Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 287 del 01/03/2022
Azioni disponibili
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 1 MARZO 2022
287ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE REFERENTE
(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza odierna delle ore 13, sono stati presentati 48 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto di seduta.
Su richiesta del senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az), propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di martedì 8 marzo 2022.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente STEFANO, relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge n. 1 del 2022, in materia di interventi connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, già approvato dalla Camera con modificazioni e integrazioni. Durante l’esame presso la Camera, nel provvedimento in esame è stato anche trasposta larga parte del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, che viene contestualmente abrogato, facendo salvi gli effetti già prodottisi.
L’articolo 1 stabilisce l’obbligo, fino al 15 giugno 2022, della vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Dall’obbligo sono esclusi, in via temporanea o definitiva, a seconda dei casi, i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame e i soggetti che abbiano contratto il Covid-19.
Il capoverso articolo 4-quinquies introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo del possesso di un certificato verde Covid-19 "rafforzato" – generato, cioè, da vaccinazione o guarigione – per l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni.
L’articolo 2 prevede un’estensione delle categorie di lavoratori che rientrano nell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 a prescindere dall’età. L’estensione riguarda il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
L’articolo 2-bis sopprime il limite temporale di validità del certificato verde Covid-19, per i casi in cui esso sia generato in seguito all’assunzione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo primario, ovvero in seguito alla guarigione dal Covid-19, successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all’assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal Covid-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto, resta fermo il vigente limite di sei mesi, decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo.
L’articolo 2-ter estende l’applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal Covid-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione, oppure dopo l’assunzione della successiva dose di richiamo.
L’articolo 2-quater prevede il coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia.
L’articolo 3 reca disposizioni in materia di certificati verdi Covid-19.
L’articolo 3-bis reca disposizioni volte ad agevolare gli spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e il trasporto scolastico dedicato.
Il successivo articolo 3-ter stabilisce che, a decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.
L’articolo 3-quater reca una modifica della disciplina transitoria sull’accesso, per familiari e visitatori, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali.
L’articolo 3-quinquies rece misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
L’articolo 3-sexies ridefinisce le norme sulle conseguenze per l’attività del sistema educativo, scolastico e formativo e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti relativamente ai casi di contatto stretto, all’interno delle istituzioni in oggetto, con alunni risultati positivi al virus SARS-CoV-2.
L’articolo 5 reca misure urgenti per il tracciamento dei contagi Covid-19 nella popolazione scolastica.
L’articolo 5-bis istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, il Fondo per i ristori educativi, destinato alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti, con riferimento alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti.
L’articolo 5-ter definisce le possibilità di applicazione transitoria dell’istituto del lavoro agile con riferimento ai genitori lavoratori che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.
L’articolo 5-quater pone una norma di abrogazione, in correlazione all’intervento di cui al precedente articolo 3-sexies.
L’articolo 5-quinquies reca la clausola di salvaguardia relativa alle autonomie territoriali speciali.
Il Presidente presenta, quindi, un conferente schema di parere non ostativo, ricordando che, in base al regolamento (UE) 2021/953, come novellato, dal 1° febbraio 2022, ai fini degli spostamenti tra i Paesi dell’Unione europea, la durata dei certificati verdi Covid, generati in base a un ciclo primario di vaccinazione, è di 270 giorni (9 mesi), mentre per i certificati verdi relativi alla dose di richiamo si esclude (ai fini degli spostamenti suddetti) qualsiasi termine finale.
Ricorda, inoltre, che il predetto regolamento (UE) 2021/953 trova applicazione fino al 30 giugno 2022, ma che la proposta di regolamento di cui al COM(2022) 50 ne prevede la proroga fino al 30 giugno 2023.
Richiama, infine, la raccomandazione (UE) 2022/107 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19, che riconduce le misure volte a limitare la diffusione dei contagi maggiormente allo stato di salute della persona anziché alla situazione epidemiologica, salvo qualora la circolazione del virus sia molto elevata (zone rosso scuro).
