Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 292 del 16/03/2022

 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2022

292ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

STEFANO 

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (n. 362)

(Osservazioni alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, riepiloga i termini dello schema di osservazioni favorevoli con rilievi, già illustrato, sull’atto del Governo in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882, sui requisiti di accessibilità, per le persone con disabilità, ai prodotti e ai servizi relativi alla comunicazione elettronica e al commercio online.

            Ricorda, in particolare, che l’articolo 19 dà attuazione all’articolo 21 della direttiva, stabilendo che, se dopo l’adozione di una misura di ritiro dal mercato di un prodotto non conforme, questa sia ritenuta ingiustificata dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Inoltre, se un altro Stato membro adotta una misura di ritiro dal mercato e tale misura è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto ad adottare le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ad informarne la Commissione europea.

            A tale riguardo, segnala che il secondo periodo dell’articolo 19 fa erroneamente riferimento alla "autorità di vigilanza dello Stato membro", ovvero dello Stato, diverso dall’Italia, che ha emesso la misura di ritiro dal mercato, anziché fare riferimento all’autorità di vigilanza italiana, ovvero il Ministero dello sviluppo economico.

            Inoltre, l’articolo 23 estende la presunzione di conformità del prodotto o servizio, ai requisiti di accessibilità stabiliti in altri atti dell’Unione, anche al caso di conformità alle norme armonizzate e requisiti tecnici adottati in base alla procedura prevista all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva. Al riguardo, segnala che l’articolo 23 fa erroneamente riferimento all’articolo 14 dello schema di decreto, anziché all’articolo 15 della direttiva.

            Sottolinea, infine, l’urgenza di dare attuazione alla direttiva, il cui termine per il recepimento negli Stati membri è fissato dalla stessa direttiva al 28 giugno 2022.

 

         Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

 

            La Commissione approva.

 

 

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo. Parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

 

La senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge in titolo e non ostativo con osservazioni sull’emendamento 2.0.1000.

            In particolare, sottolinea come il provvedimento costituisca attuazione di uno degli impegni assunti con il PNRR, elencati nell’allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, con cui è stato approvato il PNRR italiano.

            Ritiene tuttavia opportuno invitare la Commissione di merito a valutare la corrispondenza tra i termini temporali delle deleghe previste dal disegno di legge, con i termini degli interventi previsti dal PNRR.

            In riferimento all’articolo 4, sulle concessioni di distribuzione del gas naturale, si invita la Commissione di merito a garantire che la maggiore apertura alla concorrenza del settore avvenga senza ulteriori aumenti a carico dei consumatori finali.

            In riferimento all’articolo 8, sulla revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, si invita la Commissione di merito a procedere a un aggiornamento della normativa vigente, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, e tenendo conto delle "raccomandazioni" in merito ai servizi taxi e ai servizi NCC fornite nella Comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2022  (2022/C 62/01), superando l’obbligo di rientro in autorimessa dopo ogni corsa, senza poter prelevare nuovi passeggeri.

            In riferimento all’articolo 26, si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di inserire un riferimento all’individuazione delle responsabilità e degli obblighi degli operatori che, compresi i venditori online, in linea con il regolamento (UE) 2019/1020.

            In riferimento all’articolo 29, e all’introduzione della presunzione di dipendenza economica per l’impresa che utilizza i servizi forniti da una piattaforma digitale, valuti la Commissione di merito la coerenza con il regolamento (UE) 1150/2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, al fine di evitare l’introduzione di un diverso e più restrittivo regime nazionale.

            Per quanto riguarda l’emendamento del Governo 2.0.1000, si invita la Commissione di merito a valutare la necessità di specificare – anche ai fini delle necessarie interlocuzioni con la Commissione europea – che le disposizioni in esame mirano a dare soluzione alla procedura di infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni balneari, non citata nel testo, né nelle relazioni di accompagnamento.

            Inoltre, occorre osservare che la soluzione della procedura di infrazione n. 2020/4118, sulle concessioni demaniali marittime, non è indicata tra i contenuti obbligati del disegno di legge sulla concorrenza 2021, come fissati nel PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021), per cui non dovrebbe pregiudicare l’approvazione del disegno di legge, ben potendo essere inclusa in un successivo provvedimento normativo.

