Legislatura 18ª - Commissioni 10° e 13° riunite - Resoconto sommario n. 13 del 27/10/2021
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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292
Le Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento della direttiva UE 2001/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II);
tale direttiva dispone che gli Stati membri provvedano collettivamente a far sì che, nel 2030, la quota da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione sia almeno pari al 32 per cento (articolo 1 e articolo 3, par. 1) e la quota da fonti rinnovabili nei trasporti sia almeno pari al 14 per cento del consumo finale in tale settore (articolo 25, par. 1). Inoltre, la direttiva conferma che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di ciascuno Stato membro non debba essere inferiore a dati limiti, per l'Italia tale quota è pari al 17 per cento (Allegato I, parte A), valore già raggiunto dal nostro Paese. Lo scorso 17 novembre 2020, la Commissione europea ha peraltro avviato due consultazioni pubbliche aventi ad oggetto la revisione della direttiva in esame, alla luce dei più ambiziosi obiettivi del Green Deal in materia di energia e clima. Le consultazioni si sono chiuse il 9 febbraio 2021. Gli stessi obiettivi fissati sono dunque oggetto di rimeditazione in sede europea;
l'introduzione in tutti gli Stati membri di norme armonizzate in materia di promozione dell'energia da fonti rinnovabili, oltre che a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e al raggiungimento degli obiettivi fissati a livello internazionale in tema di cambiamenti climatici, è finalizzata a promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici in ambito europeo, a garantire un'energia sostenibile a prezzi accessibili, a favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre alla leadership tecnologica e industriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali e isolate, nelle regioni o nei territori a bassa densità demografica o soggetti a parziale deindustrializzazione;
la delega al Governo per il recepimento della direttiva RED II è contenuta nell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019 (legge 22 aprile 2021, n. 53). I principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva sono venticinque e taluni di essi si intersecano strettamente con l'attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Piano peraltro annuncia un futuro aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), di cui l'articolo 5 della legge di delega costituisce sostanziale attuazione, in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER). Il recepimento della direttiva RED II, dunque, ma anche i più ambiziosi obiettivi delineati dall'Unione all'indomani dell'adozione del Green Deal e di Next Generation EU costituisce parte integrante dei progetti e delle riforme di settore contenuti nel PNRR;
il termine di recepimento per la direttiva è scaduto il 30 giugno 2021. A seguito del mancato recepimento nei termini da parte dell'Italia, il 26 luglio scorso la Commissione ha aperto la relativa procedura di infrazione n. 2021/0266;
considerato che:
l'Unione europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" - noto come Winter package o Clean energy package. Il pacchetto, adottato tra la fine dell'anno 2018 e l'inizio del 2019, fa seguito agli impegni assunti con l'Accordo di Parigi e comprende diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica;
con la pubblicazione, nel 2019, della comunicazione della Commissione "Il Green Deal Europeo" - Communication on the European Green Deal, COM (2019)640, l'Unione europea ha riformulato su nuove basi l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e ha previsto un Piano d'azione finalizzato a trasformare l'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in linea con l'Accordo di Parigi. Uno dei punti cardine del Piano è consistito nella presentazione di una proposta di legge europea sul clima, recentemente adottata in via definitiva e divenuta regolamento 2021/1119/UE;
il regolamento ha formalmente sancito l'obiettivo della neutralità climatica al 2050 e il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 che consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Ilnuovo target conseguentemente richiede di innalzare la quota di energia da fonti rinnovabili nell'UE ad almeno il 40 per cento. Si tratta di un nuovo e più ambizioso obiettivo che ha costituito peraltro, anche il target di riferimento per l'elaborazione degli investimenti e delle riforme in materia di Transizione verde contenuti nei Piani nazionali di ripresa e resilienza, figurandone tra i principi fondamentali base enunciati dalla Commissione UE nella Strategia annuale della crescita sostenibile 2021 (COM(2020) 575 final);