La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia un voto contrario, sulla scorta delle stesse motivazioni già espresse in occasione del voto sul disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ritenendo il provvedimento in contrasto con il regolamento (UE) 2021/953, che all’articolo 3, paragrafo 7, stabilisce il principio dell’equipollenza tra i certificati e il conseguente divieto di discriminazione sulla base di essi.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (n. COM(2021) 731 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre.
La senatrice MASINI (FIBP-UDC), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, ricordando che essa è finalizzata ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, per assicurare un dibattito democratico equo e aperto, anche alla luce delle nuove realtà digitali e dei precedenti tentativi di manipolazione dell’opinione pubblica (cfr. COM(2020) 252), in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024.
L’azione proposta si esplica nella duplice direzione di stabilire – in primo luogo – un quadro armonizzato di norme sulla trasparenza della pubblicità politica e dei servizi connessi, applicabile ai prestatori di servizi di pubblicità politica, e di stabilire – in secondo luogo – norme a tutela della privacy delle persone nell’uso delle tecniche di targeting e di amplificazione in ambito di pubblicità politica, applicabile a tutti i titolari del trattamento dei dati personali e quindi non solo ai prestatori di servizi di pubblicità politica.
Gli obiettivi della proposta sono quelli di ridurre la frammentazione giuridica in materia, rimuovere gli ostacoli e abbassare i costi per i servizi transfrontalieri, definire rigorosi obblighi di trasparenza per i messaggi di pubblicità politica, affrontare gli specifici rischi relativi alla protezione dei dati che scaturiscono dall’uso di alcune tecniche di targeting dei destinatari e di amplificazione dei contenuti, e garantire un effettivo controllo degli obblighi previsti, per assicurare elezioni libere ed eque nell’UE.
Il regolamento si applicherebbe a tutte le elezioni, sia quelle al Parlamento europeo, sia quelle nazionali, regionali e locali, inclusi i referendum ed eventuali elezioni per stabilire la leadership dei partiti politici.
Il regolamento disciplina solo gli aspetti di trasparenza nella pubblicità politica e di uso delle tecniche di targeting, senza interferire con le competenze nazionali per l’organizzazione del processo elettorale, come la legalità dei contenuti di pubblicità politica e i periodi di campagna elettorale durante i quali è consentito fare pubblicità, o la natura dei partecipanti al processo democratico.
La proposta, su cui non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, è attualmente oggetto di esame da parte di 18 Camere dei Parlamenti nazionali dell’Unione, che non hanno finora, sollevato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.
Il Senato francese, che stava valutando se esprimere un "parere motivato" (ovvero contrario), ha poi convenuto, il 17 febbraio scorso di esprimere solo un parere nell'ambito del dialogo politico, con una serie di osservazioni. In particolare, il Senato francese ritiene anzitutto insufficiente la base giuridica dell’articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, per giustificare l’intervento dell'Unione europea nelle campagne elettorali nazionali e locali e per imporre obblighi ai candidati elettorali nazionali e ai partiti politici (definiti "sponsor" nella proposta). In questo senso, la "frammentazione" normativa a cui si vorrebbe porre rimedio, è ritenuta dal Senato francese non tanto un problema di mercato interno, quanto piuttosto espressione delle differenze nei sistemi istituzionali nazionali (bicamerali o unicamerali, ecc.), nelle tradizioni politiche e nelle prassi e procedure di svolgimento, propri della vita democratica di ciascun Paese.
Secondo il Senato francese, quindi, il previsto quadro europeo, se adottato, influenzerebbe lo svolgimento delle campagne elettorali, anche nazionali e locali, poiché imporrebbe regole aggiuntive a candidati e partiti politici e determinerebbe in parte le loro scelte di pubblicità politica. Inoltre, come previsto dall’articolo 3 della proposta, gli Stati membri non potrebbero mantenere o introdurre disposizioni o misure divergenti da quelle previste dal regolamento.
Il Senato francese suggerisce, infine, che sarebbe più opportuna l’adozione di una direttiva, e non di un regolamento direttamente applicabile, al fine di lasciare sufficiente discrezionalità agli Stati membri e ai Parlamenti nazionali, in un ambito normativo sensibile e in grado di influenzare il corso della vita democratica nazionale o locale.
