Legislatura 18ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 302 del 01/03/2022

 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2333

 

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

premesso

che l'esame in sede consultiva ha tenuto conto del testo proposto dal relatore e adottato dalla Commissione di merito

che l'articolo 4, rubricato Regime giuridico degli ITS Academy, prevede che essi si costituiscono come fondazioni di partecipazione che operano come istituti del Sistema terziario di istruzione;

che essi sono dotati, ai sensi del comma 5, di un patrimonio composto, tra l'altro, dalle elargizioni disposte da enti o privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio (lettera c);

che, ai sensi del comma 6, gli ITS Academy possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro - incluse quelle definite elargizioni ai sensi della citata lettera c) - che determinano un credito di imposta nel limite del 30 percento delle erogazioni effettuate ovvero del 60 per cento se effettuate a favore di ITS Academy operanti in province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale;

che il comma 9 specifica che alle fondazioni in parola si applicano le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione, dovendosi intendere le disposizioni anche di natura fiscale;

considerato che l'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, lettera i) octies - cui il comma 9 fa rinvio anche se non in maniera diretta ed esplicita -prevede la detrazione dall'imposta sul reddito nella misura del 19 per cento delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici nonché degli istituti tecnici superiori;

nel presupposto che le erogazioni in natura ai sensi del comma 5, lettera c) non danno diritto al credito di imposta, poiché una diversa interpretazione recherebbe con sé la necessità di specificare il "valore normale" di tali elargizioni, con un rinvio a quanto previsto dall'articolo 9 del Testo unico delle imposte dirette;

rilevato infine

la sovrapposizione di misure agevolative e l'assenza di un espresso divieto di cumulo a fronte della stessa erogazione;

dato per acquisito l'orientamento della Commissione di merito di mantenere le due tipologie di agevolazione fiscale, differenti per natura, portata e applicabilità;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

coordinare il disposto dei commi 6 e 9 dell'articolo 4, inserendo al comma 6 dopo la parola "spetta", le seguenti: "in alternativa alle disposizioni di cui al comma 9, secondo periodo", in modo da rendere non cumulabili le due agevolazioni a fronte di una sola erogazione.

Valuti la Commissione, nel caso intenda rendere detraibile anche le elargizioni in natura l'opportunità di inserire al comma 6 dopo le parole

"ai sensi del comma 5, lettera c", le seguenti "al valore normale se in natura".