Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 287 del 01/03/2022
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La senatrice MASINI (FIBP-UDC), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, ricordando che essa è finalizzata ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, per assicurare un dibattito democratico equo e aperto, anche alla luce delle nuove realtà digitali e dei precedenti tentativi di manipolazione dell’opinione pubblica (cfr. COM(2020) 252), in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024.
L’azione proposta si esplica nella duplice direzione di stabilire – in primo luogo – un quadro armonizzato di norme sulla trasparenza della pubblicità politica e dei servizi connessi, applicabile ai prestatori di servizi di pubblicità politica, e di stabilire – in secondo luogo – norme a tutela della privacy delle persone nell’uso delle tecniche di targeting e di amplificazione in ambito di pubblicità politica, applicabile a tutti i titolari del trattamento dei dati personali e quindi non solo ai prestatori di servizi di pubblicità politica.
Gli obiettivi della proposta sono quelli di ridurre la frammentazione giuridica in materia, rimuovere gli ostacoli e abbassare i costi per i servizi transfrontalieri, definire rigorosi obblighi di trasparenza per i messaggi di pubblicità politica, affrontare gli specifici rischi relativi alla protezione dei dati che scaturiscono dall’uso di alcune tecniche di targeting dei destinatari e di amplificazione dei contenuti, e garantire un effettivo controllo degli obblighi previsti, per assicurare elezioni libere ed eque nell’UE.
Il regolamento si applicherebbe a tutte le elezioni, sia quelle al Parlamento europeo, sia quelle nazionali, regionali e locali, inclusi i referendum ed eventuali elezioni per stabilire la leadership dei partiti politici.
Il regolamento disciplina solo gli aspetti di trasparenza nella pubblicità politica e di uso delle tecniche di targeting, senza interferire con le competenze nazionali per l’organizzazione del processo elettorale, come la legalità dei contenuti di pubblicità politica e i periodi di campagna elettorale durante i quali è consentito fare pubblicità, o la natura dei partecipanti al processo democratico.
La proposta, su cui non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, è attualmente oggetto di esame da parte di 18 Camere dei Parlamenti nazionali dell’Unione, che non hanno finora, sollevato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.
Il Senato francese, che stava valutando se esprimere un "parere motivato" (ovvero contrario), ha poi convenuto, il 17 febbraio scorso di esprimere solo un parere nell'ambito del dialogo politico, con una serie di osservazioni. In particolare, il Senato francese ritiene anzitutto insufficiente la base giuridica dell’articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, per giustificare l’intervento dell'Unione europea nelle campagne elettorali nazionali e locali e per imporre obblighi ai candidati elettorali nazionali e ai partiti politici (definiti "sponsor" nella proposta). In questo senso, la "frammentazione" normativa a cui si vorrebbe porre rimedio, è ritenuta dal Senato francese non tanto un problema di mercato interno, quanto piuttosto espressione delle differenze nei sistemi istituzionali nazionali (bicamerali o unicamerali, ecc.), nelle tradizioni politiche e nelle prassi e procedure di svolgimento, propri della vita democratica di ciascun Paese.
Secondo il Senato francese, quindi, il previsto quadro europeo, se adottato, influenzerebbe lo svolgimento delle campagne elettorali, anche nazionali e locali, poiché imporrebbe regole aggiuntive a candidati e partiti politici e determinerebbe in parte le loro scelte di pubblicità politica. Inoltre, come previsto dall’articolo 3 della proposta, gli Stati membri non potrebbero mantenere o introdurre disposizioni o misure divergenti da quelle previste dal regolamento.
Il Senato francese suggerisce, infine, che sarebbe più opportuna l’adozione di una direttiva, e non di un regolamento direttamente applicabile, al fine di lasciare sufficiente discrezionalità agli Stati membri e ai Parlamenti nazionali, in un ambito normativo sensibile e in grado di influenzare il corso della vita democratica nazionale o locale.
La scadenza delle 8 settimane stabilite dal Protocollo n. 2 sul controllo di sussidiarietà è prevista per oggi, 1° marzo 2022.