Legislatura 18ª - Commissioni 10° e 13° riunite - Resoconto sommario n. 13 del 27/10/2021

 

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 291

 

Le Commissioni 10ªe13ª,

 

            esaminato il provvedimento in oggetto;

 

            rilevato che:

 

            lo schema di decreto legislativo è volto a recepire la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Gli obiettivi principali della direttiva (UE) 2019/904 sono: prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana; promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili; contribuire al corretto funzionamento del mercato interno;

 

            considerato il parere della Conferenza Unificata, reso in data 7 ottobre 2021;

 

            esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

1)                      relativamente all'articolo 3, si rappresenta al Governo di valutare l'opportunità di chiarire nel comma 1, lettere b) e c), che quando si parla di "prodotti riutilizzabili o alternativi" ci si intende riferire, con il termine "alternativi", anche ai manufatti in bioplastica compostabile;

 

2)                      relativamente all'articolo 4, si rappresenta al Governo di valutare l'opportunità di:

 

a)      chiarire se le indicate risorse finanziarie siano sufficienti a coprire gli undici obiettivi citati dalla presente articolo. Gli obiettivi fissati dai commi 1 e 2 per la riduzione del consumo dei prodotti in plastica prevedono che i soggetti coinvolti - enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati, associazioni di categoria - possano stipulare accordi e contratti di programma con i Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, con le regioni e le province autonome, in conformità agli articoli 206 e 206-ter del cosiddetto Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, destinando specifiche risorse finanziarie. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 226-quater, grazie al fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica è possibile finanziarie le attività di studio e ricerca per la riduzione al consumo di plastiche monouso, e per le medesime finalità all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge n. 160 del 2019 sono destinati parte delle risorse del fondo istituito per lo sviluppo del Green New Deal

 

 

b)      al comma 8, chiarire in base a quali informazioni e valutazioni ritenga congrua la dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023, 2024 per lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la raccolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo della plastica a sostegno alle imprese;

 

c)      al comma 1, lettere e) e f), istituire, nell'ambito del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 152 del 2006, meccanismi di monitoraggio della presenza di sostanze pericolose contenute nelle plastiche poiché questo fenomeno incide in maniera fondamentale sull'eventuale riciclo;

 

d)      sostituire il comma 9 con il seguente: "9. Al fine di contribuire alla riduzione della dispersione dei rifiuti in plastica nell’ambiente e di educare al corretto smaltimento e alla possibilità di riciclo e riuso dei prodotti in plastica monouso, il Ministero dell’istruzione supporta le istituzioni scolastiche nell’adozione del modello di "scuola per un futuro sostenibile" anche attraverso la partecipazione a reti di scuole ed incentivi economici per l’istituzione di campagne informative ed educative.";

 

e)      potenziare e aggiornare, anche attraverso successivi provvedimenti normativi, le attività tecnologiche della filiera del trattamento del rifiuto organico in vista dei flussi aggiuntivi che consentano un corretto ed efficace riciclo delle plastiche biodegradabili e compostabili insieme alla frazione organica negli impianti di compostaggio;

 

f)       assicurare la compatibilità con la disciplina eurounitaria, affinché vengano introdotti in sede di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 meccanismi di valutazione del ciclo di vita (LCA) in modo da costruire un sistema che non penalizzi per principio quei materiali monouso che, per le loro caratteristiche intrinseche, risultano pienamente sostenibili ma se paragonati ad altri materiali riutilizzabili;

 

3)                      relativamente all'articolo 5,si rappresenta al Governo di valutare l'opportunità di:

 

a)      promuovere, anche attraverso successivi provvedimenti normativi, la realizzazione di una filiera del riciclo per i prodotti in polistirene espanso riciclato;

 

b)      dopo la lettera a), inserire la seguente "a-bis) qualora nella fase successiva al consumo dei prodotti compostabili monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti, ricorrano le condizioni per il conferimento nel circuito di raccolta e riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall’articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.";

 

c)      inserire il riferimento allo standard tecnico UNI CEN/TS 16640 (già richiamato nell’articolo 226-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 sulle borse di plastica compostabili e rinnovabili per ortofrutta);

 

d)      provvedere alla riformulazione e, in alcuni casi, eliminazione, di quelle misure attualmente in vigore che contrastano con il contenuto e le finalità dell'articolo 226-quater del decreto legislativo n.152 del 2006 relativo all'utilizzo delle plastiche monouso;

 

e)      inserire la previsione dell'utilizzo degli agitatori di bevande in plastica dei distributori automatici fino ad esaurimento scorte, in conformità all'articolo 5, comma 2;

 

f)       riformulare l'articolo 5, comma 2, come segue: "la messa a disposizione sul mercato interno, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1";

 

4)                      relativamente all'articolo 6,si rappresenta al Governo di valutare l'opportunità di:

 

a)      valutare la possibilità, anche in provvedimenti normativi successivi, di incentivare l'uso di imballaggi cartacei o compostabili e biodegradabili nei reparti ortofrutticoli e degli alimenti freschi;

 

b)      valutare la possibilità di modificare il comma 4 e renderlo coerente con il dettato dell'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

 

c)      creare, anche attraverso successivi provvedimenti normativi e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, un sistema d'incentivazione per migliorare i sistemi di raccolta differenziata di materiali e rifiuti riciclabili finalizzati al corretto smaltimento degli stessi presso i rispettivi consorzi;

 

5)                      relativamente all'articolo 7,si rappresenta al Governo di valutare l'opportunità di:

 

a)      estendere, in prossimi provvedimenti normativi e compatibilmente con le disponibilità di finanza pubblica, anche alla grande distribuzione organizzata quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 al fine della riduzione del consumo in plastica;

 

b)      riformulare il comma 4 come segue: "la messa a disposizione sul mercato interno, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di cui al comma 1, è consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma";

 

6)                      relativamente all'articolo 8, si rappresenta al Governo di valutare l'opportunità di sopprimere al comma 4 le parole "Titolo II della Parte Quarta" del decreto legislativo n. 152 del 2006";

 

7)                      relativamente all'articolo 9,si rappresenta al Governo di valutare l'opportunità di:

 

a)      apportare le necessarie modificazioni all’articolo 9, commi 1 e 2, atte a prevedere, ove possibile, che siano introdotte misure volte a introdurre l’obbligo per i produttori di dichiarare il quantitativo di plastica immesso attraverso sistemi che consentano la verifica dei dati da parte di soggetti terzi come ISPRA;

 

b)      modificare il dettato dell'articolo 9, comma 2, allineandolo al nuovo articolo 219-bis del decreto legislativo n.152 del 2006 che prevede l’adozione di sistemi di restituzione con cauzione al fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta e migliorare la qualità dei prodotti riutilizzabili;

 

c)      al comma 3, dopo le parole: "di cui ai prodotti elencati nella parte F," aggiungere le seguenti: "nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 13-ter del decreto del Ministero per la Sanità 21 marzo 1973";

 

8)                      Relativamente all'articolo 10,si rappresenta al Governo di valutare l'opportunità di:

 

a)      far fronte, con le sole risorse previste a legislazione vigente, alla Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica da adottare dal Ministero della transizione ecologia con proprio decreto. In tal caso, è opportuno chiarire se l’attuazione della Strategia non determini la necessità di ulteriori finanziamenti con oneri a carico della finanza pubblica;

 

b)      prevedere dei criteri specifici per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione delle attività formative scolastiche di sensibilizzazione affinché l’offerta formativa avvenga in modo imparziale e oggettivo.