Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 292 del 16/03/2022
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Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2235, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, con lo scopo di provvedere all’allineamento del trattamento dell’IVA e delle accise, relative allo sforzo comune di difesa nell’ambito dell’Unione europea, con la disciplina relativa al trattamento di IVA e accise già in vigore nell’ambito della partecipazione alla NATO.
Nello specifico, il decreto in esame prevede all’articolo 1, comma 1, l’introduzione delle lettere b-bis) e b-ter) nell’articolo 72 del D.P.R. del 1972, n. 633. Nella prima si elencano le operazioni non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle forze armate degli Stati membri qualora queste partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea in ambito di sicurezza o difesa comune; nella seconda si prevede la non imponibilità per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso uno Stato membro a favore delle forze armate di uno Stato membro diverso da quello di destinazione.
L’articolo 1, comma 2, prevede una novella all’articolo 38, comma 3 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, in materia di acquisti intracomunitari. Attraverso tale novella si inserisce nel novero delle attività che costituiscono acquisti intracomunitari, ai quali si applica l’imposta sul valore aggiunto, l’introduzione da parte delle forze armate di uno Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa all’interno di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), di beni destinati all’uso da parte delle stesse forze armate che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di un altro Stato membro.
L’articolo 2 prevede una novella all’articolo 17 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, attraverso la quale si prevede che i prodotti soggetti ad accisa, destinati alle forze armate di qualsiasi Stato membro che partecipa a uno sforzo di difesa, svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della PSDC, siano esenti dal pagamento della stessa.
L’articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 4 stabilisce, in linea con quanto previsto dall’articolo 3 della direttiva (UE) 2019/2235, che le disposizioni contenute nella direttiva oggetto di attuazione si applichino a partire dal 1° luglio 2022.
Il relatore presenta, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli.