Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 283 del 09/02/2022
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Il senatore CASTALDI (M5S), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, tra cui l’emendamento 2.1000 del Governo e i relativi subemendamenti.
Ricorda, quindi, che nel parere espresso dalla Commissione, il 12 gennaio 2022, sul testo del disegno di legge, era già stato richiamato il regolamento (UE) 2021/953, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19.
In particolare, sottolinea che il citato regolamento stabilisce all’articolo 3, paragrafo 1, tre diversi tipi di certificati: il certificato di vaccinazione, il certificato di test e il certificato di guarigione, disciplinati distintamente rispettivamente negli articoli 5, 6 e 7. Al successivo paragrafo 7, stabilisce il principio di non discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di certificato di cui agli articoli 5, 6 o 7.
Tuttavia, l’articolo 11, paragrafo 1, fa in ogni caso salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni interne per motivi di salute pubblica, pur ribadendo il divieto di imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione nell’Unione, in relazione ai viaggi transfrontalieri tra gli Stati membri.
Lo stesso articolo 11, al paragrafo 2, specifica che, qualora uno Stato membro imponga le predette restrizioni interne, per esempio, in base al peggioramento della situazione epidemiologica dovuta a una variante, esso ne deve informare la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell’introduzione di tali nuove restrizioni, e deve comunicare anche "la portata di tali restrizioni, specificando quali titolari di certificati ne sono soggetti o esenti".
Il Relatore, infine ricorda che, ai sensi dell’articolo 288 del TFUE, i regolamenti sono atti giuridici di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati dell’Unione europea, senza dovere essere trasposti in legge nazionale, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Illustra quindi un conferente schema di parere non ostativo.