La scadenza delle 8 settimane stabilite dal Protocollo n. 2 sul controllo di sussidiarietà è prevista per oggi, 1° marzo 2022.
Il senatore LICHERI (M5S) ritiene che le osservazioni formulate dal Senato francese siano pertinenti. In particolare, concorda sulla necessità di valutare l’opportunità che la normativa sia veicolata non da un regolamento ma da una direttiva, maggiormente in grado di tenere conto delle diversità tra gli ordinamenti nazionali in materia di campagne elettorali.
La senatrice GINETTI (IV-PSI) si associa alle perplessità circa la forma giuridica della proposta, ritenendo più adatta quella della direttiva, e aggiunge che, per la parte relativa alla tutela dei dati personali, la vigente normativa in materia potrebbe essere ritenuta già adeguata allo scopo, senza richiedere un ulteriore disciplina.
La senatrice GIANNUZZI (Misto) si associa alle considerazioni testé svolte, ritenendo che, per lo scopo di assicurare la trasparenza, sia preferibile lo strumento della direttiva, che consente agli Stati di raggiungere la finalità, mantenendo vive le proprie diversità giuridiche e culturali in ambito elettorale.
La relatrice MASINI (Misto-+Eu-Az) ringrazia per le sollecitazioni espresse da più Gruppi e assicura che ne terrà conto nel presentare una proposta di risoluzione.
Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. COM(2021) 762 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)
Il PRESIDENTE, in assenza del relatore, senatore Nannicini, introduce l’esame della proposta di direttiva in titolo, finalizzata a garantire che i soggetti che svolgono la loro attività lavorativa mediante piattaforme di lavoro digitali possano godere di un adeguato complesso di diritti e prestazioni sociali, a fronte dell’accelerazione nel processo di transizione digitale e dell’impatto che ciò comporta sul mercato del lavoro.
Le misure contenute nella proposta sono connesse con la comunicazione "Migliori condizioni di lavoro per un’Europa sociale più forte: sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione per il futuro dell’Unione" (COM(2021) 761) e con il progetto di Orientamenti sull’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione europea agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali (C(2021) 8838), in cui rientrano coloro che lavorano mediante piattaforme digitali.
La proposta di direttiva si compone di 24 articoli, suddivisi in sei capi. Nel dettaglio, il capo I definisce all’articolo 1 l’oggetto e l’ambito di applicazione affermando che lo scopo della direttiva è di migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono attività lavorativa mediante piattaforme digitali, offrendo garanzia della corretta determinazione della loro posizione contrattuale, la promozione della trasparenza, dell’equità e della responsabilità nella gestione algoritmica della loro attività, e migliorando la trasparenza del lavoro anche in situazioni transfrontaliere. Si stabiliscono altresì una serie di diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono la propria attività lavorativa in tale modalità nell’Unione. L’articolo prevede inoltre che le piattaforme di lavoro digitali interessate siano quelle che organizzano il lavoro nell’Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento e dal diritto altrimenti applicabile e, all’articolo 2 una serie di termini e concetti necessari ad interpretare le disposizioni della direttiva.
Il capo II stabilisce all’articolo 3 che gli Stati membri dispongano di procedure volte a verificare e garantire la corretta determinazione della situazione contrattuale delle persone che svolgono un lavoro in tale modalità, al fine di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri e che godano dei diritti sanciti dalla legislazione dell’Unione. Inoltre, la proposta specifica che la corretta determinazione contrattuale dovrebbe prevalentemente basarsi sui fatti relativi all’effettiva esecuzione del lavoro, indipendentemente dalla classificazione del lavoro in un eventuale accordo contrattuale fra le parti in questione.
