Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 283 del 09/02/2022
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2488
La 14a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, tra cui l’emendamento 2.1000 e i relativi subemendamenti;
richiamato il parere espresso il 12 gennaio 2022 sul testo del disegno di legge;
ricordato che il regolamento (UE) 2021/953, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, stabilisce:
- all’articolo 3, paragrafo 1, tre diversi tipi di certificati: certificato di vaccinazione, certificato di test e certificato di guarigione, disciplinati distintamente rispettivamente negli articoli 5, 6 e 7;
- all’articolo 3, paragrafo 7, che "il rilascio di certificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo non comporta una discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di certificato di cui agli articoli 5, 6 o 7";
- all’articolo 11, paragrafo 1, che è in ogni caso "fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica", pur disponendo l’astensione da ulteriori restrizioni "in relazione ai viaggi";
- all’articolo 11, paragrafo 2, che qualora uno Stato membro "imponga altre restrizioni ai titolari di tali certificati perché, per esempio, la situazione epidemiologica (...) peggiori rapidamente, in particolare a causa di una variante di SARS-CoV-2 che desti preoccupazione, esso ne informa di conseguenza la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell’introduzione di tali nuove restrizioni", comunicando anche "la portata di tali restrizioni, specificando quali titolari di certificati ne sono soggetti o esenti";
ricordato che, ai sensi dell’articolo 288 del TFUE, i regolamenti sono atti giuridici di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati dell’Unione europea, senza dovere essere trasposti in legge nazionale,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.