Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 292 del 16/03/2022
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La Commissione Politiche dell’Unione europea,
esaminato il disegno di legge in titolo e l’emendamento 2.0.1000;
considerato che il disegno di legge in titolo reca misure finalizzate a promuovere la tutela e lo sviluppo della concorrenza, principio cardine dell’ordinamento dell’Unione europea, ritenuto dal PNRR un fattore essenziale al fine di favorire l’efficienza e la crescita dell’economia nazionale e di garantire la ripresa dalla crisi conseguente alla pandemia;
considerato che la legge annuale sulla concorrenza costituisce un passaggio fondamentale per l’attuazione del PNRR, essendosi l’Italia impegnata ad adottare una legge annuale sulla concorrenza che migliori e semplifichi le normative di settore, ponendo un argine alla sovra-regolamentazione e rimuovendo ostacoli e vincoli alla concorrenza. La legge annuale per il 2021, secondo quanto concordato con il PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021), deve essere approvata, comprensiva anche degli strumenti attuativi e delegati, entro il 31 dicembre 2022;
valutato che le disposizioni contenute nel provvedimento danno quindi concreta attuazione agli impegni assunti nel PNRR (traguardo M1C2-6);
valutato altresì che il disegno di legge in titolo è il primo di quattro disegni di legge sulla concorrenza, relativamente agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il cui impegno pure figura all’interno del PNRR;
valutato che il provvedimento in titolo costituisce conseguentemente un coerente sviluppo e attuazione di impegni assunti con le istituzioni dell’Unione europea;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni.
Si invita la Commissione di merito a valutare la corrispondenza tra i termini delle deleghe previste dal disegno di legge e i termini degli interventi previsti dal PNRR. Gli articoli 2, 6, 8 e 26 del disegno di legge prevedono, infatti, che l’esercizio delle deleghe avvenga entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e quindi in tempo utile per la data del 31 dicembre 2022, prevista dal PNRR anche per l’entrata in vigore degli strumenti delegati. Gli articoli 23 e 24, relativi rispettivamente alla revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, prevedono invece un termine di esercizio della delega di 24 mesi, non coerente quindi con la data del 31 dicembre 2022.
In riferimento all’articolo 4, sulle concessioni di distribuzione del gas naturale, si condivide la finalità di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione di gas di proprietà degli enti locali, al fine di rilanciare gli investimenti nel settore e massimizzare il beneficio per il consumatore finale. Si invita tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità di contemplare modalità finalizzate a garantire che la maggiore apertura alla concorrenza del settore avvenga affinché venga contenuto il costo per i consumatori finali. Obiettivo di primaria importanza, ancor più in questa fase storica.
In riferimento all’articolo 8, sulla revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, si invita la Commissione di merito a procedere a un superamento e aggiornamento della normativa vigente di cui alla legge quadro n. 21 del 1992, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, in modo da assicurare una maggiore efficienza del sistema di trasporto e il conseguente migliore servizio ai cittadini utenti. In tale contesto, si invita inoltre a tenere conto delle "raccomandazioni" in merito ai servizi taxi e ai servizi NCC fornite agli Stati membri dalla recente Comunicazione della Commissione concernente il trasporto locale di passeggeri su richiesta (taxi e veicoli a noleggio con conducente) ben funzionante e sostenibile (2022/C 62/01), del 2 febbraio scorso.
Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di prevedere specifici principi e criteri che consentano la semplificazione delle disposizioni normative, ormai superate dalla giurisprudenza, ispirate al rigido obbligo di rientro in autorimessa e che non permettono di prelevare passeggeri nei viaggi di ritorno al di fuori delle aree coperte dalla licenza o dall’autorizzazione. Ciò anche per limitare l’inquinamento atmosferico e inutili perdite di tempo a scapito di un efficace servizio al cittadino causate da percorsi svolti a vuoto e per incentivare il miglioramento del servizio, anche incoraggiando il «raggruppamento» (pooling) dei passeggeri per ridurre il numero di corse. Ciò nell’ottica della massima integrazione possibile tra i sistemi di trasporto pubblico non di linea nonché per il miglior efficientamento e modernizzazione dei sistemi e dei mezzi di trasporto presenti nella città.
Con riferimento all’articolo 26, valuti la Commissione di merito l’opportunità di inserire un riferimento all’individuazione delle responsabilità e degli obblighi degli operatori che, a vario titolo, intervengono nella catena della commercializzazione dei prodotti, compresi i venditori online. Tale riferimento è invece presente nel regolamento (UE) 2019/1020.
Con riferimento all’articolo 29, e all’introduzione della presunzione di dipendenza economica per l’impresa che utilizza i servizi forniti da una piattaforma digitale, valuti la Commissione di merito la coerenza con il regolamento (UE) 1150/2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online. L’introduzione di un diverso e più restrittivo regime nazionale – ferma restando la legge n. 192 del 1998 sulla dipendenza economica, che già potrebbe applicata a questi rapporti commerciali – appare, da un lato, contrastare con l’esigenza di prevedibilità e dall’altro sottoporrebbe a una disciplina diversificata gli intermediari che offrono servizi a utenti italiani, con evidenti riflessi sul principio europeo della libertà di stabilimento.
In riferimento all’articolo 2, sulla mappatura di tutte le concessioni di beni pubblici, è stato trasmesso per l’esame l’emendamento del Governo 2.0.1000. Con tale emendamento si recano disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e si conferisce al Governo una apposita delega legislativa in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative.
Si fornisce in tal modo una risposta normativa alle due pronunce del novembre 2021 del Consiglio di Stato, in cui è stata ribadita la contrarietà della normativa italiana sulle concessioni demaniali marittime alla normativa europea, ma ne è stata asserita la perdurante vigenza degli effetti sino al 31 dicembre 2023.
La data del 31 dicembre 2023 appare congrua rispetto all’esigenza di evitare il significativo impatto economico e sociale che altrimenti deriverebbe dall’improvvisa decadenza dei rapporti concessori in essere; allo stesso tempo, consente di approvare una normativa che possa riordinare la materia e disciplinare in conformità con l’ordinamento europeo il sistema di rilascio delle concessioni demaniali marittime, così come l’emendamento provvede a delineare.
Con riferimento, quindi, all’emendamento del Governo 2.0.1000, la Commissione esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.
Valuti la Commissione di merito la necessità di specificare – anche ai fini delle necessarie interlocuzioni con la Commissione europea – che le disposizioni in esame mirano a dare soluzione alla procedura di infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni balneari, non citata nel testo, né nelle relazioni di accompagnamento.
Va altresì osservato che la soluzione della procedura di infrazione n. 2020/4118, sulle concessioni demaniali marittime, non è indicata tra i contenuti obbligati del disegno di legge sulla concorrenza 2021, come fissati nel PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021), per cui non dovrebbe pregiudicare l’approvazione di questo disegno di legge, ben potendo essere inclusa in un successivo provvedimento normativo.