Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 287 del 01/03/2022

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2481

 

G/2481/1/14

Gaudiano

Il Senato,

        premesso che:

            le banche di credito cooperativo svolgono un'importante funzione nell'ambito del sostegno dell'economie locali territoriali e delle specifiche esigenze di micro credito;

            il quadro normativo bancario europeo, gli standard regolamentari e di supervisione sono impostati sulla base di criteri dimensionali invece che sulla specificità normativa delle varie tipologie delle aziende di credito, andando a determinare per le banche di credito cooperativo delle regole di vigilanza altamente onerose;

            nell'attuale assetto europeo, delineato dalla direttiva 2013/36/UE, le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con le banche di comunità;

            le banche di credito cooperativo non riescono a vedersi riconosciuti i diritti di proporzionalità per un disallineamento della normativa europea del 2013 rispetto alla riforma del settore del 2016;

        impegna, quindi, il Governo:

            ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una riforma della normativa europea in materia di vigilanza bancaria che possa tenere conto delle specificità delle banche di credito cooperativo e della loro funzione mutualistica, revisionando i criteri dimensionali nell'ambito del processo di modifica della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Art. 1

1.1

La Relatrice

Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:

            «11) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

            12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

            13) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

            14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».

1.2

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo "ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate", il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee, adottate ai sensi della presente legge, avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.»

Art. 3

3.1

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

        «r-bis) prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità, secondo quanto previsto dall' articolo 86-quinquies, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2121.»

3.2

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

        «r-bis) rendere disponibili le relazioni di cui all'art. 86-sexies, comma 6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-nonies

Art. 4

4.1

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";

            b) alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;"

            c) alla lettera d), eliminare la parola: "1" e, dopo le parole: "siano esercitati", aggiungere le seguenti: "nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedimentali in favore del professionista,";

            d) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all' 1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;"

4.2

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: "fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";

            b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: "anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";

            c) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato"

4.3

Giammanco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera c), sostituire le parole: «nelle materie oggetto della» con le seguenti: «per conformarlo a quanto richiesto dalla» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e precisando che, al momento di decidere di applicare la sanzione e di fissare l'ammontare della stessa, debba tenersi in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e l'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante»;

            b) alla lettera d), sopprimere le parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005» e sostituire le parole: «del medesimo codice» con le seguenti: «del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;

            c) alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;

            d) dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis): prevedere che per le violazioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161, le sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».

4.4

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;"

4.5

Giammanco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,»;

            b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.6

De Petris

 Al comma 1:

            a) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: "anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";

            b) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".

4.7

Giammanco

Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;

4.8

Nannicini

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,".

4.9

Bergesio, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".

4.10

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".

4.11

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "almeno pari", con le seguenti parole: "non superiore".

Art. 5

5.1

La Relatrice

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sopprimere le parole: "per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e";

            b) al comma 1, sopprimere la lettera a).

    Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937".

Art. 9

9.2

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, dopo le parole: "interessi finanziari dell'Unione europea", aggiungere le seguenti parole: "in maniera diretta ed esclusiva"

9.3

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 1, sopprimere le parole: "indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata".

9.4

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.»

Art. 10

10.1

Taricco

Al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281," inserire le seguenti: "e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale possono essere comunque emanati,"

10.2

Durnwalder, Steger, Unterberger

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            1) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 delle attività con metodo biologico;";

            2) alla lettera c), dopo le parole: "alla designazione" inserire le seguenti: "dei laboratori nazionali di riferimento e".

10.3

Taricco

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) coordinare i decreti legislativi di cui al comma 1 con il quadro legislativo vigente in materia." 

Art. 13

13.1

Giammanco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) garantire una tutela adeguata e proporzionata delle persone coinvolte dalla segnalazione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della direttiva (UE) 2019/1937»;

            b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno che possono arrecare un grave pregiudizio all'interesse pubblico;

            c) dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) curare il coordinamento con le disposizioni nazionali vigenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando che, per le relative violazioni, il canale di segnalazione utilizzabile sia esclusivamente quello interno.»

13.0.1

Casolati, Candiani, Simone Bossi

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, e del regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, misure per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali.

