Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 292 del 16/03/2022

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (n. 362)

(Osservazioni alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, riepiloga i termini dello schema di osservazioni favorevoli con rilievi, già illustrato, sull’atto del Governo in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882, sui requisiti di accessibilità, per le persone con disabilità, ai prodotti e ai servizi relativi alla comunicazione elettronica e al commercio online.

            Ricorda, in particolare, che l’articolo 19 dà attuazione all’articolo 21 della direttiva, stabilendo che, se dopo l’adozione di una misura di ritiro dal mercato di un prodotto non conforme, questa sia ritenuta ingiustificata dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Inoltre, se un altro Stato membro adotta una misura di ritiro dal mercato e tale misura è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto ad adottare le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ad informarne la Commissione europea.

            A tale riguardo, segnala che il secondo periodo dell’articolo 19 fa erroneamente riferimento alla "autorità di vigilanza dello Stato membro", ovvero dello Stato, diverso dall’Italia, che ha emesso la misura di ritiro dal mercato, anziché fare riferimento all’autorità di vigilanza italiana, ovvero il Ministero dello sviluppo economico.

            Inoltre, l’articolo 23 estende la presunzione di conformità del prodotto o servizio, ai requisiti di accessibilità stabiliti in altri atti dell’Unione, anche al caso di conformità alle norme armonizzate e requisiti tecnici adottati in base alla procedura prevista all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva. Al riguardo, segnala che l’articolo 23 fa erroneamente riferimento all’articolo 14 dello schema di decreto, anziché all’articolo 15 della direttiva.

            Sottolinea, infine, l’urgenza di dare attuazione alla direttiva, il cui termine per il recepimento negli Stati membri è fissato dalla stessa direttiva al 28 giugno 2022.

 

         Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

 

            La Commissione approva.