Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 283 del 09/02/2022

IN SEDE CONSULTIVA 

(2009) Deputato LIUNI ed altri.  -  Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 

 

 

Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Richiama, quindi, il parere già espresso dalla Commissione, il 28 luglio 2021, sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ritiene che gli ulteriori emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

 

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

 

La Commissione approva.

 

 

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)  

 

Il senatore CASTALDI (M5S), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, tra cui l’emendamento 2.1000 del Governo e i relativi subemendamenti.

Ricorda, quindi, che nel parere espresso dalla Commissione, il 12 gennaio 2022, sul testo del disegno di legge, era già stato richiamato il regolamento (UE) 2021/953, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19.

In particolare, sottolinea che il citato regolamento stabilisce all’articolo 3, paragrafo 1, tre diversi tipi di certificati: il certificato di vaccinazione, il certificato di test e il certificato di guarigione, disciplinati distintamente rispettivamente negli articoli 5, 6 e 7. Al successivo paragrafo 7, stabilisce il principio di non discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di certificato di cui agli articoli 5, 6 o 7.

Tuttavia, l’articolo 11, paragrafo 1, fa in ogni caso salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni interne per motivi di salute pubblica, pur ribadendo il divieto di imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione nell’Unione, in relazione ai viaggi transfrontalieri tra gli Stati membri.

Lo stesso articolo 11, al paragrafo 2, specifica che, qualora uno Stato membro imponga le predette restrizioni interne, per esempio, in base al peggioramento della situazione epidemiologica dovuta a una variante, esso ne deve informare la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell’introduzione di tali nuove restrizioni, e deve comunicare anche "la portata di tali restrizioni, specificando quali titolari di certificati ne sono soggetti o esenti".

Il Relatore, infine ricorda che, ai sensi dell’articolo 288 del TFUE, i regolamenti sono atti giuridici di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati dell’Unione europea, senza dovere essere trasposti in legge nazionale, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Illustra quindi un conferente schema di parere non ostativo.

 

La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia il suo voto contrario, stigmatizzando anzitutto il senso di confusione che emerge relativamente al procedere della legislazione in materia, con cinque diversi decreti in soli due mesi.

Riguardo alla conformità con l’ordinamento europeo, ritiene che il provvedimento e i relativi emendamenti si pongano in contrasto con il regolamento (UE) 2021/953, che al considerando n. 36 pone la necessità di evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, comprese quelle che hanno scelto di non essere vaccinate, e afferma che il regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.

Inoltre, richiama l’articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento europeo che stabilisce il principio dell’equipollenza tra i certificati e il conseguente divieto di discriminazione sulla base di essi. Al riguardo, ritiene particolarmente gravi le discriminazioni prodotte con il decreto in conversione nei confronti degli studenti, degli insegnati, dei lavoratori pubblici e privati, di chi deve utilizzare i traghetti per motivi importanti o per le attività della somministrazione di alimenti e bevande.

 

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

 

La Commissione approva.

 

 

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. 352)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

 

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l’esame del Documento strategico della mobilità ferroviaria, trasmesso alle Camere ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), evidenziando che esso ha lo scopo di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano e di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari.

In tale contesto, il Documento costituisce la premessa per il rinnovo, per il prossimo quinquennio 2022-2026, dell’attuale Contratto di programma che regola gli aspetti economici e finanziari del rapporto di concessione a Rete ferroviaria italiana (RFI) per lo sviluppo e la gestione dell’infrastruttura ferroviaria, in coerenza con il quadro degli interventi definiti nel PNRR.

A tal fine, il Documento strategico reca l’illustrazione delle esigenze di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l’individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell’infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici.

Il Documento è articolato in quattro parti. Dopo la prima parte introduttiva, nella seconda vengono illustrati gli obiettivi strategici della politica delle infrastrutture e della mobilità. Nella terza vengono descritti l’attuale contratto di programma 2017-2021 e l’aggiornamento 2020-2021, le risorse disponibili per il contratto di programma 2022-2026, nonché i programmi strategici in materia di mobilità ferroviaria. Infine, nella quarta parte è descritta la metodologia di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post degli investimenti in ambito ferroviario e della performance del gestore dell’infrastruttura ferroviaria.

In particolare, nella parte II del Documento, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili illustra il programma della politica della mobilità in Italia di qui al 2030 e al 2050, in corrispondenza delle scadenze poste dal pacchetto climatico europeo Fit for 55. Il programma è ancorato al quadro di riferimento contenuto nel PNRR, prevedendo lo stanziamento di risorse europee volte a provvedere alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti, nonché alla riduzione delle disuguaglianze territoriali in termini di dotazione infrastrutturale e di servizi di mobilità, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e dell’inquinamento.

Il duplice obiettivo di lungo periodo mira ad aumentare del 50 per cento, entro il 2030, il traffico ferroviario ad alta velocità e il traffico ferroviario merci rispetto ai livelli del 2015, provvedendo parallelamente a rendere a emissioni zero i trasporti di linea collettivi inferiori a 500 km. Inoltre, si mira, entro il 2050, a triplicare il traffico ferroviario ad alta velocità, raddoppiare il traffico merci ferroviario e rendere pienamente operativa la rete di trasporto transeuropea (TEN-T) multimodale.

Il Documento pone particolare attenzione alla piena realizzazione dei corridoi europei TEN-T sottolineando che ben 4 dei nove corridoi ivi contemplati attraversano il territorio italiano. Tale rete di trasporti, prevista dal regolamento (UE) n. 1315/2013, è identificata dal Documento quale elemento essenziale all’ammodernamento del sistema di collegamenti in un’ottica integrata con nodi ferroviari, urbani, porti e aeroporti. Il Documento prende in considerazione e interpreta in chiave di giovamento anche il Sistema integrato nazionale dei trasporti (SINT): l’insieme di infrastrutture che costituiscono poli di attrazione e di offerta di mobilità multimodale di passeggeri e merci in Italia.

Nella parte II viene altresì illustrato un quadro analitico sulle tendenze attuali e le prospettive future della domanda e dell’offerta di trasporto ferroviario, dal quale emerge: il drastico crollo – causato dallo scoppio della pandemia – del traffico passeggeri sia per le tratte medie e lunghe che per le tratte regionali; il prevalere del trasporto delle merci su gomma rispetto a quello su rotaia; il persistente divario dell’infrastruttura italiana in relazione agli altri Paesi UE sia in termini di densità in rapporto alla popolazione, sia in termini di quota modale su ferro per passeggeri e merci.

Nella parte III viene offerto un quadro generale della struttura del rapporto contrattuale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sostenibili e Rete ferroviaria italiana (RFI) il quale è basato, sin dal 2013, su due Contratti di programma (CdP): la parte Investimenti e la parte Servizi.

Per la parte Investimenti, il Documento indica un valore complessivo del portafoglio progetti in corso e programmatico pari a circa 213 miliardi di euro, di cui 109 miliardi già finanziati con la programmazione 2017-2021 e i restanti 104 miliardi da finanziare con il nuovo CdP-I 2022-2026 (per circa 54,5 miliardi di euro) e con il successivo (per circa 49,5 miliardi di euro).

Per la parte Servizi, il CdP-S 2022-2026 prevede un fabbisogno complessivo annuo di circa 3,36 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi per le attività di manutenzione straordinaria di ciascun anno del quinquennio e 1,16 miliardi per le attività in conto esercizio del contratto.

Per quanto riguarda gli elementi di contenuto, richiesti dall’articolo 5 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, il Documento strategico contiene, in materia di mobilità ferroviaria e priorità degli interventi, programmi di investimento per l’upgrading della rete esistente, finalizzati alla sicurezza e all’efficienza e volti a realizzare un miglioramento delle prestazioni di manutenzione e a innalzare la qualità della rete. In relazione ai programmi di resilienza al cambiamento climatico il Documento prevede investimenti nell’ambito della ricerca e della simulazione della relazione clima-infrastrutture, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione digitale per lo sviluppo della resilienza climatica delle infrastrutture esistenti e future.

Per ciò che concerne i programmi di sviluppo tecnologico, si identificano tre pilastri sui quali si svilupperà la trasformazione tecnologica dell’infrastruttura ferroviaria nazionale nei prossimi 15 anni: la sostituzione degli apparati centrali elettrici di comando e controllo degli enti di stazione con apparati centrali computerizzati multistazione; la sostituzione del sistema di controllo della marcia del treno SCMT/SSC con il sistema ERTMS (European Railway Traffic Management System) e l’eliminazione dei segnali luminosi; la sostituzione progressiva, dal 2025, del sistema standard transeuropeo di telecomunicazione radiomobile per usi ferroviari GSM-R su tecnologia 2G, con il Future Railway Mobile Communication System, sistema interoperabile su tecnologia 5G.

