Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 287 del 01/03/2022
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IN SEDE CONSULTIVA
(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente STEFANO, relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge n. 1 del 2022, in materia di interventi connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, già approvato dalla Camera con modificazioni e integrazioni. Durante l’esame presso la Camera, nel provvedimento in esame è stato anche trasposta larga parte del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, che viene contestualmente abrogato, facendo salvi gli effetti già prodottisi.
L’articolo 1 stabilisce l’obbligo, fino al 15 giugno 2022, della vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Dall’obbligo sono esclusi, in via temporanea o definitiva, a seconda dei casi, i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame e i soggetti che abbiano contratto il Covid-19.
Il capoverso articolo 4-quinquies introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo del possesso di un certificato verde Covid-19 "rafforzato" – generato, cioè, da vaccinazione o guarigione – per l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni.
L’articolo 2 prevede un’estensione delle categorie di lavoratori che rientrano nell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 a prescindere dall’età. L’estensione riguarda il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
L’articolo 2-bis sopprime il limite temporale di validità del certificato verde Covid-19, per i casi in cui esso sia generato in seguito all’assunzione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo primario, ovvero in seguito alla guarigione dal Covid-19, successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all’assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal Covid-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto, resta fermo il vigente limite di sei mesi, decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo.
L’articolo 2-ter estende l’applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal Covid-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione, oppure dopo l’assunzione della successiva dose di richiamo.
L’articolo 2-quater prevede il coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia.
L’articolo 3 reca disposizioni in materia di certificati verdi Covid-19.
L’articolo 3-bis reca disposizioni volte ad agevolare gli spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e il trasporto scolastico dedicato.
Il successivo articolo 3-ter stabilisce che, a decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.
L’articolo 3-quater reca una modifica della disciplina transitoria sull’accesso, per familiari e visitatori, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali.
L’articolo 3-quinquies rece misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
L’articolo 3-sexies ridefinisce le norme sulle conseguenze per l’attività del sistema educativo, scolastico e formativo e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti relativamente ai casi di contatto stretto, all’interno delle istituzioni in oggetto, con alunni risultati positivi al virus SARS-CoV-2.
L’articolo 5 reca misure urgenti per il tracciamento dei contagi Covid-19 nella popolazione scolastica.
L’articolo 5-bis istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, il Fondo per i ristori educativi, destinato alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti, con riferimento alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti.
L’articolo 5-ter definisce le possibilità di applicazione transitoria dell’istituto del lavoro agile con riferimento ai genitori lavoratori che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.
L’articolo 5-quater pone una norma di abrogazione, in correlazione all’intervento di cui al precedente articolo 3-sexies.
L’articolo 5-quinquies reca la clausola di salvaguardia relativa alle autonomie territoriali speciali.
Il Presidente presenta, quindi, un conferente schema di parere non ostativo, ricordando che, in base al regolamento (UE) 2021/953, come novellato, dal 1° febbraio 2022, ai fini degli spostamenti tra i Paesi dell’Unione europea, la durata dei certificati verdi Covid, generati in base a un ciclo primario di vaccinazione, è di 270 giorni (9 mesi), mentre per i certificati verdi relativi alla dose di richiamo si esclude (ai fini degli spostamenti suddetti) qualsiasi termine finale.
Ricorda, inoltre, che il predetto regolamento (UE) 2021/953 trova applicazione fino al 30 giugno 2022, ma che la proposta di regolamento di cui al COM(2022) 50 ne prevede la proroga fino al 30 giugno 2023.
Richiama, infine, la raccomandazione (UE) 2022/107 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19, che riconduce le misure volte a limitare la diffusione dei contagi maggiormente allo stato di salute della persona anziché alla situazione epidemiologica, salvo qualora la circolazione del virus sia molto elevata (zone rosso scuro).
La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia un voto contrario, sulla scorta delle stesse motivazioni già espresse in occasione del voto sul disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ritenendo il provvedimento in contrasto con il regolamento (UE) 2021/953, che all’articolo 3, paragrafo 7, stabilisce il principio dell’equipollenza tra i certificati e il conseguente divieto di discriminazione sulla base di essi.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.