L’articolo 4 stabilisce la presunzione legale che esista un rapporto di lavoro fra la piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro in tale modalità, qualora tale piattaforma controlli l’esecuzione del lavoro, e che tale controllo sussista qualora siano presenti almeno due dei seguenti elementi: determinazione effettiva o fissazione dei limiti massimi del livello della retribuzione; obbligo per il lavoratore di rispettare regole riguardo l’aspetto esteriore, il comportamento verso il destinatario del servizio o l’esecuzione del lavoro; supervisione o verifica del lavoro o della qualità dei suoi risultati; limitazione della libertà di organizzare il proprio lavoro, scegliere l’orario o i periodi di assenza e accettare o rifiutare incarichi, di sviluppare una propria clientela o svolgere lavori per terzi.
L’articolo 5 stabilisce che la possibilità di confutazione della presunzione legale, ossia l’onere dimostrare che il rapporto in questione non è in realtà un "rapporto di lavoro" corrispondente alla definizione data dallo Stato membro, ricada sulla piattaforma di lavoro digitale.
Il capo III dispone all’articolo 6 il rispetto per le piattaforme digitali dell’obbligo di trasparenza sull’uso dei sistemi automatizzati.
L’articolo 7 stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché le piattaforme di lavoro digitali monitorino e valutino periodicamente l’impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati.
L’articolo 8 sancisce il diritto dei lavoratori di ottenere una spiegazione, da parte delle piattaforme digitali, in merito a una decisione presa da sistemi automatizzati che incida sulle loro condizioni di lavoro. L’articolo impone poi alle piattaforme di fornire una motivazione scritta per le decisioni che limitino, sospendano o chiudano l’account del lavoratore, che non ne riconoscano la retribuzione o che incida sulla sua situazione contrattuale e che i lavoratori abbiano diritto di richiedere il riesame della decisione.
L’articolo 9 reca disposizioni sulle procedure informative e di consultazione per le decisioni che comportano modifiche sostanziali nell’uso dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
L’articolo 10 estende l’applicazione degli articoli 6, 7 e 8 anche alle persone che svolgo un lavoro mediante piattaforme digitali e che non abbiano un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. Tale estensione non si applica alle norme di cui al paragrafo 2 dell’articolo 7 sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Il capo IV stabilisce all’articolo 11 che le piattaforme dichiarino alle autorità competenti in materia di lavoro e protezione sociale dello Stato membro il lavoro svolto dai lavoratori e all’articolo 12 che gli Stati membri provvedano affinché tali piattaforme mettano a disposizione delle autorità competenti informazioni che riguardano il numero di persone che regolarmente svolgono tale attività lavorativa e la loro situazione contrattuale e occupazionale e i termini e le condizioni applicabili a tali rapporti contrattuali.
Il capo V prevede all’articolo 13 che gli Stati membri provvedano all’accesso dei lavoratori ad un’efficace e imparziale risoluzione delle controversie.
L’articolo 14 obbliga gli Stati membri a provvedere affinché i rappresentanti legali dei lavoratori possano avviare procedimenti giudiziari o amministrativi volti a far valere i diritti e gli obblighi contenuti nella proposta in esame.
L’articolo 15 prevede che gli Stati membri adottino misure volte a garantire che le piattaforme creino la possibilità per i lavoratori di beneficiare di "canali di comunicazione" tra loro.
L’articolo 16 stabilisce che gli Stati membri provvedano a rendere possibile l’accesso agli organi giurisdizionali nazionali o le autorità competenti alle prove pertinenti ai fini di eventuali ricorsi.
L’articolo 17 stabilisce che gli Stati membri adottino le misure necessarie alla protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli nei confronti dei lavoratori da parte delle piattaforme digitali, e all’articolo 18 che gli Stati membri adottino misure di protezione contro i licenziamenti motivati dall’esercizio, da parte del lavoratore, dei diritti contenuti nella proposta in esame.
L’articolo 19 stabilisce che le autorità nazionali competenti sull’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 in materia di privacy, siano anche responsabili del controllo sull’applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 10 della proposta in esame.
Infine, il capo VI prevede all’articolo 20 che la direttiva non costituisce motivo valido per ridurre l’esistente livello di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri, né impedisce di applicare o introdurre disposizioni più favorevoli.
