenziare le attività realizzate dall’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in tutela degli interessi italiani e per la protezione dei connazionali all’estero, e prevede un incremento pari a 100.000 euro per l’anno 2022 della spesa per i compensi spettanti al personale dell’Unità di crisi.

Inoltre, al fine di fronteggiare l’instabilità del sistema nazionale di approvvigionamento del gas naturale, generata dalla crisi in atto, si prevede la possibilità di adottare, mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica, le misure previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, volte ad accrescere la disponibilità di gas e a ridurne i consumi.

Si prevede poi che, in caso di adozione delle misure volte a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna Spa predisponga, per il periodo di durata dell’emergenza, un programma di massimizzazione dell’impiego degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone o olio combustibile, fermo restando il contributo derivante dagli impianti alimentati a energie rinnovabili.

Inoltre, si autorizza, fino al 31 dicembre 2022, per le imprese italiane che esportano verso l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, un cofinanziamento a fondo perduto non superiore al 40 per cento dell’intervento complessivo del sostegno alla patrimonializzazione. Il contributo è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

Si prevede altresì un incremento pari a 54 milioni di euro per l’anno 2022 delle risorse volte all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza destinati ai cittadini ucraini, nonché l’attivazione di ulteriori 3000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione.

In ultimo, sono previste misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina, che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca.

Il Presidente presenta, quindi, un conferente schema di parere non ostativo, in cui richiama, in premessa, anche le conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022, e la risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2022 sull’aggressione russa contro l’Ucraina (P9_TA(2022)0052), attraverso cui si condanna l’aggressione della Federazione russa ai danni dell’Ucraina e si ribadisce la volontà degli Stati membri di sostenere l’Ucraina e la sua popolazione mediante sostegno politico, finanziario, umanitario e logistico supplementare anche in coordinamento con i partner e gli alleati, in seno alle Nazioni Unite, all’OSCE, alla NATO e al G7, nonché la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che ha istituito una misura di assistenza a favore dell’Ucraina, da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF), finalizzata a contribuire al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle forze armate ucraine, difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione in corso.

 

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

 

 

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO  -  Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

Il senatore LICHERI (M5S), relatore, introduce l’esame del disegno di legge in titolo, con cui si prevede di modificare il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, di revisione delle circoscrizioni giudiziarie (cd. ‘‘taglia-tribunali"), che è stato adottato dal Governo Monti, in attuazione della delega conferita con la legge n. 148 del 2011, in materia di stabilizzazione finanziaria.

Lo scopo del provvedimento è di consentire la riattivazione, su richiesta delle regioni interessate, dei più di 280 uffici giudiziari sub-provinciali soppressi in tutta Italia con l’articolo 1 del citato decreto legislativo. In particolare il decreto ha previsto la soppressione di 31 tribunali, 31 procure e 220 sezioni distaccate di tribunale.

Il disegno di legge si riferisce, quindi, all’intero territorio italiano, sebbene l’iniziativa sia della regione Abruzzo, che rileva – nella relazione illustrativa – le gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per i cittadini dei circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nella vasta zona dell’Abruzzo, che confina con il Lazio e il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo, il citato decreto legislativo n. 155 del 2012, concentrato l’amministrazione della giustizia nell’arco Nord-Est, costituito dai tribunali dell’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti.

Nella relazione del disegno di legge si sottolinea, inoltre, che la predetta soppressione dei tribunali risulta in netto contrasto con il principio del massimo decentramento dei servizi assicurati dallo Stato, previsto dall’articolo 5 della Costituzione, nonché con il "principio di prossimità" di cui all’articolo 10 del Trattato sull’Unione europea, in base al quale le decisioni devono essere prese nella maniera il più possibile vicina ai cittadini, coinvolgendo nel modo più efficace possibile le amministrazioni nazionali e locali, compresa evidentemente anche l’amministrazione della giustizia, che deve essere esercitata il più vicino possibile ai cittadini.

Nel dettaglio, l’articolo 1 prevede l’introduzione degli articoli 8-bis e 8-ter al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, stabilendo che i tribunali soppressi ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto legislativo possano essere riattivati, su richiesta delle regioni interessate. In tali casi, il Ministro della giustizia deve concludere apposite convenzioni con le regioni interessate, per la ripresa delle funzioni giudiziarie dei tribunali da ripristinare, prevedendo che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano a carico del bilancio della regione, mentre rimangano a carico dello Stato le spese di retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Inoltre, si prevede che il Ministro della giustizia provveda, entro cento giorni dalla stipula delle citate convenzioni, alla riformulazione o riapertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo dei tribunali ripristinati e alla loro copertura.

L’articolo 2 abroga il comma 4-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, che prevede in via sperimentale l’esercizio di funzioni giudiziarie, per il tempo necessario, nelle sedi degli uffici soppressi, e che sarebbe quindi superato dal provvedimento in esame. L’articolo 3 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore, quindi, dà conto degli emendamenti e presenta uno schema di parere non ostativo.

 

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

 

La Commissione approva.

 

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (n. 360)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

 

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, svolge una relazione integrativa, in riferimento a una richiesta di chiarimento, emersa nella precedente seduta, rispetto alla normativa a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali, nell’ambito dello schema di decreto legislativo in esame, relativo al sistema europeo di scambio delle informazioni dei casellari giudiziari (ECRIS) relative ai cittadini di Paesi terzi.

La Relatrice ricorda, in primo luogo, che il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, sugli scambi fra gli Stati membri di informazioni del casellario giudiziario, stabilisce all’articolo 9, relativo alle "condizioni di utilizzo dei dati personali", che: "Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri, ai fini di un procedimento penale o per fini diversi da un procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta."

