Legislatura 18ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 276 del 23/11/2021

 

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 TABELLA 7)

 

 

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2022, e per il triennio 2022-2024, nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno di legge:

 

formula un rapporto favorevole

 

con le seguenti condizioni:

 

a)      in merito all'articolo 108, che stanzia 240 milioni di euro a decorrere dal 2022 per la valorizzazione della professionalità dei docenti della scuola, che si chiariscano le finalità della misura e, tenuto conto che, sotto il profilo economico, si tratterebbe di un riconoscimento del tutto impercettibile, che siano significativamente incrementate le risorse, segnalando l'esigenza che, dal punto di vista professionale, la dedizione nell’insegnamento e l’impegno nella promozione della comunità scolastica rappresentino criteri oggettivi, non suscettibili di discrezionalità;

b)      sempre nell'ottica di una valorizzazione del personale docente della scuola, anche sotto il profilo di una migliore qualità dell'insegnamento, si preveda, ferme restando le esigenze di salvaguardia della continuità didattica, un'ulteriore riduzione del periodo minimo di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione, rispetto a quanto disposto con l'articolo 58 del decreto-legge n.73 del 2021 (cd Sostegni-bis), che lo ha portato (da 5) a 3 anni, nella prospettiva di una possibile abrogazione del vincolo di permanenza triennale per i docenti che ottengono la mobilità provinciale e di prevedere dall’anno scolastico 2022/23 per i neoassunti la possibilità di derogare dal vincolo di permanenza triennale per la richiesta di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni;

 

e con le seguenti osservazioni:

 

a)         in merito agli interventi di cui all'articolo 45, è necessario che siano messe a disposizione ulteriori risorse da destinare in favore delle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, al fine di consentire anche a tali enti di potenziare tale forma di sostegno alla disabilità;  

b)        all'articolo 49, che istituisce il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità da destinare al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri (in cui opera, come noto, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità), premessa una valutazione favorevole in ordine all'entità delle risorse per tale finalità - che, tenendo conto del Fondo (cap. 2080) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (pari a ulteriori 100 milioni annui), ne determinano un raddoppio - e dell'estensione della misura anche alle scuole di ogni ordine e grado, si ritiene necessario:

-            che si chiarisca che il Fondo è diretto agli enti territoriali per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità che siano iscritti anche nelle scuole paritarie, al fine di non creare disparità a livello territoriale, tenuto conto che si verte nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;  

-            che siano messe a disposizioni ulteriori risorse al fine di includere in tale forma di sostegno alla disabilità anche le regioni a statuto speciale e le province autonome;

-            un coordinamento dell'articolo 49 con l'autorizzazione di spesa di cui al richiamato Fondo allocato nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione diretto alla medesima finalità, al fine di non determinare possibili sovrapposizioni nell'erogazione delle risorse;

c)         si assicuri maggiore attenzione al sostegno, considerato che oltre 16mila cattedre di organico di diritto relative al sostegno non sono state ancora assegnate e che il relativo concorso ordinario – previsto nei prossimi mesi, ma risalente al bando 2020 – rischia di risultare esausto in virtù delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato (concorso straordinario e prima fascia delle GPS) susseguitesi nel recente periodo;

d)        con riferimento all'articolo 107, che consente di prorogare il termine degli ulteriori incarichi temporanei di personale docente attivati con riferimento all’a.s. 2021/2022 in relazione all'emergenza da Covid-19 (dal 30 dicembre 2021) fino al termine delle lezioni dello stesso a.s., si ritiene opportuno che analoga misura sia prevista in favore del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA), in ragione del prezioso apporto assicurato da tale personale anche nel corso dell'emergenza epidemiologica;

e)         al fine di un potenziamento dell'offerta scolastica, occorre un rafforzamento degli organici del personale ATA, nonché un incremento delle risorse destinate alla valorizzazione di detto personale, tenuto conto delle esigenze di supporto alla docenza, anche rispetto alle nuove sfide, come ad esempio nel caso della didattica digitale;

f)         relativamente alla graduale introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti, che siano in possesso di una specializzazione in educazione motoria, si valuti la necessità di operare in senso estensivo dell’offerta formativa, onde evitare che il nuovo insegnamento non determini una riduzione dell’attuale organico;

g)        premesso che l'articolo 111 estende anche all’a.s. 2022/2023 la disciplina derogatoria (già prevista per l’a.s. 2021/2022) relativa al numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva, occorre che detta misura sia portata a regime, con una ridefinizione dei parametri richiesti per l'assegnazione dei predetti incarichi;

h)        con riguardo all'articolo 112, che prevede la possibilità di derogare, in via temporanea, al numero minimo di alunni per classe nelle realtà maggiormente svantaggiate, pur condividendone i contenuti, si ritiene che sia irrinunciabile introdurre una revisione, con carattere strutturale, dei parametri di cui al DPR n. 81 del 2009 al fine di ridurre il numero minimo e massimo degli alunni per classe, con conseguente adeguamento degli organici del personale docente;

i)          si segnala l'opportunità di un potenziamento dell'organico dei docenti di ruolo, anche con riferimento agli insegnanti di religione cattolica, tenendo conto dell'esigenza di valorizzare l'esperienza di servizio pregressa di coloro che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;

j)          occorre estendere la categoria dei beni acquistabili con la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, cosiddetta Card docente, introdotta con la legge n. 107 del 2015 (articolo 1, commi 121-123) anche ai prodotti dell'editoria audiovisiva;

k)        conclusivamente si rileva l'esigenza di assicurare un sensibile incremento delle risorse stanziate per il settore dell'istruzione complessivamente considerato, con particolare riferimento all'inclusione e al contrasto dell'abbandono e della dispersione scolastica.