Si prevede inoltre l’introduzione di programmi riguardanti l’accessibilità delle stazioni ferroviarie e volti a incrementare il livello di connettività delle stazioni ferroviarie con il trasporto pubblico locale, la sharing mobility e la mobilità attiva, e il miglioramento dell’accessibilità alle strutture da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n.1300/2014.

Il Documento mira inoltre a stabilire un approccio nuovo alla progettazione attraverso i progetti di fattibilità tecnico-economica, così come previsto dall’Allegato infrastrutture al DEF, dal PNRR e dalle "Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" adottate il 29 luglio 2021 dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture.

In relazione ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti, il documento evidenzia la previsione, resa possibile dal PNRR, di ingenti investimenti mirati al potenziamento delle interconnessioni ferroviarie.

Per quanto riguarda le innovazioni ambientali il Documento ritiene che l’idrogeno possa essere impiegato nel medio periodo nel settore ferroviario ed espone alcune analisi condotte da RFI riguardanti la possibilità di attuare una transizione dal diesel all’idrogeno preservando le performance del servizio offerto in linea con quanto contenuto nel PNRR alla Missione 2 Componente 2 "Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario".

Nel Capitolo IV è descritta la metodologia di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post che dovrà essere applicata per gli investimenti del prossimo CdP 2022-2026, secondo quanto previsto dalle "Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche - settore ferroviario" adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Sono inoltre riportati i criteri di valutazione delle performance del gestore dell’infrastruttura ferroviaria e le relative penalità risultanti dall’Allegato 9 del CdP 2017-2021 e dal relativo aggiornamento 2020-2021, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha la facoltà di irrogare in caso di mancato raggiungimento delle performance fissate.

 

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

 

 

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri.  -  Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame del disegno di legge in titolo, finalizzato a promuovere la produzione agrumicola e ortofrutticola nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo delle rispettive filiere, considerata l’importanza che i settori agrumicolo e ortofrutticolo ricoprono nella produzione agricola italiana e, al contempo, la spiccata volatilità e fluttuazione dei loro prezzi, la stagionalità e la frammentazione produttiva di cui sono caratterizzati.

Nel dettaglio, l’articolo 1 prevede l’inserimento di un nuovo articolo al decreto-legge n. 51 del 2015, in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, secondo cui il Ministero delle politiche agricole definisca, nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea, delle linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola.

Tali linee guida hanno lo scopo di assicurare ai produttori l’accesso non discriminatorio nel mercato attraverso la fissazione di prezzi minimi di vendita, nonché di favorire accordi con la grande distribuzione organizzata e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività nella vendita dei prodotti agrumicoli.

L’articolo 2 modifica l’articolo 10-quater del decreto-legge n. 27 del 2019, secondo cui, al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di prodotti agricoli e per tutelare la produzione agricola nazionale e garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi e delle imprese agricole, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole.

La modifica in oggetto provvede a specificare le modalità di elaborazione di tali costi medi, specificamente per la produzione dei prodotti ortofrutticoli. In particolare, si deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche e del differente costo della manodopera negli areali produttivi attraverso le stime fornite dal Ministero del lavoro, dall’ISTAT, dall’INAIL e dall’ANPAL, nonché dei differenti valori da attribuire alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 4 dispone ai fini dell’entrata in vigore della legge.

 

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

 

 

(1131) FERRAZZI ed altri.  -  Misure per la rigenerazione urbana  

(1943) Paola NUGNES.  -  Misure e strumenti per la rigenerazione urbana  

(1981) BRIZIARELLI ed altri.  -  Norme per la rigenerazione urbana  

(2297) Nadia GINETTI.  -  Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio) 

 

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l’esame dei disegni di legge in titolo, recanti misure per la rigenerazione urbana, ricordando che essi erano stati riuniti in un testo unificato, adottato come testo base dalla 13a Commissione nella seduta del 10 marzo 2021, poi ripubblicato in una versione corretta il 17 marzo 2021, su cui erano stati presentati emendamenti. La 14a Commissione si era, quindi, espressa su tale testo e sui relativi emendamenti, il 14 aprile 2021, con un parere non ostativo con osservazioni.

Successivamente, il 9 novembre 2021, la 13a Commissione ha adottato un nuovo testo unificato, che tiene conto sia degli spunti emersi nel corso del dibattito, sia del contenuto di alcuni emendamenti presentati dai Gruppi al testo precedente. Su quest’ultimo testo e sui relativi emendamenti la 14a Commissione è chiamata a esprimere un nuovo parere.