nell'ambito della predetta Strategia annuale della crescita sostenibile 2021 (Annual Growth Sustainable Strategy) sono stati lanciati dalla Commissione europea programmi bandiera dell'Unione (Flagship programmes), che fissano degli obiettivi intermedi al 2025, tra cui il Power up (premere sull'acceleratore), iniziativa faro che mira a incrementare di 500 GW la produzione di energia rinnovabile entro il 2030, e chiede agli Stati membri di realizzare quasi il 40 per cento di questo obiettivo entro il 2025. Coerentemente con la Strategia europea sull'idrogeno, si chiede poi di sostenere l'installazione di 6 GW di capacità di elettrolizzatori e la produzione e il trasporto di 1 milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile in tutta l'UE entro il 2025. In aggiunta, il programma Recharge and refuel (ricaricare e rifornire) punta, entro il 2025, a costruire 1 milione di punti di ricarica sui tre milioni necessari nel 2030 e metà delle 1.000 stazioni di idrogeno necessarie;
gli obiettivi 2030 legislativamente fissati nel Clean energy package sono dunque attualmente in evoluzione, essendo in corso una revisione al rialzo dei target in materia di riduzione di emissioni, energie rinnovabili e di efficienza energetica originariamente previsti. L'UE sta, infatti, lavorando alla revisione di tali normative al fine di allinearle alle nuove ambizioni;
considerato inoltre che:
la direttiva 2001/2018 reca norme che forniscono agli Stati membri i principi e i criteri per disciplinare: il sostegno finanziario all'energia elettrica da FER (articoli 4-6 e 13); l'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta da tali fonti (articoli 21 e 22); l'uso di energia da FER nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti (articoli 23-24 e 25-28); la cooperazione tra gli Stati all'interno dell'UE e tra questi e i Paesi terzi su progetti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (9-12 e 14); le garanzie di origine dell'energia da FER (articolo 19), le procedure amministrative improntate a garantire e favorire la produzione da FER, l'informazione e la formazione sulle FER (articoli 15-18) e fissa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa (articoli 29-31);
in particolare, la cosiddetta direttiva rinnovabili contribuisce a delineare un quadro normativo che pone il consumatore al centro di un sistema energetico caratterizzato da un ruolo crescente delle risorse rinnovabili spesso decentrate e distribuite, promuovendo l'autoconsumo individuale e in forma aggregata, le comunità energetiche e l’integrazione dei sistemi di accumulo (comprese le tecnologie di vehicle-to-grid), e accelerando la transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili in vista dei nuovi target per l’azione climatica derivanti dal "Fit for 55";
il contenuto dello schema di decreto è dunque finalizzato al raggiungimento di obiettivi di semplificazione e stabilità del sistema degli incentivi, snellimento delle procedure autorizzative, innovazione ed evoluzione del sistema energetico e realizzazione delle infrastrutture connesse. Lo schema di decreto mira pertanto da un lato a promuovere un tessuto imprenditoriale forte e strutturato, che possa agire per una forte accelerazione del ritmo di realizzazione e dall'altro a potenziare il ruolo dei consumatori, rendendoli maggiormente attivi nel processo di cambiamento del sistema energetico, accanto ad un miglioramento delle reti. Dall'attuazione della direttiva RED II sono attesi vantaggi non solo in termini ambientali e sociali, grazie al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, ma anche di crescita del PIL (con investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile) e dei livelli occupazionali, con un generale sviluppo tecnologico del Paese;
nello specifico, il provvedimento in esame, in linea con gli indirizzi della direttiva:
- stabilisce, nell'ambito del Titolo I, che il nostro Paese intende conseguire un obiettivo minimo del 30 per cento come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo;
- disciplina, nell'ambito del Titolo II, i regimi di sostegno applicati all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, all'energia termica da fonti rinnovabili, al biogas e alla produzione di biometano, attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento del suddetto obiettivo, armonizzandoli con gli altri strumenti di analoga finalità, inclusi quelli del PNRR e destinando a tali finalità una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2;
- definisce, nell'ambito del Titolo III, le semplificazioni ai procedimenti autorizzativi ed amministrativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza; individua le modalità per la presentazione delle istanze per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili presso lo sportello unico per l'edilizia; disciplina le modalità di individuazione delle superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, le procedure autorizzative per gli impianti off-shore e per le opere infrastrutturali funzionali alla produzione di biometano, nonché le necessarie semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e gli obblighi di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e di incremento di utilizzo dell'energia rinnovabile termica;
- disciplina, nell'ambito del Titolo IV, le configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile e le comunità energetiche rinnovabili e le loro interazioni con il sistema energetico, la qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento ad opera del GSE, e definisce le modalità di accelerazione e sviluppo delle reti elettriche, del gas e delle reti idrogeno;
