Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 292 del 16/03/2022

 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 362

 

La 14a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882, sui requisiti di accessibilità, per le persone con disabilità, ai prodotti e ai servizi relativi alla comunicazione elettronica e al commercio online;

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, legge di delegazione europea 2019-2020, per recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2019/882;

rilevata l’urgenza di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/882, il cui termine per il recepimento negli Stati membri è fissato dalla stessa direttiva al 28 giugno 2022;

valutata la corrispondenza delle disposizioni dello schema di decreto con quelle della direttiva in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

l’articolo 19, dà attuazione all’articolo 21 della direttiva, stabilendo che, se dopo l’adozione di una misura di ritiro dal mercato di un prodotto non conforme, questa sia ritenuta ingiustificata dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Inoltre, se un altro Stato membro adotta una misura di ritiro dal mercato e tale misura è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto ad adottare le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ad informarne la Commissione europea. A tale riguardo, si segnala che il secondo periodo dell’articolo 19 fa erroneamente riferimento alla "autorità di vigilanza dello Stato membro", ovvero dello Stato, diverso dall’Italia, che ha emesso la misura di ritiro dal mercato, anziché fare riferimento all’autorità di vigilanza italiana, ovvero il Ministero dello sviluppo economico;

l’articolo 23 estende la presunzione di conformità del prodotto o servizio, ai requisiti di accessibilità stabiliti in altri atti dell’Unione, anche al caso di conformità alle norme armonizzate e requisiti tecnici adottati in base alla procedura prevista all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva. Al riguardo, si segnala che l’articolo 23 fa erroneamente riferimento all’articolo 14 dello schema di decreto, anziché all’articolo 15 della direttiva.