Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 287 del 01/03/2022

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. COM(2021) 762 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

 

Il PRESIDENTE, in assenza del relatore, senatore Nannicini, introduce l’esame della proposta di direttiva in titolo, finalizzata a garantire che i soggetti che svolgono la loro attività lavorativa mediante piattaforme di lavoro digitali possano godere di un adeguato complesso di diritti e prestazioni sociali, a fronte dell’accelerazione nel processo di transizione digitale e dell’impatto che ciò comporta sul mercato del lavoro.

            Le misure contenute nella proposta sono connesse con la comunicazione "Migliori condizioni di lavoro per un’Europa sociale più forte: sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione per il futuro dell’Unione" (COM(2021) 761) e con il progetto di Orientamenti sull’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione europea agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali (C(2021) 8838), in cui rientrano coloro che lavorano mediante piattaforme digitali.

            La proposta di direttiva si compone di 24 articoli, suddivisi in sei capi. Nel dettaglio, il capo I definisce all’articolo 1 l’oggetto e l’ambito di applicazione affermando che lo scopo della direttiva è di migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono attività lavorativa mediante piattaforme digitali, offrendo garanzia della corretta determinazione della loro posizione contrattuale, la promozione della trasparenza, dell’equità e della responsabilità nella gestione algoritmica della loro attività, e migliorando la trasparenza del lavoro anche in situazioni transfrontaliere. Si stabiliscono altresì una serie di diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono la propria attività lavorativa in tale modalità nell’Unione. L’articolo prevede inoltre che le piattaforme di lavoro digitali interessate siano quelle che organizzano il lavoro nell’Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento e dal diritto altrimenti applicabile e, all’articolo 2 una serie di termini e concetti necessari ad interpretare le disposizioni della direttiva.

            Il capo II stabilisce all’articolo 3 che gli Stati membri dispongano di procedure volte a verificare e garantire la corretta determinazione della situazione contrattuale delle persone che svolgono un lavoro in tale modalità, al fine di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri e che godano dei diritti sanciti dalla legislazione dell’Unione. Inoltre, la proposta specifica che la corretta determinazione contrattuale dovrebbe prevalentemente basarsi sui fatti relativi all’effettiva esecuzione del lavoro, indipendentemente dalla classificazione del lavoro in un eventuale accordo contrattuale fra le parti in questione.

            L’articolo 4 stabilisce la presunzione legale che esista un rapporto di lavoro fra la piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro in tale modalità, qualora tale piattaforma controlli l’esecuzione del lavoro, e che tale controllo sussista qualora siano presenti almeno due dei seguenti elementi: determinazione effettiva o fissazione dei limiti massimi del livello della retribuzione; obbligo per il lavoratore di rispettare regole riguardo l’aspetto esteriore, il comportamento verso il destinatario del servizio o l’esecuzione del lavoro; supervisione o verifica del lavoro o della qualità dei suoi risultati; limitazione della libertà di organizzare il proprio lavoro, scegliere l’orario o i periodi di assenza e accettare o rifiutare incarichi, di sviluppare una propria clientela o svolgere lavori per terzi.

            L’articolo 5 stabilisce che la possibilità di confutazione della presunzione legale, ossia l’onere dimostrare che il rapporto in questione non è in realtà un "rapporto di lavoro" corrispondente alla definizione data dallo Stato membro, ricada sulla piattaforma di lavoro digitale.

            Il capo III dispone all’articolo 6 il rispetto per le piattaforme digitali dell’obbligo di trasparenza sull’uso dei sistemi automatizzati.

            L’articolo 7 stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché le piattaforme di lavoro digitali monitorino e valutino periodicamente l’impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati.

            L’articolo 8 sancisce il diritto dei lavoratori di ottenere una spiegazione, da parte delle piattaforme digitali, in merito a una decisione presa da sistemi automatizzati che incida sulle loro condizioni di lavoro. L’articolo impone poi alle piattaforme di fornire una motivazione scritta per le decisioni che limitino, sospendano o chiudano l’account del lavoratore, che non ne riconoscano la retribuzione o che incida sulla sua situazione contrattuale e che i lavoratori abbiano diritto di richiedere il riesame della decisione.

            L’articolo 9 reca disposizioni sulle procedure informative e di consultazione per le decisioni che comportano modifiche sostanziali nell’uso dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

            L’articolo 10 estende l’applicazione degli articoli 6, 7 e 8 anche alle persone che svolgo un lavoro mediante piattaforme digitali e che non abbiano un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. Tale estensione non si applica alle norme di cui al paragrafo 2 dell’articolo 7 sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro.

            Il capo IV stabilisce all’articolo 11 che le piattaforme dichiarino alle autorità competenti in materia di lavoro e protezione sociale dello Stato membro il lavoro svolto dai lavoratori e all’articolo 12 che gli Stati membri provvedano affinché tali piattaforme mettano a disposizione delle autorità competenti informazioni che riguardano il numero di persone che regolarmente svolgono tale attività lavorativa e la loro situazione contrattuale e occupazionale e i termini e le condizioni applicabili a tali rapporti contrattuali.

            Il capo V prevede all’articolo 13 che gli Stati membri provvedano all’accesso dei lavoratori ad un’efficace e imparziale risoluzione delle controversie.

            L’articolo 14 obbliga gli Stati membri a provvedere affinché i rappresentanti legali dei lavoratori possano avviare procedimenti giudiziari o amministrativi volti a far valere i diritti e gli obblighi contenuti nella proposta in esame.

            L’articolo 15 prevede che gli Stati membri adottino misure volte a garantire che le piattaforme creino la possibilità per i lavoratori di beneficiare di "canali di comunicazione" tra loro.

            L’articolo 16 stabilisce che gli Stati membri provvedano a rendere possibile l’accesso agli organi giurisdizionali nazionali o le autorità competenti alle prove pertinenti ai fini di eventuali ricorsi.

            L’articolo 17 stabilisce che gli Stati membri adottino le misure necessarie alla protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli nei confronti dei lavoratori da parte delle piattaforme digitali, e all’articolo 18 che gli Stati membri adottino misure di protezione contro i licenziamenti motivati dall’esercizio, da parte del lavoratore, dei diritti contenuti nella proposta in esame.

            L’articolo 19 stabilisce che le autorità nazionali competenti sull’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 in materia di privacy, siano anche responsabili del controllo sull’applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 10 della proposta in esame.

            Infine, il capo VI prevede all’articolo 20 che la direttiva non costituisce motivo valido per ridurre l’esistente livello di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri, né impedisce di applicare o introdurre disposizioni più favorevoli.

            In base all’articolo 21, la direttiva dovrà essere recepita negli Stati membri entro due anni dalla sua entrata in vigore e questi potranno affidare alle parti sociali l’attuazione della stessa, qualora esse lo richiedano e a condizione che i medesimi Stati membri adottino tutte le misure necessarie per garantire i risultati prescritti.

            Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull’articolo 153 del TFUE, sulle politiche a tutela del lavoro, e sull’articolo 16 del TFUE in materia di protezione dei dati personali.

            Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto le piattaforme di lavoro digitali, in base alle quali si svolge il lavoro oggetto della proposta di direttiva in esame, non essendo legate a immobilizzazioni né a locali, sono per loro natura di carattere transfontaliero, potendo facilmente spostarsi e operare in più Stati membri, avviando rapidamente le operazioni in determinati mercati, chiudendo talvolta per motivi commerciali o normativi e riaprendo in un altro paese con norme meno rigide. Le piattaforme di lavoro digitali sono spesso stabilite in un paese, ma operano ricorrendo a persone stabilite altrove. Il 59 per cento di tutte le persone che lavorano mediante piattaforme digitali nell’UE interagisce con clienti stabiliti in un altro Paese. Questo aumenta la complessità dei rapporti contrattuali. Talune piattaforme di lavoro digitali possono adottare pratiche commerciali sleali nei confronti di altre imprese, ad esempio non rispettando le stesse norme e non operando alle stesse condizioni. Di conseguenza, è necessario un intervento dell’UE per garantire che l’economia delle piattaforme a mobilità elevata e in rapida evoluzione si sviluppi parallelamente ai diritti in materia di lavoro delle persone che lavorano mediante le piattaforme digitali.

            Anche il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto la direttiva proposta stabilisce norme minime, garantendo in tal modo che il livello di intervento sia mantenuto al minimo necessario per conseguire gli obiettivi della proposta. Gli Stati membri in cui vigono già disposizioni più favorevoli di quelle previste nella direttiva proposta non dovranno modificarle né ridurle. Gli Stati membri possono anche decidere di andare oltre le norme minime stabilite dalla presente proposta di direttiva.

            La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell’Unione europea, che per ora non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

            Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si afferma la sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, all’interesse nazionale, in quanto gli obiettivi risultano in linea con l’impegno perseguito dal Governo di estendere l’area dei lavoratori coperti da un livello adeguato di tutele al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei soggetti impiegati tramite piattaforme digitali o nella Gig economy (inclusi i cosiddetti riders) e di garantire a tali lavoratori un trattamento equo e paritario, prevenendo situazioni di abuso dei contratti atipici. La proposta, secondo il Governo, potrebbe consentire di rafforzare ulteriormente il quadro normativo già vigente sulle tutele previste nell’ordinamento nazionale integrandolo con obblighi di informazione più puntuali a carico dei datori di lavoro e con l’introduzione di strumenti di monitoraggio e controllo, nonché con il coinvolgimento delle parti sociali.

 

            Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14,35.