In base all’articolo 21, la direttiva dovrà essere recepita negli Stati membri entro due anni dalla sua entrata in vigore e questi potranno affidare alle parti sociali l’attuazione della stessa, qualora esse lo richiedano e a condizione che i medesimi Stati membri adottino tutte le misure necessarie per garantire i risultati prescritti.
Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull’articolo 153 del TFUE, sulle politiche a tutela del lavoro, e sull’articolo 16 del TFUE in materia di protezione dei dati personali.
Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto le piattaforme di lavoro digitali, in base alle quali si svolge il lavoro oggetto della proposta di direttiva in esame, non essendo legate a immobilizzazioni né a locali, sono per loro natura di carattere transfontaliero, potendo facilmente spostarsi e operare in più Stati membri, avviando rapidamente le operazioni in determinati mercati, chiudendo talvolta per motivi commerciali o normativi e riaprendo in un altro paese con norme meno rigide. Le piattaforme di lavoro digitali sono spesso stabilite in un paese, ma operano ricorrendo a persone stabilite altrove. Il 59 per cento di tutte le persone che lavorano mediante piattaforme digitali nell’UE interagisce con clienti stabiliti in un altro Paese. Questo aumenta la complessità dei rapporti contrattuali. Talune piattaforme di lavoro digitali possono adottare pratiche commerciali sleali nei confronti di altre imprese, ad esempio non rispettando le stesse norme e non operando alle stesse condizioni. Di conseguenza, è necessario un intervento dell’UE per garantire che l’economia delle piattaforme a mobilità elevata e in rapida evoluzione si sviluppi parallelamente ai diritti in materia di lavoro delle persone che lavorano mediante le piattaforme digitali.
Anche il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto la direttiva proposta stabilisce norme minime, garantendo in tal modo che il livello di intervento sia mantenuto al minimo necessario per conseguire gli obiettivi della proposta. Gli Stati membri in cui vigono già disposizioni più favorevoli di quelle previste nella direttiva proposta non dovranno modificarle né ridurle. Gli Stati membri possono anche decidere di andare oltre le norme minime stabilite dalla presente proposta di direttiva.
La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell’Unione europea, che per ora non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si afferma la sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, all’interesse nazionale, in quanto gli obiettivi risultano in linea con l’impegno perseguito dal Governo di estendere l’area dei lavoratori coperti da un livello adeguato di tutele al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei soggetti impiegati tramite piattaforme digitali o nella Gig economy (inclusi i cosiddetti riders) e di garantire a tali lavoratori un trattamento equo e paritario, prevenendo situazioni di abuso dei contratti atipici. La proposta, secondo il Governo, potrebbe consentire di rafforzare ulteriormente il quadro normativo già vigente sulle tutele previste nell’ordinamento nazionale integrandolo con obblighi di informazione più puntuali a carico dei datori di lavoro e con l’introduzione di strumenti di monitoraggio e controllo, nonché con il coinvolgimento delle parti sociali.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 14,35.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542
La 14a Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;
ricordato che in base alla disciplina europea, posta dal regolamento (UE) 2021/953, come novellato, dal 1° febbraio 2022, ai fini degli spostamenti tra i Paesi dell’Unione europea, la durata dei certificati verdi Covid, generati in base a un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARSCoV-2, di "un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi"), è pari a 270 giorni, mentre per un certificato verde relativo alla dose di richiamo si esclude (ai fini degli spostamenti suddetti) qualsiasi termine finale (nell’ambito dell’orizzonte temporale del medesimo regolamento (UE) 2021/953);
rilevato che il regolamento (UE) 2021/953 trova applicazione fino al 30 giugno 2022, e che la proposta di regolamento di cui al COM(2022) 50, prevede la proroga fino al 30 giugno 2023 del suddetto termine finale di applicazione;
ricordato che il 25 gennaio 2022 il Consiglio dell’Unione ha adottato la raccomandazione (UE) 2022/107 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19. La raccomandazione risponde al notevole aumento della copertura vaccinale e alla rapida introduzione del certificato Covid digitale dell’UE e sostituisce la precedente raccomandazione (UE) 2020/1475. In base alla nuova raccomandazione, le misure contro la pandemia da Covid-19 dovrebbero essere applicate tenendo conto dello stato di salute della persona piuttosto che della situazione epidemiologica a livello regionale, ad eccezione delle zone in cui la circolazione del virus è molto elevata (zone rosso scuro). Ciò significa che il fattore determinante dovrebbe essere il certificato Covid digitale UE del viaggiatore;
valutato che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2481
G/2481/1/14
Il Senato,
premesso che:
le banche di credito cooperativo svolgono un'importante funzione nell'ambito del sostegno dell'economie locali territoriali e delle specifiche esigenze di micro credito;
il quadro normativo bancario europeo, gli standard regolamentari e di supervisione sono impostati sulla base di criteri dimensionali invece che sulla specificità normativa delle varie tipologie delle aziende di credito, andando a determinare per le banche di credito cooperativo delle regole di vigilanza altamente onerose;
