Legislatura 18ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 500 del 24/12/2021
Azioni disponibili
IN SEDE CONSULTIVA
(2448-A) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
(Parere all'Assemblea, ai sensi degli articoli 102-bis e 128, comma 6, del Regolamento, sull'emendamento 1.9000. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni)
Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso l'emendamento del Governo 1.9000, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi degli articoli 102-bis e 128, comma 6, del Regolamento. Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo, ai fini dell'illustrazione delle linee generali dell'emendamento 1.9000.
Il vice ministro Laura CASTELLI fa presente che il maxiemendamento risulta sostanzialmente corrispondente al testo del disegno di legge di bilancio come risultante dalle modifiche apportate in sede referente dalla 5a Commissione.
Si sofferma poi sulle modifiche richieste dalla Ragioneria generale dello Stato ai fini della positiva verifica della relazione tecnica, sottolineando che tali proposte correttive non si concretizzano nell'espunzione di alcuna norma, bensì in modifiche necessarie a correggere le quantificazioni degli oneri di alcune previsioni normative e la conseguente copertura.
Per quanto riguarda invece le osservazioni e le riformulazioni non ostative alla positiva verifica della relazione tecnica, rappresenta come il Governo non insista per il loro integrale recepimento nel parere, limitandosi invece a chiedere soltanto il recepimento di due osservazioni: quella volta a riformulare il comma 915 sul fondo per l'indennizzo ai risparmiatori, al fine di consentire la rimessione in termini per i risparmiatori che abbiano già presentato una domanda incompleta; la seconda finalizzata ad integrare il comma 949 sulla Fondazione Biotecnopolo di Siena, inserendovi le previsioni concordate con il Ministero della salute per ricondurre alle iniziative promosse dalla Fondazione le risorse del piano per gli investimenti complementari dell'intervento sugli ecosistemi innovativi della salute.
Rispetto poi alla nota di accompagnamento della relazione tecnica, sottopone alla Commissione l'opportunità di correggere il comma 723, definendo in 50 euro l'ammontare dell'ammenda comminata in caso di tirocinio fraudolento, ed espungendo il comma 794 che pone sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica le iniziative celebrative per il centenario della morte di Giacomo Puccini, risultando più corretto lasciare tale determinazione nella discrezionalità della Presidenza della Repubblica.
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, chiede chiarimenti circa la richiesta di riformulazione del comma 915 sul Fondo indennizzi ai risparmiatori.
Il vice ministro laura CASTELLI fornisce i chiarimenti richiesti sulla portata dell'integrazione, sottolineando come questa vada incontro ad istanze delle associazioni di categoria.
In seguito, si sofferma sulla richiesta di integrazione del comma 949 sulla Fondazione Biotecnopolo di Siena.
Il correlatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ritiene che la richiesta della rappresentante del Governo circa la precisazione dell'ammontare dell'ammenda nel comma 723 possa essere inserita nel parere come condizione.
Il senatore DE CARLO (FdI) chiede, a nome del proprio Gruppo, di integrare il comma 740 che eroga un contributo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del prossimo triennio, al fine di favorire la realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport: in particolare, chiede che tali risorse siano destinate a favorire la realizzazione di eventi anche, ma non esclusivamente, internazionali, in modo da garantire la corretta finalizzazione delle risorse.
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, reputa che tale rilievo possa essere inserito tra le condizioni del parere.
Dà poi conto di un refuso contenuto a pagina 13 della nota della Ragioneria generale dello Stato circa le variazioni sulla tabella A, accantonamento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto la relativa variazione è da intendersi espressa in euro, e non in migliaia di euro.
Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) sottolinea un refuso a pagina 3 della nota della Ragioneria, laddove interviene sulla riformulazione del comma 307, in quanto il riferimento all'anno 2003 va inteso più correttamente all'anno 2023.
Il relatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) registra con soddisfazione che, per la prima volta, la relazione tecnica al maxiemendamento non richiede, come condizione per la verifica positiva, la soppressione di previsioni adottate dalla Commissione bilancio, bensì rimodulazioni della copertura.
