Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 289 del 08/03/2022
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (n. COM(2021) 759 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.
La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che stabilisce un quadro giuridico per la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria tra le autorità competenti e per l’accesso delle persone fisiche o giuridiche alle procedure giudiziarie, in materia civile, commerciale e penale.
Ricorda, quindi, che l’obiettivo della proposta è quello di migliorare l’efficacia e la rapidità delle procedure della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia, mediante una maggiore digitalizzazione delle comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell’Unione, e tra queste e le persone fisiche e giuridiche, portando a risparmi di costi e tempi, alla riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza della cooperazione giudiziaria transfrontaliera.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo prevista dall’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Governo, inoltre, ritiene il progetto di particolare urgenza, al fine di poter iniziare quanto prima lo sviluppo degli specifici software da parte della Commissione europea e delle autorità nazionali. A tali fini è prevista l’adozione entro il 2023 del primo atto di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche della digitalizzazione degli strumenti giuridici europei, in vista della sua attuazione prevista per gli anni 2024-2025.
Infine, la proposta è attualmente all’esame di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell’Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
La Relatrice ritiene, pertanto, di poter confermare l’orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.
La Commissione prende atto.
Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione) (n. COM(2021) 732 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.
Il PRESIDENTE, in assenza del relatore, senatore De Siano, ricorda che le proposte di direttiva COM(2021) 732 e COM(2021) 733 disciplinano, rispettivamente, le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità, alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, per i circa 17 milioni "cittadini mobili europei", ovvero cittadini di uno Stato membro dell’UE, che risiedono, lavorano o studiano in un altro Stato membro, in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2024, nonché in ragione dei cambiamenti intervenuti negli enti locali di alcuni Stati membri e del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
Ricorda, in particolare, che le proposte introducono norme volte a migliorare le procedure di identificazione degli elettori e dei candidati, iscritti sia nello Stato membro di origine, sia in quello di residenza, e a facilitando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l’accessibilità alle informazioni elettorali.
Come già riferito, sulle proposte sono pervenute le rispettive relazioni del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritengono le proposte conformi all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e in cui si suggerisce di allineare i due termini di recepimento al 31 dicembre 2023, ritenendo eccessivamente ristretto il termine del 31 maggio 2023 previsto per la proposta COM(2021) 732.
Per quanto riguarda l’esame da parte degli altri Parlamenti nazionali dell’Unione, la proposta COM(2021) 731 è presa in considerazione da 12 Camere, mentre la proposta COM(2021) 732 è all’esame da parte di 14 Camere, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.
Il PRESIDENTE risponde a una richiesta di chiarimento sull’ambito di applicazione delle proposte, espressa dal senatore CASTALDI (M5S), e ritiene di poter confermare, a nome del relatore, senatore De Siano, l’orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.
La Commissione prende atto.
Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione) (n. COM(2021) 733 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.
Il PRESIDENTE, in assenza del relatore, senatore De Siano, rinvia alla relazione integrativa svolta per la proposta di direttiva COM(2021) 732 e ritiene di poter confermare l’orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.
La Commissione prende atto.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, le decisioni quadro del Consiglio 2002/465/GAI, 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI e la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (n. COM(2021) 760 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.
Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, ricorda che la proposta di direttiva in esame reca disposizioni di mero coordinamento, finalizzate ad assicurare l’allineamento una serie di direttive e decisioni quadro in materia civile e penale, con la nuova disciplina sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 759.
Le direttive e decisioni quadro riguardano le normative europee relative alle controversie transfrontaliere, alle squadre investigative comuni, al mandato d’arresto europeo, ai conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali e all’ordine europeo di indagine penale, nonché le normative sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, delle decisioni di confisca, delle sentenze penali, delle decisioni di sospensione condizionale della pena e delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.
Il Relatore dà conto della relazione del Governo prevista dall’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, relativa alla proposta in esame, in cui si ritiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Governo, inoltre, ritiene il progetto di particolare urgenza, essendo strettamente collegato alla proposta di regolamento COM(2021) 759 che richiede tempi ravvicinati per lo sviluppo degli specifici software da parte della Commissione europea e delle autorità nazionali, in vista della attuazione della digitalizzazione della cooperazione giudiziaria europea, prevista per gli anni 2024-2025.
Infine, la proposta è attualmente all’esame di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell’Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l’orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.
La Commissione prende atto.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. COM(2021) 762 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.
Il senatore NANNICINI (PD), relatore, ricorda che la proposta di direttiva in esame si pone come obiettivo quello di garantire che i soggetti che svolgono la loro attività lavorativa mediante piattaforme di lavoro digitali (tra cui i cosiddetti riders), possano godere di un adeguato complesso di diritti e prestazioni sociali, al fine di migliorare le loro condizioni di lavoro e di garantire loro un trattamento equo e paritario, prevenendo situazioni di abuso dei contratti atipici.
In particolare, la proposta prevede misure dirette ad assicurare la corretta determinazione della loro posizione contrattuale, la promozione della trasparenza, dell’equità e della responsabilità nella gestione algoritmica della loro attività, e a migliore la trasparenza del lavoro anche in situazioni transfrontaliere, in quanto il 59 per cento di tutte le persone che lavorano mediante piattaforme digitali nell’UE interagisce con clienti stabiliti in un altro Paese.
La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quindici Camere dei Parlamenti nazionali dell’Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento svedese.
Il Parlamento svedese ritiene che la proposta non rispetti a sufficienza le diversità dei mercati del lavoro degli Stati membri e l’autonomia delle parti sociali. Ciò appare chiaramente, secondo il Riksdag nell’articolo 4 della proposta, in cui la presunzione legale del rapporto di lavoro invalida la nozione svedese di lavoratore dipendente. Inoltre, esiste il rischio che la direttiva abbia ripercussioni sia sul sistema fiscale che su quello delle assicurazioni sociali. Secondo il Riksdag, la proposta di direttiva potrebbe avere conseguenze di vasta portata per le società di piattaforme esistenti e per l’intera gig economy.
Il Relatore ricorda che, sulla proposta, è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si afferma la sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, all’interesse nazionale. La proposta, secondo il Governo, potrebbe consentire di rafforzare ulteriormente il quadro normativo già vigente sulle tutele previste nell’ordinamento nazionale integrandolo con obblighi di informazione più puntuali a carico dei datori di lavoro e con l’introduzione di strumenti di monitoraggio e controllo, nonché con il coinvolgimento delle parti sociali.
Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l’orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.
Il PRESIDENTE ricorda che l’11a Commissione, che esamina il contenuto di merito della proposta, ha proposto di svolgere, in raccordo con la 14a Commissione, delle audizioni, con particolare riferimento all’apporto delle parti sociali.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 17.