Tale divieto di utilizzo dei dati personali per fini diversi è integrato dallo schema di decreto legislativo in esame, che all’articolo 2, lettera d), prevede una modifica all’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 74 del 2016, per stabilire che, nella trasmissione delle informazioni, l’Ufficio centrale del casellario deve anche comunicare il divieto di utilizzare le informazioni per scopi diversi da un procedimento penale.

Lo stesso divieto è stabilito anche all’articolo 28 del testo unico del casellario giudiziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in cui si specifica che i dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi devono essere trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e limitatamente ai fini del procedimento amministrativo al quale si riferisce la richiesta.

In ogni caso, in via generale si applica il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Mentre, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali al di fuori dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, si applica il regolamento generale sulla privacy, il regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Infine, la decisione quadro 2009/315/GAI specifica che ai dati personali trattati in base alle norme da essa introdotte si applica la Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

Per quanto riguarda l’esempio citato nella precedente seduta, relativo allo scambio di informazioni su una condanna per un reato sessuale a danno di minori, la Relatrice precisa che, tale scambio di informazioni tra Stati membri, consente di impedire al reo di occultare tale condanna in un altro Stato membro e quindi gli impedisce di poter esercitare un’attività professionale che comporti contatti diretti e regolari con minori.

Con riferimento alla tutela dei dati personali del minore coinvolto, la Relatrice evidenzia che le informazioni oggetto di scambio sono elencate nell’articolo 5-ter del testo unico del casellario giudiziario (Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002), come introdotto dal decreto legislativo n. 74 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI. Tali informazioni riguardano i dati sull’identità del condannato e del reato, compreso il tipo di reato, la data e il luogo dello stesso, nonché la pena inflitta e le eventuali interdizioni derivanti dalla condanna. Non sono invece oggetto di iscrizione nel casellario giudiziario europeo e quindi non sono oggetto di scambio tra Stati membri, gli elementi di contenuto del reato tra cui l’identificazione – nel caso di specie – del minore coinvolto.         

 

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 13,35.

 


 

 

 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2533

 

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

richiamato il parere sul testo, espresso il 2 marzo 2022;

ricordato, in particolare, che l’articolo 1 prevede che le regioni e le province autonome debbano predisporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e leradicazione della PSA dalla specie cinghiale (Sus scrofa) e dai suini da allevamento, in conformità alle dispo­sizioni del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina 2021-2022, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, sulla salute e benessere degli animali;

ricordato che il regolamento (UE) n. 652/2014 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2021/690, facendo salvi i piani adottati in base al citato articolo 12, che potranno essere finanziati dal programma europeo per il mercato unico, di cui allo stesso regolamento (UE) 2021/690;

rilevato che, in ragione dell’insorgenza della PSA, nel mese di gennaio 2022, nelle regioni Piemonte e Liguria, il Piano 2022 dovrà essere integrato con una sezione dedicata all’eradicazione in tali regioni;

considerato il regolamento (UE) n. 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili, come integrato dai successivi regolamenti delegati, e il connesso regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

valutato che gli emendamenti non presentano profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.


 

 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2419

 

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese in favore di particolari categorie di imprese (bancarie e assicurative, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro), della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista,

richiamato il parere espresso sul disegno di legge il 12 gennaio 2022;

richiamata l’osservazione espressa nel predetto parere, relativa all’opportunità di estendere il campo di applicazione del provvedimento, delineato dall’articolo 2, anche ai rapporti di natura non convenzionale;

richiamata l’osservazione relativa all’opportunità di sopprimere o rivedere i commi 4 e 5 dell’articolo 5 del provvedimento, che attribuiscono agli ordini professionali la legittimazione ad adire l’autorità giudiziaria nel caso in cui ravvisino violazioni delle disposizioni sull’equo compenso nonché il dovere di attivare l’azione disciplinare nei confronti degli iscritti che abbiano accettato (o preventivato) un compenso sotto la soglia di equità, in tal modo di fatto determinando la reintroduzione di tariffe vincolanti, in contrasto con i principi del diritto europeo;

richiamata l’osservazione relativa all’opportunità di sopprimere o rivedere l’articolo 6 del provvedimento, che introduce la possibilità per imprese e ordini professionali di concordare modelli di convenzione, comprensivi dell’indicazione dei compensi, a cui è attribuita presunzione di equità, fino a prova contraria, in tal modo di fatto determinando la reintroduzione di tariffe vincolanti e una forma di regolamentazione economica dell’attività dei propri iscritti, eludendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, che in capo a tali soggetti non ammette alcun potere restrittivo della libertà contrattuale, e determinando un "doppio binario" tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini;

considerati gli emendamenti che rispondono alle richiamate osservazioni, tra cui gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 5.23, 5.24, 5.25, 6.1 e 12.1,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.


 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1948 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

 

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che l’articolo 1 del disegno di legge prevede l’introduzione degli articoli 8-bis e 8-ter, nel decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con cui si consente, su richiesta delle regioni interessate, di ripristinare gli uffici giudiziari sub-provinciali soppressi ai sensi dell’articolo 1 dello stesso decreto legislativo n. 155;

tenuto conto del "principio di prossimità" di cui all’articolo 10 del Trattato sull’Unione europea, in base al quale le decisioni devono essere prese nella maniera il più possibile vicina ai cittadini, coinvolgendo nel modo più efficace possibile le amministrazioni nazionali e locali, compresa l’amministrazione della giustizia;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.