 

         Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) sottolinea come il Gruppo Lega abbia già espresso le proprie riserve su molte parti del provvedimento, suscettibili di creare contrasti nel Paese, come le disposizioni sul rinnovo delle concessioni mediante gara e sulle misure a favore della concorrenza su cui occorre fare attenzione a non creare disparità.

            Ritiene, inoltre, che non sia fondato richiamare la necessità di dare attuazione al PNRR per giustificare l’adozione di alcune specifiche misure contenute nel provvedimento.

 

         La relatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC) risponde ricordando che, nella scadenza temporale prevista nella decisione del Consiglio, di approvazione del PNRR, figura specificamente l’adozione della legge annuale sulla concorrenza. Non figura invece, tra i contenuti di tale legge, l’obiettivo di risolvere la procedura di infrazione sulle concessioni balneari, che potrebbe quindi ben essere collocata in altro provvedimento. Infine, ricorda che, in riferimento all’articolo 4, sulla liberalizzazione del mercato del gas, lo schema di parere invita a evitare aumenti delle bollette energetiche per i consumatori finali.

 

         Il senatore MARCUCCI (PD), a tale ultimo riguardo, suggerisce di sostituire le parole "senza ulteriori aumenti a carico dei consumatori", con un riferimento al contenimento del costo per i consumatori, al fine di indicare l’opportunità che, non solo si evitino ulteriori aumenti, ma che si provveda a contenere anche gli aumenti già in atto.

 

         La relatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC) accoglie il suggerimento del senatore Marcucci e riformula lo schema di parere.

 

         Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, come modificato, pubblicato in allegato al resoconto.

 

            La Commissione approva.

 

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (n. 361)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli )

 

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2235, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, con lo scopo di provvedere all’allineamento del trattamento dell’IVA e delle accise, relative allo sforzo comune di difesa nell’ambito dell’Unione europea, con la disciplina relativa al trattamento di IVA e accise già in vigore nell’ambito della partecipazione alla NATO.

            Nello specifico, il decreto in esame prevede all’articolo 1, comma 1, l’introduzione delle lettere b-bis) e b-ter) nell’articolo 72 del D.P.R. del 1972, n. 633. Nella prima si elencano le operazioni non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle forze armate degli Stati membri qualora queste partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea in ambito di sicurezza o difesa comune; nella seconda si prevede la non imponibilità per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso uno Stato membro a favore delle forze armate di uno Stato membro diverso da quello di destinazione.

            L’articolo 1, comma 2, prevede una novella all’articolo 38, comma 3 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, in materia di acquisti intracomunitari. Attraverso tale novella si inserisce nel novero delle attività che costituiscono acquisti intracomunitari, ai quali si applica l’imposta sul valore aggiunto, l’introduzione da parte delle forze armate di uno Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa all’interno di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), di beni destinati all’uso da parte delle stesse forze armate che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di un altro Stato membro.

            L’articolo 2 prevede una novella all’articolo 17 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, attraverso la quale si prevede che i prodotti soggetti ad accisa, destinati alle forze armate di qualsiasi Stato membro che partecipa a uno sforzo di difesa, svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della PSDC, siano esenti dal pagamento della stessa.

            L’articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 4 stabilisce, in linea con quanto previsto dall’articolo 3 della direttiva (UE) 2019/2235, che le disposizioni contenute nella direttiva oggetto di attuazione si applichino a partire dal 1° luglio 2022.

            Il relatore presenta, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli.

 

         Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

 

            La Commissione approva.

 

 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  

 

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, 17 marzo, alle ore 13, non avrà più luogo.

 

La Commissione prende atto.

 

 

 

La seduta termina alle ore 14,55.

 

 

 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 362

 

La 14a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882, sui requisiti di accessibilità, per le persone con disabilità, ai prodotti e ai servizi relativi alla comunicazione elettronica e al commercio online;

