Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 283 del 09/02/2022
Azioni disponibili
(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana
(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte
(Parere alla 13ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l’esame dei disegni di legge in titolo, recanti misure per la rigenerazione urbana, ricordando che essi erano stati riuniti in un testo unificato, adottato come testo base dalla 13a Commissione nella seduta del 10 marzo 2021, poi ripubblicato in una versione corretta il 17 marzo 2021, su cui erano stati presentati emendamenti. La 14a Commissione si era, quindi, espressa su tale testo e sui relativi emendamenti, il 14 aprile 2021, con un parere non ostativo con osservazioni.
Successivamente, il 9 novembre 2021, la 13a Commissione ha adottato un nuovo testo unificato, che tiene conto sia degli spunti emersi nel corso del dibattito, sia del contenuto di alcuni emendamenti presentati dai Gruppi al testo precedente. Su quest’ultimo testo e sui relativi emendamenti la 14a Commissione è chiamata a esprimere un nuovo parere.
Il provvedimento reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana, prevedendo un insieme di azioni di trasformazione urbana ed edilizia da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.
In particolare, si mira ad attuare interventi che comportino un miglioramento del complesso urbano, in primo luogo, dal punto di vista ambientale, attraverso l’arresto del consumo di suolo e migliorando la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, anche con il fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città. A tale scopo intende inoltre rafforzare l’efficienza idrica ed energetica mediante l’informatizzazione delle reti (smart grid) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. In secondo luogo, dal punto di vista sociale, promuovendo un miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa. Si intende elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l’integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità. In terzo luogo il provvedimento intende apportare miglioramenti al complesso urbano da un punto di vista culturale, tutelando i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall’abbandono.
Gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche del Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), in modo trasversale a diverse Missioni, ma trattati in modo specifico nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo più di 9 miliardi di euro. Il provvedimento dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie.
Il nuovo testo unificato dei disegni di legge si compone di 14 suddivisi in 3 capi. Nel capo I (articoli 1-2) sono contenute le finalità, i princìpi fondamentali e le definizioni in materia di rigenerazione urbana. In particolare nell’articolo 1 si specifica che gli obiettivi risultano essere linea con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sulla tutela dell’ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile, e con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi.
Il capo II disciplina, all’articolo 3, la struttura di governance della rigenerazione urbana, guidata dal Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), istituito con articolo 12-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, sulla base del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 4, implementato sul territorio dalle regioni e dai comuni.
Il capo III (articoli 4-14) disciplina gli strumenti per l’attuazione della rigenerazione urbana, ovvero: il Programma nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4), la programmazione comunale di rigenerazione urbana (articolo 5), la fase di progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale (articolo 6), gli interventi privati di rigenerazione urbana (articolo 7), la partecipazione locale dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana (articolo 8), la destinazione alle opere di rigenerazione urbana dei proventi derivanti dal rilascio di titoli abilitativi edilizi e da altre entrate (articolo 9), il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana destinato all’attuazione del Programma nazionale e dei Piani comunali (articolo 10), gli incentivi economici e fiscali per favorire gli interventi di rigenerazione urbana (articolo 11), le misure di semplificazione amministrativa (articolo 12), la delega legislativa al Governo per l’adozione di un testo unico in materia edilizia finalizzato alla rigenerazione urbana, in cui si dispone, tra l’altro, l’incremento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche attraverso l’applicazione dei criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (articolo 13), e infine la copertura finanziaria relativa al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 14).
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.