Ritiene che questo rappresenti un importante risultato per la Commissione, esprimendo altresì un ringraziamento al Governo per il dialogo collaborativo instauratosi.
Interviene la relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) per chiedere un chiarimento sulla condizione contenuta nella nota della Ragioneria e riguardante l'integrazione del comma 324, al fine di coprire i relativi oneri sul fondo richiamato dal comma 627.
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra una possibile correzione volta a chiarire la corretta quantificazione dell'onere per l'anno 2022 e la conseguente copertura.
Riepiloga poi l'orientamento della Commissione volto a recepire nel parere tutte le condizioni richieste nella nota della Ragioneria come dirimenti ai fini della positiva verifica della relazione tecnica.
Altresì, saranno recepite come condizioni le modifiche precedentemente illustrate ai commi 723 e 740.
Da ultimo, verranno recepite come osservazioni le richieste modificative riguardanti il comma 915 sul fondo per gli indennizzi ai risparmiatori, il comma 949 sul fondo Biotecnopolo di Siena, oltre all'espunzione del comma 794.
Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme.
Il presidente relatore PESCO (M5S) propone quindi l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000 relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:
- al comma 28, lettera d), capoverso 8-bis, primo periodo, la parola: ", nonché" sia sostituita dalla seguente: ", compresi";
- i commi da 91 a 93 siano sostituiti dai seguenti:
"91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e alla lettera a), le parole: "da almeno tre mesi'' sono soppresse.
92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni.
93. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 17,7 milioni di euro per l’anno per l’anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022;
- il comma 97 sia soppresso;
- il comma 98 sia sostituito dal seguente: "98. In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 100 sono destinate all’attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1 gennaio 2022, di due a decorrere dal 1 gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1 gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2028 computati a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
- il comma 100 sia sostituito dal seguente: "100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l’anno 2022, 3.662.464 per l’anno 2023, di euro 5.477.793 per l’anno 2024, di euro 5.442.669 per l’anno 2025, di euro 5.426.139 per l’anno 2026, di euro 9.008.205 per l’anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall’anno 2028 nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell’amministrazione, di euro 5.492.854 per l’anno 2022, di euro 11.078.954 per l’anno 2023, di euro 16.570.323 per l’anno 2024, di euro 16.464.075 per l’anno 2025, di euro 16.414.071 per l’anno 2026, di euro 27.249.821 per l’anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall’anno 2028.";
- il comma 122 sia sostituito dal seguente: "122. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;.
- il comma 292 sia sostituito dal seguente: "292. Agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.";
- il comma 307 sia sostituito dal seguente: "307. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post universitario in Italia da parte di studenti stranieri, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1.000.000 di euro per l’anno 2024 a favore dell’Associazione Uni-Italia";
- i commi 321 e 322 siano sostituiti dai seguenti:
"321. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera b). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l’accesso al contributo di cui al comma 323.