- definisce, nell'ambito del Titolo V, gli obblighi in capo a fornitori di carburanti finalizzati a conseguire, entro il 2030, il raggiungimento di una quota pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti da utilizzare nel settore dei trasporti; definisce i limiti all'utilizzo dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere e ai relativi regimi di sostegno al fine del raggiungimento degli obiettivi in termini di riduzione delle emissioni inquinanti; semplifica le procedure autorizzative per l'installazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici;
- disciplina, nell'ambito del Titolo VI, il rilascio delle garanzie di origine che hanno lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, nonché i sistemi di qualificazione degli installatori e dei soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica;
preso atto che le FER svolgono un ruolo di primo piano nell'ambito del sistema energetico italiano e gli interventi che ne accelerano lo sviluppo sono funzionali alla creazione di un sistema energetico più sostenibile ed efficiente, meno dipendente dai combustibili fossili e dunque meno inquinante;
a seguito dell’approfondimento istruttorio svolto e tenuto conto degli elementi informativi acquisiti attraverso i contributi pervenuti dai vari soggetti interessati;
nel presupposto che, nell'ambito della prossima revisione della disciplina in esame, sia previsto l'incremento, attualmente già in discussione in sede europea, della quota di energia rinnovabile dall'attuale 32per cento ad almeno il 38-40per cento entro il 2030, e che l’apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica raggiunga almeno il 72per cento al 2030 e, al 2050, quote prossime al 100per cento del mix energetico primario complessivo,
gli oneri di sistema della bolletta elettrica, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, pesano circa un terzo della bolletta elettrica nazionale (a cui dal 2022 si applicherà anche la una nuova componente relativa al capacity market) e che con gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi definiti dal presente schema di decreto legislativo finalizzati a perseguire gli sfidanti obiettivi nazionali e europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, si avranno significative ricadute in ordine al fabbisogno soprattutto della componente tariffaria Asos degli oneri di sistema
esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
- valuti il Governo, in linea generale:
1) di accelerare ulteriormente il percorso di crescita sostenibile del Paese, dal punto di vista ambientale, economico e sociale, e di transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, prevedendo obiettivi nazionali e procedure di calcolo degli obiettivi che siano quanto più in linea con i nuovi e più ambiziosi obiettivi UE in tema di riduzione delle emissioni inquinanti e con i nuovi target europei in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili;
2)di proporre misure di accompagnamento per le imprese direttamente coinvolte dai processi di cambiamento in atto conseguenti ai nuovi obiettivi UE in tema di riduzione delle emissioni inquinanti e ai nuovi target europei in materia di energia, al fine di consentirne la transizione graduale e sostenibile verso nuovi modelli di produzione, la programmazione certa degli investimenti e la riqualificazione necessaria del personale addetto;
3) con riferimento ai numerosi decreti attuativi che dovranno essere adottati dal Ministero della transizione ecologica, di garantire, durante le fasi di elaborazione di tali provvedimenti, adeguati processi di consultazionedelle associazioni dei produttori di energia da fonti rinnovabili;
4) di procedere alla revisione e all’aggiornamento delle "Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili", particolarmente per quanto riguarda il settore eolico, in modo lo stesso tenga conto e sia in linea con l’evoluzione normativa, tecnica e giurisprudenziale stratificatasi nel tempo;
5) di disporre che il GSE, che già svolge un’attività previsionale di breve e medio termine del fabbisogno della componente tariffaria Asos degli oneri di sistema, quale onere di incentivazione degli impianti da fonti rinnovabili e assimiliate, nonché nell’elaborazione di scenari di lungo termine del fabbisogno di incentivazione, si adoperi per produrre e rendere disponibili scenari anche a lungo termine del fabbisogno della componente tariffaria Asos sempre più assidua e sistematica, mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella governance, nonché di prevedere, inoltre, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) pubblichi e aggiorni costantemente analoghi contatori di spesa e scenari previsionali per tutte le componenti regolate della bolletta con particolare riguardo agli oneri di rete e a quelli del dispacciamento;
6) di prevedere, avvalendosi del GSE, un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri di sistema, nonché l’elaborazione di scenari di medio e lungo termine degli stessi mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella governance;