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLE SENATRICI

GRANATO, ANGRISANI E CORRADO

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO dell'ISTRUZIONE, PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 e per il triennio 2022-2024

(DISEGNO DI LEGGE N. 2448 - TABELLA 7)

 

La Commissione, esaminato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno di legge:

            considerato che il Titolo VII del disegno di legge reca misure in materia di Scuola, università e ricerca;

valutate assolutamente non sufficienti le disposizioni e le misure ivi contenute, in quanto non si prevede un volume di investimenti adeguati a garantire uno sviluppo dei settori di competenza;

rilevando, con particolare riferimento al settore dell’istruzione:

a)       l’assoluta assenza di stanziamenti di risorse, in primo luogo ai fini dell’incremento delle retribuzioni del personale amministrativo e del docente degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

b)       la mancanza di interventi normativi rivolti alla cosiddetta trasformazione delle cosiddette "cattedre di fatto" in "cattedre di diritto", in primo luogo in materia di sostegno;

c)       nella perdurante staticità dell’organico di fatto, la preoccupazione per non aver risolto la questione relativa all’utilizzo di docenti specificamente formati sul sostegno, non prospettandosi l’attuazione di alcuna misura volta ad incrementare le immissioni in ruolo con contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale specializzato, tramite procedimenti selettivi pubblici, assicurando, al contempo, un minore ricorso al fenomeno delle supplenze, soprattutto nell’affidamento delle medesime a personale non in possesso del relativo titolo di specializzazione. In tale ottica, nel particolare, si segnala l’urgenza di dare seguito a quanto previsto dall’articolo 1, commi 18-novies e seguenti, del decreto-legge n. 126 del 2019, dando immediata attuazione alla disciplina di dettaglio ivi contenuta;

d)        per quanto attiene alla cosiddetta "valorizzazione delle professionalità" dei docenti (con un incremento di 210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 delle risorse di cui al fondo del miglioramento dell’offerta formativa), l’evidenza di scelte sempre più rivolte all’aziendalizzazione delle istituzioni scolastiche. Tale prospettiva, tuttavia, non si concilia minimamente con le finalità didattiche e formative affidate a tali istituti dalla Costituzione. La ratio di accrescere la quota di risorse attribuita con maggiore discrezionalità, con l’utilizzo del metodo premiale, non tiene assolutamente conto della differenza ontologica degli istituti scolastici rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, chiamate, secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza, al raggiungimento di obiettivi programmatici targettizzati. La determinazione di criteri di differenziazione delle retribuzioni basati su valutazioni e parametri del tutto soggettivi, rimessi ad un’attività valutativa altamente discrezionale, andrebbe, invece, evitata all’interno dell’universo scolastico, non essendo in alcun modo possibile rendere tangibile, in base ad elementi predefiniti, elementi quali "la dedizione nell'insegnamento";

e)       la necessità, per quanto attiene all’introduzione del docente di educazione motoria nella scuola primaria, di garantire la compresenza, insieme con il nuovo insegnante, del docente di scuola primaria;

f)        l’urgenza di garantire la proroga dei contratti COVID-19 sino al termine delle attività didattiche, di cui all’articolo 107, non solo per il personale docente ma anche per il personale amministrativo;

g)       in tema di interventi previsti per la formazione delle classi, l’opportunità che la normativa sulle deroghe dimensionali previste dal Dpr 81 del 2009, con particolare riferimento all’articolo 8, debba essere integrata includendo anche quei contesti periferici, vicini ai più grandi nuclei urbani del nostro Paese, maggiormente colpiti dal fenomeno della dispersione scolastica, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica, in quanto più fragili del punto di vista sociale ed economico (e spesso, tra l’altro, anche meno serviti dai servizi di trasporto pubblico locale);

h)       che l’incremento del fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, infine, in linea di continuità con quanto avvenuto nelle annualità precedenti, strida alquanto rispetto alla correlata mancanza di alcun adeguamento salariale rivolto al personale docente e amministrativo. Pertanto, nell’ottica di garantire una maggiore qualità dell’attività didattica, che rappresenta il fulcro dell’attività scolastica, sia le risorse stanziate nel predetto fondo, pari a 20 milioni di euro, sia quelle di cui all’articolo 108, pari a 210 milioni di euro (entrambe stabilite a regime a decorrere dal 2022), dovrebbe essere rivolte, in primis, alla surriferita finalità, andando nella direzione esattamente contraria rispetto a quella prospettata, con l’obiettivo di innalzare il livello di contribuzione di un personale che risulta essere tra quelli meno retribuiti al livello europeo;

 

formula, per quanto di competenza, un rapporto contrario.