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, legge di delegazione europea 2019-2020, per recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2019/882;

rilevata l’urgenza di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/882, il cui termine per il recepimento negli Stati membri è fissato dalla stessa direttiva al 28 giugno 2022;

valutata la corrispondenza delle disposizioni dello schema di decreto con quelle della direttiva in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

l’articolo 19, dà attuazione all’articolo 21 della direttiva, stabilendo che, se dopo l’adozione di una misura di ritiro dal mercato di un prodotto non conforme, questa sia ritenuta ingiustificata dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Inoltre, se un altro Stato membro adotta una misura di ritiro dal mercato e tale misura è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto ad adottare le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ad informarne la Commissione europea. A tale riguardo, si segnala che il secondo periodo dell’articolo 19 fa erroneamente riferimento alla "autorità di vigilanza dello Stato membro", ovvero dello Stato, diverso dall’Italia, che ha emesso la misura di ritiro dal mercato, anziché fare riferimento all’autorità di vigilanza italiana, ovvero il Ministero dello sviluppo economico;

l’articolo 23 estende la presunzione di conformità del prodotto o servizio, ai requisiti di accessibilità stabiliti in altri atti dell’Unione, anche al caso di conformità alle norme armonizzate e requisiti tecnici adottati in base alla procedura prevista all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva. Al riguardo, si segnala che l’articolo 23 fa erroneamente riferimento all’articolo 14 dello schema di decreto, anziché all’articolo 15 della direttiva.

 

 


 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

 

La Commissione Politiche dell’Unione europea,

esaminato il disegno di legge in titolo e l’emendamento 2.0.1000;

considerato che il disegno di legge in titolo reca misure finalizzate a promuovere la tutela e lo sviluppo della concorrenza, principio cardine dell’ordinamento dell’Unione europea, ritenuto dal PNRR un fattore essenziale al fine di favorire l’efficienza e la crescita dell’economia nazionale e di garantire la ripresa dalla crisi conseguente alla pandemia;

considerato che la legge annuale sulla concorrenza costituisce un passaggio fondamentale per l’attuazione del PNRR, essendosi l’Italia impegnata ad adottare una legge annuale sulla concorrenza che migliori e semplifichi le normative di settore, ponendo un argine alla sovra-regolamentazione e rimuovendo ostacoli e vincoli alla concorrenza. La legge annuale per il 2021, secondo quanto concordato con il PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021), deve essere approvata, comprensiva anche degli strumenti attuativi e delegati, entro il 31 dicembre 2022;

valutato che le disposizioni contenute nel provvedimento danno quindi concreta attuazione agli impegni assunti nel PNRR (traguardo M1C2-6);

valutato altresì che il disegno di legge in titolo è il primo di quattro disegni di legge sulla concorrenza, relativamente agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il cui impegno pure figura all’interno del PNRR;

valutato che il provvedimento in titolo costituisce conseguentemente un coerente sviluppo e attuazione di impegni assunti con le istituzioni dell’Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni.

Si invita la Commissione di merito a valutare la corrispondenza tra i termini delle deleghe previste dal disegno di legge e i termini degli interventi previsti dal PNRR. Gli articoli 2, 6, 8 e 26 del disegno di legge prevedono, infatti, che l’esercizio delle deleghe avvenga entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e quindi in tempo utile per la data del 31 dicembre 2022, prevista dal PNRR anche per l’entrata in vigore degli strumenti delegati. Gli articoli 23 e 24, relativi rispettivamente alla revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, prevedono invece un termine di esercizio della delega di 24 mesi, non coerente quindi con la data del 31 dicembre 2022.

In riferimento all’articolo 4, sulle concessioni di distribuzione del gas naturale, si condivide la finalità di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione di gas di proprietà degli enti locali, al fine di rilanciare gli investimenti nel settore e massimizzare il beneficio per il consumatore finale. Si invita tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità di contemplare modalità finalizzate a garantire che la maggiore apertura alla concorrenza del settore avvenga affinché venga contenuto il costo per i consumatori finali. Obiettivo di primaria importanza, ancor più in questa fase storica.

In riferimento all’articolo 8, sulla revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, si invita la Commissione di merito a procedere a un superamento e aggiornamento della normativa vigente di cui alla legge quadro n. 21 del 1992, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, in modo da assicurare una maggiore efficienza del sistema di trasporto e il conseguente migliore servizio ai cittadini utenti. In tale contesto, si invita inoltre a tenere conto delle "raccomandazioni" in merito ai servizi taxi e ai servizi NCC fornite agli Stati membri dalla recente Comunicazione della Commissione concernente il trasporto locale di passeggeri su richiesta (taxi e veicoli a noleggio con conducente) ben funzionante e sostenibile (2022/C 62/01), del 2 febbraio scorso.

Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di prevedere specifici principi e criteri che consentano la semplificazione delle disposizioni normative, ormai superate dalla giurisprudenza, ispirate al rigido obbligo di rientro in autorimessa e che non permettono di prelevare passeggeri nei viaggi di ritorno al di fuori delle aree coperte dalla licenza o dall’autorizzazione. Ciò anche per limitare l’inquinamento atmosferico e inutili perdite di tempo a scapito di un efficace servizio al cittadino causate da percorsi svolti a vuoto e per incentivare il miglioramento del servizio, anche incoraggiando il «raggruppamento» (pooling) dei passeggeri per ridurre il numero di corse. Ciò nell’ottica della massima integrazione possibile tra i sistemi di trasporto pubblico non di linea nonché per il miglior efficientamento e modernizzazione dei sistemi e dei mezzi di trasporto presenti nella città.

Con riferimento all’articolo 26, valuti la Commissione di merito l’opportunità di inserire un riferimento all’individuazione delle responsabilità e degli obblighi degli operatori che, a vario titolo, intervengono nella catena della commercializzazione dei prodotti, compresi i venditori online. Tale riferimento è invece presente nel regolamento (UE) 2019/1020.

Con riferimento all’articolo 29, e all’introduzione della presunzione di dipendenza economica per l’impresa che utilizza i servizi forniti da una piattaforma digitale, valuti la Commissione di merito la coerenza con il regolamento (UE) 1150/2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online. L’introduzione di un diverso e più restrittivo regime nazionale – ferma restando la legge n. 192 del 1998 sulla dipendenza economica, che già potrebbe applicata a questi rapporti commerciali – appare, da un lato, contrastare con l’esigenza di prevedibilità e dall’altro sottoporrebbe a una disciplina diversificata gli intermediari che offrono servizi a utenti italiani, con evidenti riflessi sul principio europeo della libertà di stabilimento.

In riferimento all’articolo 2, sulla mappatura di tutte le concessioni di beni pubblici, è stato trasmesso per l’esame l’emendamento del Governo 2.0.1000. Con tale emendamento si recano disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e si conferisce al Governo una apposita delega legislativa in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative.

Si fornisce in tal modo una risposta normativa alle due pronunce del novembre 2021 del Consiglio di Stato, in cui è stata ribadita la contrarietà della normativa italiana sulle concessioni demaniali marittime alla normativa europea, ma ne è stata asserita la perdurante vigenza degli effetti sino al 31 dicembre 2023.

La data del 31 dicembre 2023 appare congrua rispetto all’esigenza di evitare il significativo impatto economico e sociale che altrimenti deriverebbe dall’improvvisa decadenza dei rapporti concessori in essere; allo stesso tempo, consente di approvare una normativa che possa riordinare la materia e disciplinare in conformità con l’ordinamento europeo il sistema di rilascio delle concessioni demaniali marittime, così come l’emendamento provvede a delineare.

Con riferimento, quindi, all’emendamento del Governo 2.0.1000, la Commissione esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

Valuti la Commissione di merito la necessità di specificare – anche ai fini delle necessarie interlocuzioni con la Commissione europea – che le disposizioni in esame mirano a dare soluzione alla procedura di infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni balneari, non citata nel testo, né nelle relazioni di accompagnamento.

Va altresì osservato che la soluzione della procedura di infrazione n. 2020/4118, sulle concessioni demaniali marittime, non è indicata tra i contenuti obbligati del disegno di legge sulla concorrenza 2021, come fissati nel PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021), per cui non dovrebbe pregiudicare l’approvazione di questo disegno di legge, ben potendo essere inclusa in un successivo provvedimento normativo.

 

 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 361

 

La 14a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione;

considerato che la direttiva in recepimento ha lo scopo di provvedere all’allineamento del trattamento dell’IVA e delle accise, relative allo sforzo comune di difesa nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell’Unione europea, con la corrispondente disciplina relativa al trattamento di IVA e accise già in vigore nell’ambito della partecipazione alla NATO;

considerato, in particolare, che gli articoli 1 e 2 prevedono modifiche all’articolo 72 del testo unico dell’IVA (DPR n. 633 del 1972), all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e all’articolo 17 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, volte a stabilire l’esenzione dall’IVA e dalle accise, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate alle forze armate degli Stati membri che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea in ambito di sicurezza e di difesa comune;

valutato lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/2235,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.