        2. Con la medesima finalità di cui al comma precedente, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, disposizioni che diano attuazione ai principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), attraverso il rafforzamento delle attribuzioni in materia di protezione e promozione dei diritti umani del Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

        3. Nell'attuazione dei commi 1 e 2, anche al fine di dare seguito alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto 2021 in Italia (SWD(2021) 716), il Governo si attiene alle disposizioni del regolamento indicato al comma 1 che richiamano i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, del rispetto dei dritti umani, e le norme degli atti internazionali che li sanciscono, in particolare l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), così come l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), che recepisce i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

        4. Nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

            a) attribuire al Garante per la protezione dei dati personali, disciplinato dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che assume la denominazione di Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, di seguito denominato "Garante", il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134, del 20 dicembre 1993, con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

            b) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che i componenti del Garante, oltre ad avere comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica, abbiano comprovata competenza ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani;

            c) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante i seguenti ulteriori compiti in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani: verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, in particolare donne e minori, nella società digitale; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia; ricevere segnalazioni - ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia - che riguardino l'utilizzo della rete internet, in particolare attraverso la diffusione senza consenso di immagini o altro materiale tale da nuocere alla integrità psico-fisica e alla dignità della persona; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani, anche riguardanti la rete internet, e formulare proposte in ordine alla firma e alla ratifica degli accordi internazionali in materia; intervenire ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, anche con riferimento alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del revenge porn; collaborare con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per i diritti umani e con tutte le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui, a livello centrale o locale, sono attribuite specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della protezione e promozione dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica; realizzare con la società civile un contatto continuo nel campo dei diritti umani attraverso un confronto costante con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili, nonché al contrasto delle discriminazioni, anche con riguardo alla rete internet; predisporre e trasmettere al Governo e alle Camere una relazione annuale sulle attività svolte;

            d) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante, nell'ambito delle sue funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di chiedere ad altre pubbliche amministrazioni e a qualsiasi soggetto o ente pubblico di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; prevedendo altresì che i destinatari di tali richieste debbano tassativamente rispondere entro trenta giorni; prevedendo inoltre in capo al Garante, nell'ambito delle funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici di accedere a banche di dati o ad archivi di loro competenza, fatta eccezione per i dati e le informazioni conservati nel centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e alla banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85;

            e) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che il Garante, in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, nell'ambito delle attribuzioni previste alla lettera d), possa richiedere che vengano mostrati atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani e svolgere visite presso le strutture interessate, e che i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettano quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta;

            f) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo l'ampliamento dell'organico del Garante di 30 unità reclutate attraverso pubblico concorso.

        5. Agli oneri derivanti dai compiti del Garante di cui al comma 4, lettera c), nonché dall'aumento dell'organico di cui al comma 4, lettera f), si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 156, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, che a tal fine è incrementato di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

16.1

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che da reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia;».

16.2

Taricco

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) prevedere un percorso di sperimentazione per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria  rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2019/6, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità per definire questi ultimi,  e  purché la pubblicità richiami esplicitamente gli stessi allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico e per la prescrizione dello stesso".

16.3

Bergesio, Cantù, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

16.4

Rizzotti, Caligiuri

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;»

16.5

Bergesio, Cantù, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.»

16.6

Rizzotti, Caligiuri

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo;»

16.7

Cantù, Bergesio, Campari, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

        «e-bis) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

        e-ter) prevedere che il medico veterinario registri nel sistema digitale VetInfo lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.».

16.8

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

        «e-bis) confermare la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia, in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale».

16.9

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

        «e-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167».

16.10

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

        «e-bis) ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia, in attesa  che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.»

16.11

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

        «e-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.»

Art. 17

17.1

La Relatrice

Sopprimere il comma 3.

Art. 18

18.1

Taricco

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: "da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni" aggiungere le seguenti: "con una particolare attenzione agli adempimenti e alle procedure già previste per non creare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici"  

18.2

Lorefice

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo la lettera g) inserire la seguente:

            "g-bis) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

        b) alla la lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione e di digestati in agricoltura, salvo che il fatto costituisca reato";

        c) alla lettera i), dopo le parole: "dei fertilizzanti", aggiungere le seguenti: "sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione e dei digestati anaerobici".

