Legislatura 18ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 185 del 07/07/2021

IN SEDE REDIGENTE 

 

(878) Deputati GALLINELLA ed altri.  -  Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

 

            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno.

 

     Il presidente VALLARDI, d’accordo con il relatore, propone di rinviare alla prossima settimana la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge, in modo tale da avere più tempo a disposizione da dedicare a questa fase procedurale.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

 

            Il seguito della discussione è quindi rinviato.

 

(728-B) VALLARDI ed altri.  -  Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

 

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge, assegnato alla Commissione in sede redigente, è stato approvato in seconda lettura con modificazioni dall’Assemblea della Camera il 16 giugno 2021, con soli due voti di astensione; ricorda altresì che il testo era stato inizialmente approvato in prima lettura dal Senato all’unanimità oltre un anno  e mezzo fa. Si tratta pertanto di un testo ampiamente condiviso.

           

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in esame, composto di 14 articoli, che reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

            L'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirato il disegno di legge. Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; è stato altresì soppresso il principio della marginalità o della limitata produzione, già presente nel testo approvato dal Senato.

            Il comma 2, non modificato dalla Camera, contiene la definizione di «PPL - piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

            Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto (come specificato dalla Camera) che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

            L'articolo 2, non modificato dalla Camera, indica l'ambito soggettivo di applicazione della proposta di legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

            L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 - come modificato dalla Camera - che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (e non più che "devono essere venduti" come era previsto nel testo originario approvato dal Senato). La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono (e non più che "devono") essere riportate nelle etichette dei prodotti.

            Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.

            L'articolo 4, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di logo «PPL - piccole produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l'istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l'altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

            Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

            L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini, all'interno dello stesso territorio regionale. Al riguardo, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, è stata soppressa la previsione che limitava al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice la possibilità di vendita diretta negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

            Il comma 2 prevede la facoltà - da parte dei comuni - di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell'area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

            L'articolo 6, non modificato dalla Camera, reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

            L'articolo 7 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1, come modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. Durante l'esame presso la Camera sono stati di conseguenza soppressi una serie di commi che disciplinavano nel dettaglio i requisiti necessari per lo svolgimento di attività nei predetti locali.

            L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria, oggetto di una modifica da parte della Camera.

            L'articolo 9, non modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.

            Anche l'articolo 10, recante disposizioni in materia di attività di controllo, non è stato oggetto di modifiche da parte della Camera.

            L'articolo 11 reca una serie di disposizioni applicative ed è stato modificato dalla Camera solo al fine di adeguare la dicitura "logo PPL" in luogo di quella "marchio PPL" già prevista nel testo approvato dal Senato.

            Analogamente l'articolo 12, recante norme in materia di sanzioni, è stato oggetto di modifiche da parte della Camera al solo fine di adeguare la dicitura "logo" prevista nel testo.

            L'articolo 13, modificato dalla Camera, reca le disposizioni finanziarie, statuendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È stata pertanto soppressa la norma che prevedeva lo stanziamento di 32.000 euro in relazione all'istituzione del marchio PPL previsto all'articolo 4.

            L'articolo 14 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento.

 

            Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, viene data per esperita tale fase procedurale.

 

Il presidente VALLARDI, dato l’ampio consenso registrato sul testo e in considerazione del fatto che un ciclo di audizioni sul tema si è già svolto durante l’esame in prima lettura, ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

 

Il senatore TARICCO (PD) condivide la proposta del Presidente e, dopo aver ricordato l’accordo a cui era pervenuta l’intera Commissione sul testo esaminato, auspica la fissazione di un termine relativamente breve per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

 

Anche il senatore LA PIETRA concorda con le considerazioni svolte dal Presidente e dal senatore Taricco, ritenendo inutile lo svolgimento di ulteriori audizioni. Auspica altresì che, anche mediante accordi informali, venga delineato da parte della Commissione un percorso tale da favorire l’approvazione definitiva del provvedimento.

 

Il presidente VALLARDI, anche alla luce del dibattito svoltosi, propone di fissare per martedì prossimo alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge.

 

La Commissione conviene.

 

            Il seguito della discussione è quindi rinviato.

 

(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni

(Discussione e rinvio) 

 

     Il relatore TARICCO (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente ed approvato dall’Assemblea della Camera il 20 maggio 2021; composto da 12 articoli, reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.

            L'articolo 1 ne descrive l'oggetto e le finalità. In particolare, il comma 1, individua l'oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina. Le finalità - elencate nel comma 3 - consistono: nella promozione dell'agroecologia, di una gestione sostenibile del suolo e di un uso collettivo della terra; nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità in agricoltura; nella diffusione della conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo; nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati; nel sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche; nella valorizzazione di coloro che praticano l'agricoltura contadina, nonché dell'agricoltore "custode" - ai sensi della legge n. 194 del 2015 - in quanto soggetti attivi nella protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

            L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti. In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che: sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori; praticano modelli produttivi agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione colturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del pascolo anche curando il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali; favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non avvalendosi di processi di lavorazione automatizzate, ma, piuttosto di metodologie tradizionali locali; producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali da svolgersi in ambito locale; rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative.

            Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano sui di essi attività agricola non in via prevalente. Il comma 3 dispone che le aziende agricole contadine possano costituire associazioni, consorzi agrari e avvalersi della collaborazione di enti e di università.

            I successivi commi da 4 a 8 estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).

            L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell'Agricoltura contadina, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente testo. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel Registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando, inoltre, che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile.

            L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando, gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

            L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica da far valere nei programmi di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. È specificato che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

            L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

            L'articolo 7 prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare per ciascuna particella catastale il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 34 del 2018. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro tenuto dal comune e, in presenza di determinati presupposti, ne sia attuata una gestione conservativa.

            L'articolo 8 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, e la silvicoltura, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture.

Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.

            L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzati a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

            L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine disponendo che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.

            L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

            L'articolo 12, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie, prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo in esame statuendo che dallo stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

            In conclusione il relatore, in considerazione delle molteplici tematiche affrontate dal disegno di legge, ritiene opportuno programmare un ciclo di audizioni sia per approfondirne i contenuti sia per effettuare un riscontro con altri argomenti già oggetto di esame in Commissione.

 

            Il seguito della discussione è quindi rinviato.

 

(2009) Deputato LIUNI ed altri.  -  Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio) 

 

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

 

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che si è concluso un ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi in discussione generale.

 

Nessuno chiedendo di intervenire si dichiara conclusa tale fase procedurale.

 

Il relatore LA PIETRA (FdI) ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

 

Il presidente VALLARDI propone di fissare tale termine per giovedì 15 luglio alle ore 12.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14,05.