322. Al CNR è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui: a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l’anno 2022, la somma di 20 milioni di euro è erogata in esito all’adozione del piano entro il termine di cui al comma 321.";
- al comma 324, sia inserito, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 90.769 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 627;
- il comma 352 sia sostituito dal seguente: "352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto";
- il comma 510 sia sostituito dal seguente: "510. ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3 per cento dell’importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell’anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali del 70 per cento dell’anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l’anno 2023.";
- il comma 605 sia sostituito dal seguente: "Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall’anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, nell’ambito della ripartizione indicata nell’ Allegato 9 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all’incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all’incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all’incremento delle disponibilità dei fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali";
- il comma 612 sia sostituito dal seguente: "612. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’Irap, al fine di definire, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l’istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo;
- il comma 645 sia sostituito dal seguente: "645. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.";
- il comma 667 sia sostituito dal seguente: "667. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine dl finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge;
- il comma 675 sia sostituito dal seguente: "675. Presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.";
- il comma 689 sia sostituito dal seguente: "689. Al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.";
- dopo il comma 694 sia inserito il seguente:"694-bis. Agli oneri derivanti dai commi 691, 692, 693 e 694 pari a complessivi 7.663.629 euro per l’anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge.";
- il comma 696 sia sostituito dal seguente: "696. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l’articolo 2 inserire il seguente: "Articolo 2-bis - Apprendistato presso l’Agenzia industrie difesa. 1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell’Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l’efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell’ambito degli stabilimenti dell’Agenzia. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l’anno 2022, di euro 1.536.000 per l’anno 2023 e di euro 256.000 per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all’articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.";
- al comma 723 le parole: "dell'ammenda di X euro" siano sostituite dalle seguenti: "dell'ammenda di 50 euro";
- al comma 740 dopo le parole: "di eventi" sia inserita la seguente: "anche";
- il comma 806 sia sostituito dal seguente: "806. Per le finalità di cui al comma 804, è istituito presso il Ministero della cultura, un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, uno del Ministero dell’università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della Regione Umbria, il Sindaco del Comune di Perugia, il Sindaco del Comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all’estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell’ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805";
- il comma 830 sia sostituito dal seguente: "830. Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2022, da utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse all’attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il comma 831 sia sostituito dal seguente: "831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.";
- il comma 842 sia sostituito dal seguente: "842. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l’anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di un qr code apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali nel rispetto del regolamento UE n.1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti e dei regolamenti UE n. 1308/2013 e UE n. 33/2019 in materia di etichettatura e presentazione dei vini.";
- il comma 878 sia sostituito dal seguente:" 878 Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nella provincia di Barletta, Andria e Trani è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione è altresì incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante l’indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è autorizzata la spesa di euro 75.575 per l’anno 2022 e di euro 151.149 a decorrere dall’anno 2023";
- il comma 886 sia sostituito dal seguente: "886. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell’ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all’area III, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1 ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.543.184 per l’anno 2022 e di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2023"; Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni: 2022: - 2.381.989; 2023: - 3.529.430; 2024: - 4.368.235 ;
- il comma 912 sia sostituito dal seguente: "912. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 225, è inserito il seguente: "225-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 si applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 il credito d’imposta non può eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in quindici quote annuali di pari importo."
- il comma 926 sia sostituito dal seguente: "926. All’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il presente comma trova applicazione, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all’articolo 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all’art. 4, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, il raggiungimento del limite del 90 per cento del budget, deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, il riconoscimento dell’eventuale ristoro alle predette strutture viene regolato nell’ambito dell’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, a seguito di apposita Conferenza dei Servizi di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2022.";
- il comma 941 sia sostituito dal seguente: "941. Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento";
- il comma 942 sia sostituito dal seguente: "942. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944. All’attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.";
- il comma 951 sia sostituito dal seguente: "951. Al fine di velocizzare gli interventi nell’ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le risorse che nell’ambito del "Fondo per il trasferimento tecnologico" di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. A tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis della medesima norma. Il fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.";
- il comma 969 sia sostituito dal seguente: "969. Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante il 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022. L’indennità di cui al primo periodo del presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è riconosciuta per essa accredito di contribuzione figurativa. L’indennità di cui al presente comma è erogata dall’INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.";
- il comma 970 sia sostituito dal seguente: "970. All’articolo 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021 n. 43, recante ‘’Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)’’, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis Nell’ambito del controllo sull’utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l’autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di governo nomina uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei Conti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull’utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all’articolo 5, comma 2 lettera e), e-bis), e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.