Art. 19

19.1

Nugnes

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole:

        ", prevedendo tra l'altro:

            1) l'obbligo del documento di trasporto digitale;

            2) l'obbligo di busta paga digitale;"

19.2

Nugnes

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole:

        " , prevedendo in particolare:

            1) il riconoscimento del servizio universale;

            2) l'applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in base ai costi fissi;

            3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;

            4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;

            5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del lavoro usurante;

            6) la realizzazione dei servizi igienici all'interno dei camion per viaggi in cui sia previsto il pernottamento;

            7) la realizzazione di un'ampia rete di servizi dedicati agli autotrasportatori per le esigenze di igiene e privacy;

            8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione degli autisti;"

19.3

Nugnes

Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole:

        " tramite:

            1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachigrafo digitale in tassametro digitale per poter quantificare con precisione la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;

            2) l'istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del portale integrato GNSS-UE;

            3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti".

19.4

Giammanco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, al fine di prevedere la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (CE) n. 561/2006.».

    Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19, dopo le parole: «1073/2009,» aggiungere le seguenti: «nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006».

Art. 20

20.1

La Relatrice

Sopprimere l'articolo.

    Conseguentemente, all'articolo 1, allegato A, sopprimere il seguente punto: «6) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;».

20.0.1

Borghesi, Candura, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al D.L. 19 maggio 2016, n. 81, per la piena attuazione della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile)

        1. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 maggio 2016, n. 81, è aggiunto in fine il seguente comma:

        "6. Su richiesta dell'armaiolo interessato, il prefetto rilascia l'autorizzazione a effettuare trasferimenti multipli verso i distributori o i clienti abituali. L'autorizzazione ha la durata di tre anni. Copia dell'autorizzazione accompagna le munizioni ad ogni trasferimento fino a destinazione ed è esibita a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Prima di ogni singolo trasferimento l'armaiolo interessato comunica al prefetto competente le indicazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del presente decreto."»

20.0.2

Candiani, Simone Bossi, Casolati, Faggi, Bergesio, Pianasso, Corti, Arrigoni, Rivolta, Campari, Briziarelli, Cantù, Ferrero

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio);

        1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente criterio direttivo specifico:

        a) All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

            i) il comma 1 è sostituito dal seguente:

                "1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

            ii) il comma 2 è sostituito dal seguente:

                "2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

            iii) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

                "3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".»

20.0.3

Nannicini

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01))

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un decreto legislativo per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01).

        2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01), il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione, del 27 febbraio 2019, sui progressi compiuti in materia di attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività, e ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

            a) istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) un Comitato per la produttività privo di personalità giuridica, dotato di autonomia funzionale coerentemente con la raccomandazione 2016/C 349/01, per l'analisi e la valutazione della produttività e della competitività del sistema produttivo nazionale e per il monitoraggio degli andamenti, finalizzate alla proposta delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale nel settore della produttività e della competitività e quelle necessarie ad un maggior coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea;

            b) prevedere che al Comitato partecipino rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del CNEL, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat, nonché esperti scelti tra persone di riconosciuta indipendenza, comprovata professionalità e qualificata esperienza nelle suddette materie a livello nazionale e internazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentito il Presidente del CNEL, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato;

            c) prevedere che alle sedute del Comitato il Presidente pro-tempore possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;

            d) prevedere che il Comitato possa acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti pubblici e privati che svolgono attività economiche rilevanti;

            e) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;

            f) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

        3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

    Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «articoli da 2 a 20» con le seguenti: «articoli da 2 a 21».

20.0.4

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'interpretazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

        2. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

            a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricreative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e non di servizi, quest'ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva, in coerenza altresì con l'articolo 195 TFUE che, in materia di turismo, prevede che l'Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento;

            b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le concessioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea, coerentemente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico europeo;

            c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre 2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può essere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze agli operatori e agli enti territoriali;

            d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di atti volti a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal Codice della navigazione.»