Legislatura 18ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 266 del 19/10/2021

IN SEDE CONSULTIVA 

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole) 

 

           Il presidente VERDUCCI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, motivato - per le parti di competenza - come specificato nelle sue premesse, dalla straordinaria necessità e urgenza di adeguare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, proseguendo nella graduale ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo ulteriori disposizioni per l'accesso nei luoghi di lavoro, al fine di garantire l'efficace programmazione delle attività lavorative.

Preliminarmente fa presente come fosse nota la possibilità che i contenuti del decreto-legge in esame confluissero nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127, come infatti si è proposto, con la presentazione dell'emendamento 3.0.1000 a quel provvedimento d'urgenza; l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2409 consente alla 7a Commissione di esprimersi su disposizioni quindi destinate a consolidarsi con la conversione in legge del decreto n. 127 e comunque attualmente vigenti.

Si sofferma, in primo luogo, sulle disposizioni dell'articolo 1 concernenti lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico - in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all’aperto - nelle zone bianche e gialle: a decorrere dall’11 ottobre 2021, fermo restando l’obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce, in linea generale, che nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e vengono meno i limiti di capienza ulteriori rispetto alla capienza massima autorizzata; nelle zone gialle scompare il limite del numero massimo di spettatori (che non poteva essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala). Sono al contempo ribaditi gli obblighi di prevedere posti a sedere preassegnati, di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di non superare il 50 per cento della capienza massima autorizzata.

Si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Inoltre, per gli spettacoli svolti all’aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Con riferimento alla disciplina relativa all’accesso di spettatori agli eventi e alle competizioni sportive, il medesimo articolo 1 stabilisce che in zona bianca, esso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e che la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Non è più necessario dunque il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, né che i posti siano preassegnati.

Si stabilisce poi che in zona gialla si applicano le misure previste per la partecipazione agli spettacoli; pertanto gli eventi e le manifestazioni sportive si svolgono in modo da consentire l’accesso esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia fra gli spettatori che siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Segnala al riguardo che l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2021 consente una deroga all'ultima delle richiamate condizioni: è infatti possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro da parte delle linee guida linee guida.

Sia in zona bianca che in zona gialla, tramite lo strumento delle linee guida adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport, si può peraltro stabilire una diversa percentuale massima di capienza consentita per l'accesso degli spettatori agli impianti sportivi.

Con riguardo all’apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, l'articolo 2 dispone che dall’11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Conclude illustrando l'articolo 8, che reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell’immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, edificio di primaria importanza storica e simbolica, sede della Casa di cultura slovena fino all’incendio ad opera dello squadrismo fascista del 13 luglio 1920. In detto immobile, di proprietà dell’Università degli studi di Trieste, attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Con la norma in esame alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.

 

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il presidente VERDUCCI (PD) , relatore, propone di esprimersi favorevolmente.

 

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in modo conforme.

 

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) esprime soddisfazione per il provvedimento in titolo, con il quale si consente finalmente la piena riapertura dei luoghi della cultura, auspicando che si possa presto provvedere in tal senso anche per gli eventi sportivi, nonché per altri luoghi, come le discoteche, ricordando le difficoltà del settore. Manifesta preoccupazione per le norme in materia di tutela dei dati personali, auspicando che siano forniti a breve chiarimenti che assicurino maggiori garanzie. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.