7) di attuare le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e segnatamente dell’articolo 24, comma 8, in ordine alla definizione (prevista entro il 31 dicembre 2012) dei prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico; ciò potrà assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli impianti (al momento non sono previsti incentivi per impianti esistenti), con particolare riguardo, tra altri, agli impianti alimentati da biomasse provenienti da filiera corta (fermo restando, per questi ultimi, il requisito della sostenibilità), anche considerando che al comma 5, lettera f), dell’articolo 5 dello schema di decreto in esame si riconosce implicitamente la possibilità che siano incentivati anche gli impianti a biomasse legnose;
- valuti il Governo nel dettaglio:
1) all'articolo 4, che introduce una generale ridefinizione della disciplina dei regimi di sostegno delle fonti di energia rinnovabile:
- anche al fine di consentire la più ampia partecipazione ai predetti regimi, di effettuare un’importante opera di semplificazione relativamente agli adempimenti richiesti, dalla documentazione da depositare alle dichiarazioni da rendersi;
- nell'ottica di una maggiore semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione delle energie rinnovabili, di prevedere, relativamente al regime dei controlli, il ricorso al soccorso istruttorio, al fine di consentire l'integrazione della documentazione e di quella eventualmente mancante, nonché di prevedere che i controlli,esclusivamente sulla regolarità della procedura,siano effettuabili nei primi 18 mesi dalla entrata in esercizio dell’impianto, fatti salvi i casi in cui vi siano sentenze penali di condanna, così da dare stabilità al sistema di incentivazione e scongiurare il rischio di decadenza, che risulta estremamente elevato anche in assenza di comportamenti illeciti;
2) all'articolo 5, di garantire un’equa remunerazione che tenga conto dei costi specifici per interventi con caratteristiche peculiari quali:
- le tecnologie innovative, quali ad esempio tecnologie floating off-shore e on-shore, rispetto agli impianti che prevedono l’utilizzo di tecnologie mature;
- il fotovoltaico con contestuale rimozione dell’amianto;
- l’utilizzo dei sistemi di stoccaggio, anche negli impianti di piccola taglia;
- gli interventi di potenziamento e revamping del parco impianti esistenti;
3) nel rispetto delle Linee guida sugli aiuti di stato all’energia e ambiente, in riferimento agli incentivi previsti dal Titolo II, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 8, di disciplinare la possibilità di cumulare gli incentivi con le detrazioni fiscali per gli impianti di stoccaggio edi aggiungere, nell'ambito dei criteri volti a definire la regolamentazione delle tariffe, un ulteriore criterio che consenta di riconoscere una tariffa maggiore alle classi di potenza più piccole, ad esempio fino a 200 kW, a compensazione dei costi maggiori degli impianti con taglie più piccole, per una più agevole diffusione;
4) all’articolo 8, in materia di incentivi per la condivisione dell'energia:
- di specificare, al comma 1, che il limite di 1 MW è relativo a ciascun impianto coinvolto all’interno delle configurazioni e di considerare la possibilità di aumentare tale limite, prevedendo la partecipazione anche a progetti di repowering di impianti già esistenti, estendendo la percentuale di potenza ammessa rispetto alla potenza complessiva dell’impianto, prevista dall’articolo 31;
- di prevedere, al comma 1, lettera b), che i distributori pubblichino il perimetro delle cabine, anche se dagli stessi definiti in maniera convenzionale;
- tra i criteri direttivi elencati al comma 1 previsti per aggiornare i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di prevedere la possibilità di diversificare l’incentivo sull’energia condivisa sulla base delle dimensioni e della taglia degli impianti a fonti rinnovabili afferenti la configurazione per tener conto dell’effetto scala;
5) all'articolo 11, sugli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano, al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano in coerenza con le indicazioni del PNRR e per consentire l’effettivo utilizzo del biometano nei comparti industriali che hanno maggiore difficoltà a elettrificare i propri fabbisogni termici, prevedere un unico meccanismo di incentivazione del biometano immesso in rete che assicuri al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione a prescindere dal settore d’uso e che non penalizzi il produttore cogenerativo che scelga di utilizzare il biometano in luogo del gas naturale di origine fossile, ciò al fine di evitare la canalizzazione delle nuove produzioni sul tipo di utilizzo che consente la maggiore remunerazione del produttore di biometano;