Il provvedimento reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana, prevedendo un insieme di azioni di trasformazione urbana ed edilizia da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.

In particolare, si mira ad attuare interventi che comportino un miglioramento del complesso urbano, in primo luogo, dal punto di vista ambientale, attraverso l’arresto del consumo di suolo e migliorando la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, anche con il fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città. A tale scopo intende inoltre rafforzare l’efficienza idrica ed energetica mediante l’informatizzazione delle reti (smart grid) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. In secondo luogo, dal punto di vista sociale, promuovendo un miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa. Si intende elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l’integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità. In terzo luogo il provvedimento intende apportare miglioramenti al complesso urbano da un punto di vista culturale, tutelando i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall’abbandono.

Gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche del Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), in modo trasversale a diverse Missioni, ma trattati in modo specifico nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo più di 9 miliardi di euro. Il provvedimento dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie.

Il nuovo testo unificato dei disegni di legge si compone di 14 suddivisi in 3 capi. Nel capo I (articoli 1-2) sono contenute le finalità, i princìpi fondamentali e le definizioni in materia di rigenerazione urbana. In particolare nell’articolo 1 si specifica che gli obiettivi risultano essere linea con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sulla tutela dell’ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile, e con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi.

Il capo II disciplina, all’articolo 3, la struttura di governance della rigenerazione urbana, guidata dal Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), istituito con articolo 12-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, sulla base del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 4, implementato sul territorio dalle regioni e dai comuni.

Il capo III (articoli 4-14) disciplina gli strumenti per l’attuazione della rigenerazione urbana, ovvero: il Programma nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4), la programmazione comunale di rigenerazione urbana (articolo 5), la fase di progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale (articolo 6), gli interventi privati di rigenerazione urbana (articolo 7), la partecipazione locale dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana (articolo 8), la destinazione alle opere di rigenerazione urbana dei proventi derivanti dal rilascio di titoli abilitativi edilizi e da altre entrate (articolo 9), il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana destinato all’attuazione del Programma nazionale e dei Piani comunali (articolo 10), gli incentivi economici e fiscali per favorire gli interventi di rigenerazione urbana (articolo 11), le misure di semplificazione amministrativa (articolo 12), la delega legislativa al Governo per l’adozione di un testo unico in materia edilizia finalizzato alla rigenerazione urbana, in cui si dispone, tra l’altro, l’incremento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche attraverso l’applicazione dei criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (articolo 13), e infine la copertura finanziaria relativa al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 14).

 

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

 

 

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio) 

 

Il senatore CASTALDI (M5S), relatore, introduce l’esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto "Sostegni Ter", recante misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, in relazione all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il Relatore ricorda che esso si colloca all’interno della complessa successione normativa nella quale si articola la risposta alla crisi generata dall’emergenza epidemiologica.

Il decreto-legge si compone di 33 articoli, suddivisi in cinque Titoli. Il Titolo I reca disposizioni in sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’emergenza Covid-19, e prevede all’articolo 1 il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, attraverso lo stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2022, e la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute alla fonte e relativi dell’IVA, in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021.

L’articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni di euro, rivolto alle imprese che hanno maturato, nel 2019 un fatturato non superiore ai a 2 milioni di euro e che, nel 2021, hanno subito una sua riduzione di almeno il 30 per cento.

L’articolo 3 incrementa ed estende all’anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica di cui all’articolo 26 del decreto-legge n.41 del 2021, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, e novella l’articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 inserendovi il riferimento ad "altri settori in difficoltà" quali quelli del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA.

L’articolo 4 reca l’incremento, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, del Fondo unico nazionale per il turismo, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, al fine di porre in essere, soprattutto nei primi mesi del 2022, misure a sostegno degli operatori economici del settore che risultano particolarmente penalizzati dall’attuale fase emergenziale. L’articolo prevede, inoltre, il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato anche stagionale, stipulati nel primo trimestre del 2022, sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L’articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità, per le imprese turistiche che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019, di usufruire del credito di imposta relativo ai canoni di locazione di immobili destinati all’attività, versati da gennaio a marzo 2022.

L’articolo 6 consente l’utilizzo fino al 31 marzo 2022 dei buoni termali non fruiti.