nell'attuale assetto europeo, delineato dalla direttiva 2013/36/UE, le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con le banche di comunità;
le banche di credito cooperativo non riescono a vedersi riconosciuti i diritti di proporzionalità per un disallineamento della normativa europea del 2013 rispetto alla riforma del settore del 2016;
impegna, quindi, il Governo:
ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una riforma della normativa europea in materia di vigilanza bancaria che possa tenere conto delle specificità delle banche di credito cooperativo e della loro funzione mutualistica, revisionando i criteri dimensionali nell'ambito del processo di modifica della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Art. 1
1.1
La Relatrice
Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:
«11) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;
12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;
13) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».
1.2
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo "ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate", il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee, adottate ai sensi della presente legge, avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.»
Art. 3
3.1
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
«r-bis) prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità, secondo quanto previsto dall' articolo 86-quinquies, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2121.»
3.2
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
«r-bis) rendere disponibili le relazioni di cui all'art. 86-sexies, comma 6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-nonies.»
Art. 4
4.1
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";
b) alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;"
c) alla lettera d), eliminare la parola: "1" e, dopo le parole: "siano esercitati", aggiungere le seguenti: "nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedimentali in favore del professionista,";
d) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all' 1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;"
4.2
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: "fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";
b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: "anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";
c) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato"
4.3
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sostituire le parole: «nelle materie oggetto della» con le seguenti: «per conformarlo a quanto richiesto dalla» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e precisando che, al momento di decidere di applicare la sanzione e di fissare l'ammontare della stessa, debba tenersi in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e l'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante»;
b) alla lettera d), sopprimere le parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005» e sostituire le parole: «del medesimo codice» con le seguenti: «del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;
c) alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;
d) dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis): prevedere che per le violazioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161, le sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».
4.4
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;"
4.5
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,»;
b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».
4.6
Al comma 1:
a) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: "anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";
b) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
4.7
Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;
4.8
Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,".
4.9
Bergesio, Candiani, Simone Bossi, Casolati
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".
4.10
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".
4.11
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "almeno pari", con le seguenti parole: "non superiore".
Art. 5
5.1
La Relatrice
All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: "per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e";
b) al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937".
Art. 9
9.1
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Sopprimere l'articolo.
9.2
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 1, dopo le parole: "interessi finanziari dell'Unione europea", aggiungere le seguenti parole: "in maniera diretta ed esclusiva"
9.3
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 1, sopprimere le parole: "indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata".
9.4
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.»
Art. 10
10.1
Al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281," inserire le seguenti: "e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale possono essere comunque emanati,"
10.2
Durnwalder, Steger, Unterberger
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 delle attività con metodo biologico;";
2) alla lettera c), dopo le parole: "alla designazione" inserire le seguenti: "dei laboratori nazionali di riferimento e".
10.3
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) coordinare i decreti legislativi di cui al comma 1 con il quadro legislativo vigente in materia."