6) all'articolo 19, che disciplina lo sportello unico digitale per le energie rinnovabili (SUDER), di prevedere un’interfaccia informatica nazionale, con procedimento interamente digitale, accessibile pubblicamente via web, interoperabile con i sistemi regionali esistenti, volto a garantire lo svolgimento di tutte le funzioni richiamate nella direttiva, relative alla guida e assistenza all'intera procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione e in quella autorizzativa. Si valuti inoltre di prevedere che i dati raccolti nell'ambito delle procedure per la realizzazione degli impianti siano condivisi con il GSE ai fini del monitoraggio nazionale in tempo reale di tutte le iniziative e del loro iter autorizzativo e realizzativo;
7) all'articolo 20, relativo all'introduzione di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:
- di introdurre: a) tempistiche certe, al fine di garantire la piena efficacia delle novità autorizzative apportate, per la conclusione degli iter autorizzativi che nelle more della definizione delle "aree idonee" rischiano di subire forti rallentamenti; b) semplificazioni ulteriori per accelerare il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti FER, con particolare riguardo all'individuazione delle aree idonee e non nelle quali facilitare il processo di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche necessarie per l'installazione di impianti eolici e di impianti fotovoltaici sui tetti dei centri storici;
- di adottare specifici criteri volti a permettere la presentazione di progetti di impianti eolici anche nelle aree al di fuori di quelle individuate come idonee, al fine di scongiurare il rischio di non raggiungere gli obiettivi del PNIEC;
- di garantire, nell'ambito dei criteri per l'individuazione delle aree idonee, quelle caratterizzate da una maggiore quantità di vento;
- di garantire un’individuazione di dette aree idonee che sia la più ampia possibile, sia per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di transizione energetica in maniera efficace, efficiente e secondo principi di competitività del mercato dello sviluppo, sia per salvaguardare lo sviluppo già in corso, senza tuttavia identificare una densità massima specifica di potenza per unità di superficie, dato che i possibili sviluppi tecnologici dovrebbero portare a potenze unitarie sempre maggiori a parità di superficie occupata;
- di prevedere, nel percorso di definizione delle aree idonee, un orizzonte temporale anche più ampio rispetto al 2030, in maniera da impostare percorsi di più lungo periodo di condivisione con i territori e, parallelamente all’individuazione delle aree idonee, di quantificare, per ciascuna Regione, la potenza fotovoltaica realmente installabile, nella prospettiva di prevedere anche opportuni meccanismi di stimolo;
- di adottare misure di premialità, attraverso il sistema di scambio statistico oneroso tra le Regioni, per le Regioni e le Province autonome al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2;
- di meglio chiarire, al comma 7, la possibilità di avviare procedure autorizzative nelle aree non incluse né tra le aree idonee, né tra quelle non idonee;
- di prevedere sin da subito l’idoneità di aree industriali ed artigianali, di cave dismesse e discariche bonificate, di aree destinate a parcheggio, di aree liberate a seguito di demolizione di edifici e di aree contigue a quelle degli impianti esistenti;
- di estendere, nelle more dell’adozione del relativo decreto, la qualificazione di aree idonee a siti ove siano già installati impianti e in cui vengano realizzati interventi di modifica non sostanziale, anche ai casi di interventi di rifacimenti o realizzazione di nuovi impianti in aree su cui già insiste un impianto a fonti rinnovabili;
8) all’articolo 22, relativo alle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee:
- di permettere al proponente di optare liberamente per le procedure di verifica di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nei casi nei quali è richiesta la procedura di valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero per la transizione ecologica e, solo nel caso in cui la verifica si concluda con la richiesta di valutazione di impatto ambientale, i progetti siano assoggettati alla valutazione di impatto ambientale nazionale;
- di garantire, agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, siti in aree idonee, di essere autorizzati tramite procedura abilitative semplificate, a tal fine elevando le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto;
- di fare riferimento, ai fini della localizzazione in aree idonee, nonché dell’applicazione delle previsioni dell’articolo 31, comma 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell’articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, esclusivamente alle aree in cui è collocato l’impianto, mentre non rilevino le caratteristiche delle aree ove sono collocate le opere connesse, fatto salvo l’esperimento delle eventuali procedure ambientali per le opere connesse, ove richieste;
9) all’articolo 25, che contiene semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici, di prevedere che il modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, ovvero il modello unico che sostituisce le comunicazioni a fini autorizzativi, ai fini delle connessioni e ai fini dell’attivazione dello scambio sul posto, attualmente previsto solo per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW o cogenerativi ad alto rendimento fino a 50 kW, non sia esteso solo al ritiro dedicato e agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW, ma anche, ove conseguisse una semplificazione, alle altre tipologie impiantistiche e ai sistemi di accumulo ubicati presso gli edifici, al fine di prevedere forme di semplificazione più generali, che prescindano dalle tecnologie;