L’articolo 7 esonera i datori di lavoro dei settori del turismo, della ristorazione, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, dal pagamento della contribuzione addizionale richiesta in caso di ricorso all’integrazione salariale, di cui agli articoli, 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

L’articolo 8 incrementa la dotazione del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (articolo 89, comma l, del decreto-legge n. 18 del 2020) e del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020) ed estende al 31 giugno 2022 l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi.

L’articolo 9 reca l’incremento di specifici Fondi al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo e destina un contributo a fondo perduto, pari a 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche.

L’articolo 10 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, per una quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti agli obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

Il Titolo II reca misure per le regioni ed enti territoriali e prevede all’articolo 11 l’introduzione di una dotazione finanziaria per il 2022 del Fondo destinato al riconoscimento di un contributo statale per le ulteriori spese sanitarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome nell’anno 2021, pari a 400 milioni di euro.

L’articolo 12 attribuisce un incremento pari a 100 milioni di euro del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi riferiti al primo trimestre del 2022.

L’articolo 13 reca disposizioni per consentire l’utilizzo da parte degli enti locali di risorse loro assegnate negli anni 2020 e 2021, al fine di ristorare eventuali perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica.

Il Titolo III reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e prevede all’articolo 14 l’annullamento, per il primo trimestre dell’anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione.

L’articolo 15 riconosce un credito di imposta alle imprese a forte consumo di energia elettrica, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L’articolo 16 prevede l’introduzione di agevolazioni sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili, con capacità superiore a 20 kW, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

L’articolo 17 modifica la disciplina relativa alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.

L’articolo 18 prevede la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi che riguardano: i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario, i prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare e i prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto di transhipment. È, inoltre, escluso l’impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, per i progetti di ricerca nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

Il Titolo IV reca altre misure urgenti e prevede all’articolo 19 una disciplina in materia di fornitura alle scuole di mascherine FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d’intesa relativo alla vendita delle mascherine a prezzi calmierati. Per i dottorandi di ricerca si prevede la possibilità di richiedere una proroga del termine finale del corso 2020/2021. In materia di detrazioni per figli a carico, si modifica l’articolo 12, comma 1, lettera d) del Testo unico delle imposte sui redditi, per escludere la detrazione per i carichi di famiglia, per i figli a carico oggetto dell’assegno unico e universale istituito con il decreto legislativo n. 230 del 2021.

L’articolo 20 prevede l’estensione della disciplina in materia di indennizzo per i danni originati da eventuali conseguenze della somministrazione del vaccino contro il Covid-19, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023. Inoltre, al fine di potenziare l’apporto della Sanità militare alle esigenze connesse all’emergenza pandemica in atto, si autorizza il Ministero della difesa ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un massimo di quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali.

L’articolo 21 apporta modifiche alla disciplina riguardante il fascicolo sanitario elettronico (FSE) finalizzate a favorire il raggiungimento e la piena implementazione degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di sanità digitale.

L’articolo 22 proroga al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, il trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate dei mutui previste per le attività economiche e produttive dei comuni del cratere sismico Centro Italia.

L’articolo 23 apporta modifiche al decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto di lavoro, relative ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

L’articolo 24 dispone un incremento pari a 80 milioni di euro della dotazione del Fondo destinato all’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, definendo modalità di ripartizione e rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo.

L’articolo 25 autorizza una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa, per la riduzione della domanda di trasporto ferroviario conseguente alla pandemia da Covid-19.

L’articolo 26 istituisce due fondi a tutela degli allevamenti suinicoli dal rischio di peste suina africana e per indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.

L’articolo 27 modifica l’articolo 54 del decreto-legge n. 34 del 2020, sul regime quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza da Covid-19, attraverso le quali si introduce un aumento dei massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione europea.

L’articolo 28 prevede l’introduzione di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e limita le cessioni del credito d’imposta per le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari.

L’articolo 29 reca modifiche alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale da Covid-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione

L’articolo 30 reca norme per il controllo dei requisiti di ammissione alla frequenza scolastica in presenza e la riammissione in classe dopo la sospensione in presenza di casi di positività al Covid-19.

L’articolo 31 reca modifiche alle disposizioni riguardanti il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, per non applicare ad esso la disciplina dei Commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge n. 400 del 1988,

Il Titolo V reca disposizioni finali e finanziare e, in particolare, l’articolo 32 dispone ai fini della copertura finanziaria del provvedimento in esame e l’articolo 33 disciplina la sua entrata in vigore.

 

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

 

 

La seduta termina alle ore 15.