Art. 13
13.1
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) garantire una tutela adeguata e proporzionata delle persone coinvolte dalla segnalazione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della direttiva (UE) 2019/1937»;
b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno che possono arrecare un grave pregiudizio all'interesse pubblico;
c) dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) curare il coordinamento con le disposizioni nazionali vigenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando che, per le relative violazioni, il canale di segnalazione utilizzabile sia esclusivamente quello interno.»
13.0.1
Casolati, Candiani, Simone Bossi
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, e del regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, misure per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali.
2. Con la medesima finalità di cui al comma precedente, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, disposizioni che diano attuazione ai principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), attraverso il rafforzamento delle attribuzioni in materia di protezione e promozione dei diritti umani del Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell'attuazione dei commi 1 e 2, anche al fine di dare seguito alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto 2021 in Italia (SWD(2021) 716), il Governo si attiene alle disposizioni del regolamento indicato al comma 1 che richiamano i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, del rispetto dei dritti umani, e le norme degli atti internazionali che li sanciscono, in particolare l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), così come l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), che recepisce i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
4. Nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) attribuire al Garante per la protezione dei dati personali, disciplinato dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che assume la denominazione di Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, di seguito denominato "Garante", il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134, del 20 dicembre 1993, con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;
b) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che i componenti del Garante, oltre ad avere comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica, abbiano comprovata competenza ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani;
c) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante i seguenti ulteriori compiti in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani: verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, in particolare donne e minori, nella società digitale; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia; ricevere segnalazioni - ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia - che riguardino l'utilizzo della rete internet, in particolare attraverso la diffusione senza consenso di immagini o altro materiale tale da nuocere alla integrità psico-fisica e alla dignità della persona; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani, anche riguardanti la rete internet, e formulare proposte in ordine alla firma e alla ratifica degli accordi internazionali in materia; intervenire ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, anche con riferimento alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del revenge porn; collaborare con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per i diritti umani e con tutte le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui, a livello centrale o locale, sono attribuite specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della protezione e promozione dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica; realizzare con la società civile un contatto continuo nel campo dei diritti umani attraverso un confronto costante con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili, nonché al contrasto delle discriminazioni, anche con riguardo alla rete internet; predisporre e trasmettere al Governo e alle Camere una relazione annuale sulle attività svolte;
d) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante, nell'ambito delle sue funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di chiedere ad altre pubbliche amministrazioni e a qualsiasi soggetto o ente pubblico di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; prevedendo altresì che i destinatari di tali richieste debbano tassativamente rispondere entro trenta giorni; prevedendo inoltre in capo al Garante, nell'ambito delle funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici di accedere a banche di dati o ad archivi di loro competenza, fatta eccezione per i dati e le informazioni conservati nel centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e alla banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85;
e) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che il Garante, in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, nell'ambito delle attribuzioni previste alla lettera d), possa richiedere che vengano mostrati atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani e svolgere visite presso le strutture interessate, e che i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettano quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta;
f) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo l'ampliamento dell'organico del Garante di 30 unità reclutate attraverso pubblico concorso.
5. Agli oneri derivanti dai compiti del Garante di cui al comma 4, lettera c), nonché dall'aumento dell'organico di cui al comma 4, lettera f), si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 156, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, che a tal fine è incrementato di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16
16.1
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che da reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia;».
16.2
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) prevedere un percorso di sperimentazione per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2019/6, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità per definire questi ultimi, e purché la pubblicità richiami esplicitamente gli stessi allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico e per la prescrizione dello stesso".
16.3
Bergesio, Cantù, Candiani, Simone Bossi, Casolati
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»
16.4
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;»
16.5
Bergesio, Cantù, Candiani, Simone Bossi, Casolati
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.»
16.6
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo;»
16.7
Cantù, Bergesio, Campari, Candiani, Simone Bossi, Casolati
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
«e-bis) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;
e-ter) prevedere che il medico veterinario registri nel sistema digitale VetInfo lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.».
16.8
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) confermare la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia, in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale».
16.9
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167».
16.10
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia, in attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.»
16.11
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.»
Art. 17
17.1
La Relatrice
Sopprimere il comma 3.