10) all'articolo 28, in materia di accordi di compravendita di energia, a prevedere che, gradualmente, le pubbliche amministrazioni possano acquisire prevalentemente energia da fonti rinnovabili attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP ai sensi del comma 4;
11) all’articolo 30, che definisce le attività che un cliente finale può svolgere al fine di divenire autoconsumatore di energia rinnovabile:
- di prevedere che anche l’autoconsumo a distanza possa usufruire di incentivi senza limiti di potenza, tenuto conto che tale tipologia di autoconsumo è soggetto a pagamento di oneri di sistema;
- di prevedere che l’autoconsumatore di energia rinnovabile non abbia l’obbligo di offrire servizi ancillari ma la sola facoltà, pertanto riformulare il comma 1, lettera b), prevedendo che l’autoconsumatore di energia rinnovabile "vende l’energia elettrica rinnovabile che eccede l’autoconsumo in sito e che possa offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore";
12) all’articolo 31, che disciplina le comunità energetiche rinnovabili:
- di prevedere esplicitamente che le cooperative possano partecipare alle comunità in qualità di soci, come previsto dalla direttiva;
- di estendere la possibilità di partecipazione alle predette comunità, oltre che agli enti del terzo settore, anche agli enti religiosi;
- di introdurre la possibilità per le citate comunità di fare ricorso alle risorse del Fondo di garanzia PMI, cumulativamente agli incentivi, prevedendo che gli stanziamenti del medesimo Fondo siano adeguatamente ampliati e che alla predetta finalità siano destinate specifiche risorse;
- di chiarire, al comma 2, lettera f), che gli interventi di efficienza energetica siano aggiuntivi o alternativi a quelli di domotica e non ad essi correlati, nonché garantire l’accesso delle comunità alle incentivazioni relative all’efficientamento energetico;
13) all’articolo 32, che definisce le modalità di interazione con il sistema energetico per gli autoconsumatori (singoli, associati o comunità energetiche):
- di valutare l’opportunità, al comma 3, lettera a), di mantenere, parallelamente al nuovo regime che prevede l’estensione del perimetro della CER alla cabina primaria, anche l’attuale perimetro, coincidente con una cabina secondaria, prevedendo che a tale perimetro più ristretto, corrispondano benefici di rete maggiori rispetto al nuovo perimetro, nonché un livello di incentivazione opportunamente calibrato per le tipologie e fattispecie di impianti compatibili con questo perimetro;
- di prevedere, al comma 3, lettera b), rispetto ai perimetri per la condivisione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che le verifiche dell’appartenenza degli impianti di produzione e i punti di prelievo alla stessa cabina primaria possano avvenire attraverso la messa a disposizione, in modalità "open-data", da parte dei gestori di rete, dei dati di carattere anagrafico disponibili relativamente ai POD e agli impianti di produzione che sono parte delle configurazioni;
14) all’articolo 38, che introduce una semplificazione e schematizzazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di elettrolizzatori:
- di chiarire che la realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore a 10 MW è attività sottoposta al regime di edilizia libera sia in configurazione stand-alone, sia laddove gli stessi siano connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione;
- con riferimento agli elettrolizzatori connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione e non inquadrabili come attività ad edilizia libera, di prevedere l’utilizzo della procedura abilitativa semplificata nei casi in cui la realizzazione non comporti l’occupazione di nuove aree;
15) all’articolo 45, che aggiorna la disciplina volta a promuovere l'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, modificandol'articolo 57 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, tenendo altresì conto delle disposizioni adottate in attuazione del decreto-legge n. 77 del 2021:
- di prevedere l’adozione di un provvedimento per la predisposizione di un sistema di sostegno in conto esercizio volto alla realizzazione di infrastrutture di ricarica pubbliche, a integrazione e coordinato con le misure previste nel PNRR, al fine di promuovere l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti stradali;
- al fine di implementare quanto previsto dal comma 1, lettera c), che modifica il comma 6 dell'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, di promuovere in tempi rapidi l’aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica - PNire, previsto dall'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché la realizzazione e la messa in servizio della Piattaforma Unica Nazionale – PUN, come previsto dal PNire medesimo.