1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l’Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un Commissario ad acta per l’adeguamento alle disposizioni di legge.»";
- il comma 976 sia sostituito dal seguente: "976. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell’Osservatorio «Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale», istituito nella città di Venezia con legge regionale 2008/1 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per l’anno 2022.";
- il comma 977 sia sostituito dal seguente: "977. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech startup per farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di advisoring ai fondatori di startup innovative per assisterli nella evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati; d) mettere a fianco di startup innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a startup innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'information technology, all'agro-alimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e all'areospaziale. Per le finalità di cui al presente comma, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." ;
- i commi 985 e 986 siano sostituiti dai seguenti:
"985. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: ''40 per cento'' sono aggiunte le seguenti: ''e, per il solo anno 2022, del 50 per cento'';
b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: ''3-quater. Limitatamente all’anno 2022, alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta: a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.''.
986. L’aliquota di accisa sulla birra di cui all’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; Conseguentemente, Alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni (in euro):
TABELLA A MIPAAF
- 2022: - 12.370.000
- 2023: -
- 2024: -
e il comma 627 sia sostituito dal seguente: "627. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 11.681.894 per l'anno 2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di euro 149.463.318 per l'anno 2024, di euro 125.854.690 per l'anno 2025, di euro 55.021.224 per l'anno 2026, di euro 167.603.407 per l'anno 2027, di euro 244.497.575 per l'anno 2028, di euro 323.897.575 per l'anno 2029, di euro 361.797.575 per l'anno 2030, di euro 361.797.575 per l'anno 2031, di euro 361.797.575 per l'anno 2032, di euro 390.097.575 per l'anno 2033, di euro 390.097.575 per l'anno 2034, di euro 390.097.575 per l'anno 2035 e di euro 388.397.575 a decorrere dall'anno 2036»;
- il comma 995 sia sostituito dal seguente: "995. Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente";
- i commi 1004 e 1005 siano sostituti dai seguenti: "1004. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con l’Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e superstiti è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l’anno 2023, 9,8 milioni di euro per l’anno 2024, 10,9 milioni di euro per l’anno 2025, 12,3 milioni di euro per l’anni 2026, 11,8 milioni di euro per l’anno 2027, 13,4 milioni di euro per l’anno 2028, 15,0 milioni di euro per l’anno 2029, 16,9 milioni di euro per l’anno 2030, 18,5 milioni di euro per l’anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032.
1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l’anno 2024, 10,9 milioni di euro per l’anno 2025, 12,3 milioni di euro per l’anni 2026, 11,8 milioni di euro per l’anno 2027, 13,4 milioni di euro per l’anno 2028, 15,0 milioni di euro per l’anno 2029, 16,9 milioni di euro per l’anno 2030, 18,5 milioni di euro per l’anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;
- il comma 1007 sia sostituito dal seguente: "1007. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:
a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como", con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;
b) è autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022, per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima Guerra Mondiale, sito presso del Comune di Erba;
c) è autorizzata una spesa di euro 400.000 per l’anno 2022 per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, in provincia di Como, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio;
d) è autorizzata una spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2022 a favore del Corpo della Guardia di Finanza, per far fronte agli oneri logistici correlati al cambio di sede dei propri Comandi in relazione alle disposizioni di cui al presente comma;
Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni:
- si valuti di sopprimere il comma 794;
- si valuti di sostituire il comma 915 con il seguente: "915. I risparmiatori che, entro il termine di cui all' articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, una domanda incompleta, ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla, possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo sia completata o finalizzata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza entro il 15 marzo 2022.";
- si valuti, al comma 949, di aggiungere, in fine, i seguenti periodi: " Fermo restando quanto previsto dal decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, le iniziative promosse dalla Fondazione possono altresì essere finanziate con le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) n. 3 del citato decreto legge n. 59 del 2021, autorizzate per l’intervento "Ecosistemi innovativi della salute", nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del medesimo decreto legge n. 59 del 2021, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di Hub antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l’intervento "Ecosistemi innovativi della salute", restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella citata scheda progetto;".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.
Il PRESIDENTE sospende la seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno una volta tramessa la Nota di variazioni al bilancio.
La seduta, sospesa alle ore 1,10, riprende alle ore 03,45.