Art. 18
18.1
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: "da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni" aggiungere le seguenti: "con una particolare attenzione agli adempimenti e alle procedure già previste per non creare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici"
18.2
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera g) inserire la seguente:
"g-bis) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;
b) alla la lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione e di digestati in agricoltura, salvo che il fatto costituisca reato";
c) alla lettera i), dopo le parole: "dei fertilizzanti", aggiungere le seguenti: "sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione e dei digestati anaerobici".
Art. 19
19.1
Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole:
", prevedendo tra l'altro:
1) l'obbligo del documento di trasporto digitale;
2) l'obbligo di busta paga digitale;"
19.2
Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole:
" , prevedendo in particolare:
1) il riconoscimento del servizio universale;
2) l'applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in base ai costi fissi;
3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;
4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;
5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del lavoro usurante;
6) la realizzazione dei servizi igienici all'interno dei camion per viaggi in cui sia previsto il pernottamento;
7) la realizzazione di un'ampia rete di servizi dedicati agli autotrasportatori per le esigenze di igiene e privacy;
8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione degli autisti;"
19.3
Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole:
" tramite:
1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachigrafo digitale in tassametro digitale per poter quantificare con precisione la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;
2) l'istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del portale integrato GNSS-UE;
3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti".
19.4
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, al fine di prevedere la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (CE) n. 561/2006.».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19, dopo le parole: «1073/2009,» aggiungere le seguenti: «nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006».
Art. 20
20.1
La Relatrice
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 1, allegato A, sopprimere il seguente punto: «6) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;».
20.0.1
Borghesi, Candura, Candiani, Simone Bossi, Casolati
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Modifiche al D.L. 19 maggio 2016, n. 81, per la piena attuazione della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile)
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 maggio 2016, n. 81, è aggiunto in fine il seguente comma:
"6. Su richiesta dell'armaiolo interessato, il prefetto rilascia l'autorizzazione a effettuare trasferimenti multipli verso i distributori o i clienti abituali. L'autorizzazione ha la durata di tre anni. Copia dell'autorizzazione accompagna le munizioni ad ogni trasferimento fino a destinazione ed è esibita a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Prima di ogni singolo trasferimento l'armaiolo interessato comunica al prefetto competente le indicazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del presente decreto."»
20.0.2
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Faggi, Bergesio, Pianasso, Corti, Arrigoni, Rivolta, Campari, Briziarelli, Cantù, Ferrero
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio);
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente criterio direttivo specifico:
a) All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
i) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";
ii) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";
iii) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".»
20.0.3
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01))
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un decreto legislativo per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01).
2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01), il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione, del 27 febbraio 2019, sui progressi compiuti in materia di attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività, e ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) un Comitato per la produttività privo di personalità giuridica, dotato di autonomia funzionale coerentemente con la raccomandazione 2016/C 349/01, per l'analisi e la valutazione della produttività e della competitività del sistema produttivo nazionale e per il monitoraggio degli andamenti, finalizzate alla proposta delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale nel settore della produttività e della competitività e quelle necessarie ad un maggior coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea;
b) prevedere che al Comitato partecipino rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del CNEL, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat, nonché esperti scelti tra persone di riconosciuta indipendenza, comprovata professionalità e qualificata esperienza nelle suddette materie a livello nazionale e internazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentito il Presidente del CNEL, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato;
c) prevedere che alle sedute del Comitato il Presidente pro-tempore possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;
d) prevedere che il Comitato possa acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti pubblici e privati che svolgono attività economiche rilevanti;
e) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
f) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «articoli da 2 a 20» con le seguenti: «articoli da 2 a 21».
20.0.4
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'interpretazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
2. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricreative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e non di servizi, quest'ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva, in coerenza altresì con l'articolo 195 TFUE che, in materia di turismo, prevede che l'Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento;
b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le concessioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea, coerentemente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico europeo;
c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre 2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può essere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze agli operatori e agli enti territoriali;
d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di atti volti a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal Codice della navigazione.»