Le Commissioni riunite, rimettono inoltre alla valutazione del Governo le seguenti raccomandazioni:
1) all'articolo 2, che reca le definizioni contenute nello schema in esame:
- di integrare, al comma 1, lettera a), la definizione di "energia da fonti rinnovabili", elencando, con particolare riferimento al fotovoltaico, le varie tipologie di installazione tecnicamente realizzabili a terra, su copertura o flottante, e di inserire, conseguentemente, nell'ambito delle definizioni anche quella relativa all' «energia fotovoltaica da impianti flottanti»,nonché quelladi "agrovoltaico", quale impianto fotovoltaico realizzato,con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, su terreni classificati come agricoli, con soglie di occupazione inversamente proporzionali alla dimensione dell'azienda agricola, nel rispetto dell’uso agricolo o zootecnico del suolo, anche quando collocato a terra, che non inibisce tale uso, ma lo integra e supporta garantendo la continuità delle attività preesistenti, sulla stessa porzione di suolo su cui insiste l’area di impianto;
- nel rispetto delle disposizioni vigenti,al fine di una maggiore coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001 oggetto di recepimento aggiungere le definizioni di «teleriscaldamento e teleraffrescamento» e «teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti» come già indicato ai punti 19) e 20) dell’articolo 1 della medesima direttiva (UE) 2018/2001;
- di sostituire, al comma 1, lettera dd), la definizione di biogas con la seguente: «dd) "biogas": combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse», e di integrare nella definizione della lettera ii) l’utilizzo contestuale di entrambi i termini "carburanti e combustibili", così da garantire che le produzioni bio e rinnovabili dei prodotti energetici possano essere correttamente valorizzate in tutti i settori di utilizzo finale, considerando che nella versione inglese della direttiva con il termine "fuel" ci si riferisce ai prodotti energetici impiegati indifferentemente nei diversi settori dei trasporti o dei comparti energetici;
2) all’articolo 6, che regola i meccanismi di asta al ribasso dedicate agli impianti di potenza superiore a 1 MW:
- di prevedere che i contingenti per le procedure d’asta al ribasso siano differenziati per aree geografiche, tenendo conto dell’esito dell’individuazione delle aree idonee, al fine di orientare in modo più efficace gli operatori a sviluppare gli impianti laddove possano essere più utili al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici, aggiungendo, al contempo, all’articolo 35, indirizzato principalmente ai gestori di rete, in primis, TERNA, che il predetto Gestore della Rete di Trasmissione individui, entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente schema di decreto legislativo, un insieme di opere di rete urgenti, finalizzate a tener conto dell’incremento degli obiettivi di potenza derivante dal pacchetto "Fit for 55", con particolare riguardo alla tecnologia off-shore, a cui si applicano le procedure accelerate già previste per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione;
3) all’articolo 9, che riprende, con riferimento agli articoli 6, 7 e 8, il principio per cui nei decreti sui nuovi incentivi dovranno essere previsti meccanismi di transizione dai vecchi ai nuovi incentivi, di garantire attraverso l'introduzione di una specifica previsione la continuità, senza interruzioni, delle procedure di erogazione degli incentivi, così da evitare speculazioni ed evitare che gli ulteriori sviluppi risultino rallentati o fermati;
4) all’articolo 14, che elenca i criteri specifici di coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali di competenza del Ministero della transizione ecologica, al fine di assicurare un’adeguata tutela del suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all’equilibrio del territorio e dell’ambiente, di introdurre, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «criteri e le modalità diretti ad incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici» le seguenti: «in conformità a quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108» ovvero che gli incentivi si applichino agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
5) all'articolo 23, che riguarda la realizzazione di impianti off-shore, di garantire, in merito alla pianificazione spaziale marittima di cui al comma 2, una rapida approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, con tempi inferiori rispetto a quelli indicati nell’ultimo periodo del predetto comma, anche al fine di evitare l’avvio di una nuova procedura di infrazione nei confronti dell’Italia;
6)all’articolo 26, che aggiorna il regime giuridico per l'autorizzazione degli interventi diinstallazione di impianti a fonti rinnovabili ed efficienza energetica negli edifici e al correlato Allegato III:
- di elevare, al comma 1, la percentuale relativa all'obbligo di utilizzo di energia rinnovabile per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, con particolare riferimento agli edifici di nuova costruzione e alle ristrutturazioni importanti di primo livello, tenuto conto che le attuali previsioni risultano uguali a quelle del 2017;
- di inserire una norma che impegni a valutare, laddove tecnicamente possibile, l’estensione dell’obbligo di integrazione delle FER elettriche alle categorie di edifici appartenenti alle categorie E2, E3 ed E5 di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (uffici, ospedali ed edifici commerciali), con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione, entro il 2030;
7) all’articolo 28, relativo agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine:
- con riferimento alla piattaforma di mercato organizzato dal GME, accelerare l’acquisizione di dati e il monitoraggio per la sua piena operatività, anche prevedendo l’obbligo di registrazione dei contratti già nella bacheca informatica di cui al comma 1, al fine di favorire, nel rispetto delle norme in materia di privacy, la massima diffusione degli esiti e delle possibilità offerte dai PPA a tutti i consumatori;
