Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 292 del 16/03/2022
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IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (n. 362)
(Osservazioni alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, riepiloga i termini dello schema di osservazioni favorevoli con rilievi, già illustrato, sull’atto del Governo in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882, sui requisiti di accessibilità, per le persone con disabilità, ai prodotti e ai servizi relativi alla comunicazione elettronica e al commercio online.
Ricorda, in particolare, che l’articolo 19 dà attuazione all’articolo 21 della direttiva, stabilendo che, se dopo l’adozione di una misura di ritiro dal mercato di un prodotto non conforme, questa sia ritenuta ingiustificata dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Inoltre, se un altro Stato membro adotta una misura di ritiro dal mercato e tale misura è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto ad adottare le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ad informarne la Commissione europea.
A tale riguardo, segnala che il secondo periodo dell’articolo 19 fa erroneamente riferimento alla "autorità di vigilanza dello Stato membro", ovvero dello Stato, diverso dall’Italia, che ha emesso la misura di ritiro dal mercato, anziché fare riferimento all’autorità di vigilanza italiana, ovvero il Ministero dello sviluppo economico.
Inoltre, l’articolo 23 estende la presunzione di conformità del prodotto o servizio, ai requisiti di accessibilità stabiliti in altri atti dell’Unione, anche al caso di conformità alle norme armonizzate e requisiti tecnici adottati in base alla procedura prevista all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva. Al riguardo, segnala che l’articolo 23 fa erroneamente riferimento all’articolo 14 dello schema di decreto, anziché all’articolo 15 della direttiva.
Sottolinea, infine, l’urgenza di dare attuazione alla direttiva, il cui termine per il recepimento negli Stati membri è fissato dalla stessa direttiva al 28 giugno 2022.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo. Parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.
La senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge in titolo e non ostativo con osservazioni sull’emendamento 2.0.1000.
In particolare, sottolinea come il provvedimento costituisca attuazione di uno degli impegni assunti con il PNRR, elencati nell’allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, con cui è stato approvato il PNRR italiano.
Ritiene tuttavia opportuno invitare la Commissione di merito a valutare la corrispondenza tra i termini temporali delle deleghe previste dal disegno di legge, con i termini degli interventi previsti dal PNRR.
In riferimento all’articolo 4, sulle concessioni di distribuzione del gas naturale, si invita la Commissione di merito a garantire che la maggiore apertura alla concorrenza del settore avvenga senza ulteriori aumenti a carico dei consumatori finali.
In riferimento all’articolo 8, sulla revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, si invita la Commissione di merito a procedere a un aggiornamento della normativa vigente, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, e tenendo conto delle "raccomandazioni" in merito ai servizi taxi e ai servizi NCC fornite nella Comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2022 (2022/C 62/01), superando l’obbligo di rientro in autorimessa dopo ogni corsa, senza poter prelevare nuovi passeggeri.
In riferimento all’articolo 26, si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di inserire un riferimento all’individuazione delle responsabilità e degli obblighi degli operatori che, compresi i venditori online, in linea con il regolamento (UE) 2019/1020.
In riferimento all’articolo 29, e all’introduzione della presunzione di dipendenza economica per l’impresa che utilizza i servizi forniti da una piattaforma digitale, valuti la Commissione di merito la coerenza con il regolamento (UE) 1150/2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, al fine di evitare l’introduzione di un diverso e più restrittivo regime nazionale.
Per quanto riguarda l’emendamento del Governo 2.0.1000, si invita la Commissione di merito a valutare la necessità di specificare – anche ai fini delle necessarie interlocuzioni con la Commissione europea – che le disposizioni in esame mirano a dare soluzione alla procedura di infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni balneari, non citata nel testo, né nelle relazioni di accompagnamento.
Inoltre, occorre osservare che la soluzione della procedura di infrazione n. 2020/4118, sulle concessioni demaniali marittime, non è indicata tra i contenuti obbligati del disegno di legge sulla concorrenza 2021, come fissati nel PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021), per cui non dovrebbe pregiudicare l’approvazione del disegno di legge, ben potendo essere inclusa in un successivo provvedimento normativo.
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) sottolinea come il Gruppo Lega abbia già espresso le proprie riserve su molte parti del provvedimento, suscettibili di creare contrasti nel Paese, come le disposizioni sul rinnovo delle concessioni mediante gara e sulle misure a favore della concorrenza su cui occorre fare attenzione a non creare disparità.
Ritiene, inoltre, che non sia fondato richiamare la necessità di dare attuazione al PNRR per giustificare l’adozione di alcune specifiche misure contenute nel provvedimento.
La relatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC) risponde ricordando che, nella scadenza temporale prevista nella decisione del Consiglio, di approvazione del PNRR, figura specificamente l’adozione della legge annuale sulla concorrenza. Non figura invece, tra i contenuti di tale legge, l’obiettivo di risolvere la procedura di infrazione sulle concessioni balneari, che potrebbe quindi ben essere collocata in altro provvedimento. Infine, ricorda che, in riferimento all’articolo 4, sulla liberalizzazione del mercato del gas, lo schema di parere invita a evitare aumenti delle bollette energetiche per i consumatori finali.
Il senatore MARCUCCI (PD), a tale ultimo riguardo, suggerisce di sostituire le parole "senza ulteriori aumenti a carico dei consumatori", con un riferimento al contenimento del costo per i consumatori, al fine di indicare l’opportunità che, non solo si evitino ulteriori aumenti, ma che si provveda a contenere anche gli aumenti già in atto.
La relatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC) accoglie il suggerimento del senatore Marcucci e riformula lo schema di parere.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, come modificato, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (n. 361)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli )
Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2235, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, con lo scopo di provvedere all’allineamento del trattamento dell’IVA e delle accise, relative allo sforzo comune di difesa nell’ambito dell’Unione europea, con la disciplina relativa al trattamento di IVA e accise già in vigore nell’ambito della partecipazione alla NATO.
Nello specifico, il decreto in esame prevede all’articolo 1, comma 1, l’introduzione delle lettere b-bis) e b-ter) nell’articolo 72 del D.P.R. del 1972, n. 633. Nella prima si elencano le operazioni non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle forze armate degli Stati membri qualora queste partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea in ambito di sicurezza o difesa comune; nella seconda si prevede la non imponibilità per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso uno Stato membro a favore delle forze armate di uno Stato membro diverso da quello di destinazione.
L’articolo 1, comma 2, prevede una novella all’articolo 38, comma 3 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, in materia di acquisti intracomunitari. Attraverso tale novella si inserisce nel novero delle attività che costituiscono acquisti intracomunitari, ai quali si applica l’imposta sul valore aggiunto, l’introduzione da parte delle forze armate di uno Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa all’interno di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), di beni destinati all’uso da parte delle stesse forze armate che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di un altro Stato membro.
L’articolo 2 prevede una novella all’articolo 17 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, attraverso la quale si prevede che i prodotti soggetti ad accisa, destinati alle forze armate di qualsiasi Stato membro che partecipa a uno sforzo di difesa, svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della PSDC, siano esenti dal pagamento della stessa.
L’articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 4 stabilisce, in linea con quanto previsto dall’articolo 3 della direttiva (UE) 2019/2235, che le disposizioni contenute nella direttiva oggetto di attuazione si applichino a partire dal 1° luglio 2022.
Il relatore presenta, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.