Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 287 del 01/03/2022
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542
La 14a Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;
ricordato che in base alla disciplina europea, posta dal regolamento (UE) 2021/953, come novellato, dal 1° febbraio 2022, ai fini degli spostamenti tra i Paesi dell’Unione europea, la durata dei certificati verdi Covid, generati in base a un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARSCoV-2, di "un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi"), è pari a 270 giorni, mentre per un certificato verde relativo alla dose di richiamo si esclude (ai fini degli spostamenti suddetti) qualsiasi termine finale (nell’ambito dell’orizzonte temporale del medesimo regolamento (UE) 2021/953);
rilevato che il regolamento (UE) 2021/953 trova applicazione fino al 30 giugno 2022, e che la proposta di regolamento di cui al COM(2022) 50, prevede la proroga fino al 30 giugno 2023 del suddetto termine finale di applicazione;
ricordato che il 25 gennaio 2022 il Consiglio dell’Unione ha adottato la raccomandazione (UE) 2022/107 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19. La raccomandazione risponde al notevole aumento della copertura vaccinale e alla rapida introduzione del certificato Covid digitale dell’UE e sostituisce la precedente raccomandazione (UE) 2020/1475. In base alla nuova raccomandazione, le misure contro la pandemia da Covid-19 dovrebbero essere applicate tenendo conto dello stato di salute della persona piuttosto che della situazione epidemiologica a livello regionale, ad eccezione delle zone in cui la circolazione del virus è molto elevata (zone rosso scuro). Ciò significa che il fattore determinante dovrebbe essere il certificato Covid digitale UE del viaggiatore;
valutato che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.