8) all’articolo 39, che prevede l'obbligo per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire al 2030 una quota minima percentuale di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento:
- di prendere in considerazione la possibilità di assegnare un obiettivo per l’elettricità rinnovabile nei trasporti, a partire da un obiettivo minimo pari ad almeno l’1per cento del consumo nel 2023, fino a un minimo del 6 per cento del consumo nel 2030 del contenuto energetico dei consumi per il trasporto, al netto dei fattori moltiplicativi. In tal modo, anche l’elettricità rinnovabile parteciperebbe, al pari dei biocarburanti al sistema dei Certificati di Immissione al Consumo, come previsto dal comma 4 e come previsto dalla legge di delegazione europea 2021, permettendo all’elettricità rinnovabile di essere valorizzata attraverso titoli di credito;
- di modificare il comma 6, relativo alle modalità di conteggio della quota rinnovabile per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, al fine di chiarire che il "collegamento diretto" dell’impianto di produzione dei carburanti liquidi e gassosi possa avvenire anche con più di un impianto a fonti rinnovabili, nonché che un impianto a fonti rinnovabili possa essere collegato e alimentare più di un impianto di produzione di carburanti liquidi;
9) all’articolo 40, che reca norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere, introducendo limiti per il loro utilizzo, in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:
- di escludere gradualmente dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), oltre all’olio di palma, ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), anche l’olio di soia e gli acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione, anche al fine di allinearsi ai più virtuosi Paesi europei quali Francia e Danimarca;
- di prevedere, al comma 1, lettera c), soluzioni finalizzate a salvaguardare le convenzioni in essere stipulate con il Gestore dei servizi energetici (GSE) per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi certificati sostenibili, con particolare riguardo a quelli alimentati con l'olio di palma, prevedendo, in linea con quanto previsto dalla direttiva, una dismissione graduale nel tempo di tali impianti al fine di consentire la programmazione degli investimenti necessari per una loro riconversione o sostituzione, nonché di eliminare, in ottica di economia circolare, dal campo di applicazione del criterio ILUC i sottoprodotti derivanti da processi industriali svolti in Italia derivanti da lavorazioni nell'ambito del settore agro-alimentare, con conseguente espunzione di questi ultimi dal bando previsto dalla medesima normativa;
- di riformulare, in ottica di economia circolare, la citata lettera c), espungendo dal campo di applicazione del criterio ILUC i sottoprodotti derivanti da processi industriali svolti in Italia nell'ambito del settore agro-alimentare che non comportano alcun rischio di cambiamento della destinazione d'uso dei terreni e, pertanto, di eliminare dal testo le seguenti parole: «i fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD)»; nonché di escludere, altresì, per le medesime finalità, anche la soia e i suoi derivati;
10) all’articolo 46, che disciplina il rilascio delle garanzie di origineaventi lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia:
- di estendere il ruolo del GSE in relazione alla gestione di un sistema di monitoraggio e certificazione dei consumi di energia da fonti rinnovabili, che possa favorire una maggiore responsabilizzazione dei consumatori finali nelle proprie scelte di consumo di energia;
- di chiarire, al comma 5, se gli impianti incentivati senza aste o registri (impianti Wind Grin) rientrino o meno nell’applicazione delle garanzie di origine;
- di riformulare il comma 7 al fine di preservare l'attuale impostazione normativa che ha affidato al GME la gestione della piattaforma P-GO per lo scambio delle garanzie di origine in forza di quanto stabilito da ARERA con deliberazione 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11;
11) all’Allegato IV, che definisce un quadro comune dei requisiti tecnici minimi che devono rispettare gli impianti a fonti rinnovabili destinati al riscaldamento e al raffrescamento:
- laddove si prescrive l’utilizzo di biocombustibili e biomasse combustibili certificate da un Organismo di certificazione accreditato, che ne certifichi la conformità alla ISO 17225, ma senza fornire indicazioni in merito all’autoproduzione del combustibile, pratica frequente soprattutto fra gli utilizzatori di legna da ardere, ma anche per altri combustibili legnosi, per la quale, per ovvi motivi tecnico-economici, non è possibile ricorrere ad un organismo di certificazione accreditato, di individuare percorsi semplificati, senza tuttavia trascurare l’obiettivo di utilizzare un biocombustibile di qualità conforme a quella richiesta dal generatore per il corretto funzionamento del generatore, al fine di tutelare e incentivare le filiere energetiche corte e più virtuose, che si realizzano principalmente proprio tramite l’autoconsumo;
- tenuto conto che per i generatori di calore a biomasse, i requisiti minimi per accedere agli incentivi sono riportati unicamente per generatori con potenza fino a 500 kWt, di inserire i requisiti minimi anche per generatori di potenza superiore, fino a 2 MW termici;
12) all’Allegato VIII, che reca l'elenco delle materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati:
- alla Parte A, di aggiungere le seguenti voci: r) carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica; s) cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile; t) batteri, se la fonte energetica è rinnovabile;
- alla Parte B: di introdurre, tra le materie prime ammesse alla produzione di biometano avanzato anche i "batteri", come definiti dalla lettera v), della parte 2-bis dell'Allegato 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.