Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 283 del 09/02/2022

Il senatore CASTALDI (M5S), relatore, introduce l’esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto "Sostegni Ter", recante misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, in relazione all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il Relatore ricorda che esso si colloca all’interno della complessa successione normativa nella quale si articola la risposta alla crisi generata dall’emergenza epidemiologica.

Il decreto-legge si compone di 33 articoli, suddivisi in cinque Titoli. Il Titolo I reca disposizioni in sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’emergenza Covid-19, e prevede all’articolo 1 il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, attraverso lo stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2022, e la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute alla fonte e relativi dell’IVA, in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021.

L’articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni di euro, rivolto alle imprese che hanno maturato, nel 2019 un fatturato non superiore ai a 2 milioni di euro e che, nel 2021, hanno subito una sua riduzione di almeno il 30 per cento.

L’articolo 3 incrementa ed estende all’anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica di cui all’articolo 26 del decreto-legge n.41 del 2021, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, e novella l’articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 inserendovi il riferimento ad "altri settori in difficoltà" quali quelli del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA.

L’articolo 4 reca l’incremento, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, del Fondo unico nazionale per il turismo, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, al fine di porre in essere, soprattutto nei primi mesi del 2022, misure a sostegno degli operatori economici del settore che risultano particolarmente penalizzati dall’attuale fase emergenziale. L’articolo prevede, inoltre, il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato anche stagionale, stipulati nel primo trimestre del 2022, sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L’articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità, per le imprese turistiche che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019, di usufruire del credito di imposta relativo ai canoni di locazione di immobili destinati all’attività, versati da gennaio a marzo 2022.

L’articolo 6 consente l’utilizzo fino al 31 marzo 2022 dei buoni termali non fruiti.

L’articolo 7 esonera i datori di lavoro dei settori del turismo, della ristorazione, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, dal pagamento della contribuzione addizionale richiesta in caso di ricorso all’integrazione salariale, di cui agli articoli, 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

L’articolo 8 incrementa la dotazione del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (articolo 89, comma l, del decreto-legge n. 18 del 2020) e del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020) ed estende al 31 giugno 2022 l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi.

L’articolo 9 reca l’incremento di specifici Fondi al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo e destina un contributo a fondo perduto, pari a 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche.

L’articolo 10 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, per una quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti agli obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

Il Titolo II reca misure per le regioni ed enti territoriali e prevede all’articolo 11 l’introduzione di una dotazione finanziaria per il 2022 del Fondo destinato al riconoscimento di un contributo statale per le ulteriori spese sanitarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome nell’anno 2021, pari a 400 milioni di euro.

L’articolo 12 attribuisce un incremento pari a 100 milioni di euro del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi riferiti al primo trimestre del 2022.

L’articolo 13 reca disposizioni per consentire l’utilizzo da parte degli enti locali di risorse loro assegnate negli anni 2020 e 2021, al fine di ristorare eventuali perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica.

Il Titolo III reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e prevede all’articolo 14 l’annullamento, per il primo trimestre dell’anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione.

L’articolo 15 riconosce un credito di imposta alle imprese a forte consumo di energia elettrica, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L’articolo 16 prevede l’introduzione di agevolazioni sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili, con capacità superiore a 20 kW, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

L’articolo 17 modifica la disciplina relativa alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.

L’articolo 18 prevede la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi che riguardano: i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario, i prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare e i prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto di transhipment. È, inoltre, escluso l’impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, per i progetti di ricerca nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

Il Titolo IV reca altre misure urgenti e prevede all’articolo 19 una disciplina in materia di fornitura alle scuole di mascherine FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d’intesa relativo alla vendita delle mascherine a prezzi calmierati. Per i dottorandi di ricerca si prevede la possibilità di richiedere una proroga del termine finale del corso 2020/2021. In materia di detrazioni per figli a carico, si modifica l’articolo 12, comma 1, lettera d) del Testo unico delle imposte sui redditi, per escludere la detrazione per i carichi di famiglia, per i figli a carico oggetto dell’assegno unico e universale istituito con il decreto legislativo n. 230 del 2021.

L’articolo 20 prevede l’estensione della disciplina in materia di indennizzo per i danni originati da eventuali conseguenze della somministrazione del vaccino contro il Covid-19, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023. Inoltre, al fine di potenziare l’apporto della Sanità militare alle esigenze connesse all’emergenza pandemica in atto, si autorizza il Ministero della difesa ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un massimo di quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali.

L’articolo 21 apporta modifiche alla disciplina riguardante il fascicolo sanitario elettronico (FSE) finalizzate a favorire il raggiungimento e la piena implementazione degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di sanità digitale.

L’articolo 22 proroga al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, il trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate dei mutui previste per le attività economiche e produttive dei comuni del cratere sismico Centro Italia.

L’articolo 23 apporta modifiche al decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto di lavoro, relative ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

L’articolo 24 dispone un incremento pari a 80 milioni di euro della dotazione del Fondo destinato all’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, definendo modalità di ripartizione e rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo.

L’articolo 25 autorizza una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa, per la riduzione della domanda di trasporto ferroviario conseguente alla pandemia da Covid-19.

L’articolo 26 istituisce due fondi a tutela degli allevamenti suinicoli dal rischio di peste suina africana e per indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.

L’articolo 27 modifica l’articolo 54 del decreto-legge n. 34 del 2020, sul regime quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza da Covid-19, attraverso le quali si introduce un aumento dei massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione europea.

L’articolo 28 prevede l’introduzione di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e limita le cessioni del credito d’imposta per le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari.

L’articolo 29 reca modifiche alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale da Covid-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione

L’articolo 30 reca norme per il controllo dei requisiti di ammissione alla frequenza scolastica in presenza e la riammissione in classe dopo la sospensione in presenza di casi di positività al Covid-19.

L’articolo 31 reca modifiche alle disposizioni riguardanti il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, per non applicare ad esso la disciplina dei Commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge n. 400 del 1988,

Il Titolo V reca disposizioni finali e finanziare e, in particolare, l’articolo 32 dispone ai fini della copertura finanziaria del provvedimento in esame e l’articolo 33 disciplina la sua entrata in vigore.

 

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

 

 

La seduta termina alle ore 15.