Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 226 del 07/04/2021
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 130 definitivo)
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 140 definitivo)
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)
Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, introduce l’esame delle proposte di regolamento in titolo, che mirano ad istituire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dal Covid-19 (certificato verde digitale).
La prima proposta COM(2021) 130 si applica ai cittadini dell’Unione o ai loro familiari, che possono essere cittadini di Paesi terzi. La seconda proposta COM(2021) 140 ha lo scopo di garantire che lo stesso quadro si applichi anche agli altri cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio di uno Stato membro dell’UE e aventi il diritto di recarsi in un altro Stato membro conformemente al diritto dell’Unione.
L’obiettivo è quello di facilitare, a queste categorie di persone, l’esercizio del loro diritto di libera circolazione all’interno dell’UE permettendogli di attestare il loro stato sanitario e quindi dimostrare di soddisfare i requisiti di sanità pubblica imposti, in conformità del diritto dell’UE, dallo Stato membro di destinazione.
I due provvedimenti nascono dall’esigenza di facilitare la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione, a fronte delle necessarie misure restrittive per il contenimento della pandemia da Covid-19 adottate dagli Stati membri, in cui si richiedono ai viaggiatori di fornire vari tipi di prove documentali come certificati medici, risultati di test, o dichiarazioni per transitare sul territorio. A causa dell’assenza di formati standardizzati e sicuri, i viaggiatori hanno riscontrato difficoltà nel riconoscimento dei documenti esibiti e sono stati altresì riferiti casi di documenti fraudolenti o falsi.
Le due proposte si pongono in linea con le iniziative normative europee già adottate nel settore della libera circolazione nel contesto della pandemia da Covid-19, in cui tuttavia non si dispone in ordine al rilascio di certificati che attestino le condizioni di salute della persona. In particolare si fa riferimento alla raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, poi modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/119 del 28 gennaio 2021, la quale stabilisce i principi generali per coordinare le azioni degli Stati membri in materia di libera circolazione, a tutela della salute pubblica, in risposta alla pandemia da Covid-19. Nello specifico, la raccomandazione indica quattro punti chiave su cui gli Stati membri dovrebbero concentrare i loro sforzi in modo coordinato: un sistema comune di mappatura basato su un codice cromatico; criteri comuni per l’introduzione delle restrizioni di viaggio; maggiore chiarezza sulle misure applicate ai viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio (test e autoquarantena); informazioni al pubblico chiare e tempestive.
In aggiunta a tali forme di coordinamento, il Consiglio europeo ha deciso di procedere verso un approccio comune sui certificati di vaccinazione, ribadendo inoltre il proprio sostegno ai preparativi per un approccio comune alla graduale revoca delle restrizioni, in vista del momento in cui la situazione epidemiologica lo consentirà, e ha in tal senso indicato come prioritari i lavori sul certificato digitale interoperabile per il Covid-19.
Con le proposte in esame si intende quindi istituire un "certificato verde digitale" attestante la verifica e l’accettazione dei certificati di vaccinazione all’interno dell’UE. Al tempo stesso, si prevede che tale certificato copra anche altri certificati rilasciati durante la pandemia da Covid-19, ossia i documenti che attestano il risultato negativo a un test per l’infezione da SARS-CoV-2, così come i documenti che attestano che la persona interessata è guarita da una precedente infezione da SARS-CoV-2, al fine di consentire alle persone che non sono vaccinate, o che non hanno ancora avuto la possibilità di essere vaccinate, di beneficiare ugualmente di un tale quadro interoperabile, facilitando in tal modo i loro spostamenti.
In particolare, si prevedono tre tipi di certificati che fanno parte del quadro del certificato verde digitale, ossia il certificato di vaccinazione, il certificato dei test e il certificato di guarigione (articolo 3 della proposta COM(2021) 130).
Il quadro del certificato verde digitale viene previsto come misura temporanea, e dovrebbe essere sospeso una volta che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell’emergenza sanitaria internazionale Covid-19. La sua applicazione dovrebbe essere ripresa qualora l’OMS dichiari un’altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una sua variante, o a malattie infettive simili con un potenziale epidemico.
Il possesso del certificato verde digitale, in particolare di un certificato di vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una conditio sine qua non per l’esercizio della libera circolazione. Chi non sarà vaccinato, ad esempio, per motivi medici, perché non rientra nel gruppo di destinatari per i quali il vaccino è attualmente raccomandato, come i bambini, o perché non ha ancora avuto la possibilità di essere vaccinato o non desidera essere vaccinato, potrà continuare ad esercitare il diritto fondamentale alla libera circolazione, ove necessario assoggettandosi a restrizioni come un test obbligatorio e un periodo di quarantena.
Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà, in riferimento alla prima proposta COM(2021) 130, la base giuridica è individuata nell’articolo 21, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per l’adozione di disposizioni intese a facilitare l’esercizio del diritto delle persone di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Al fine di facilitare la libera circolazione all’interno dell’UE durante la pandemia di Covid-19 istituendo certificati sicuri ed interoperabili relativi alle condizioni del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, i testi e la guarigione, è necessario un intervento a livello di Unione, in quanto l’adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l’interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi. La proposta risulta pertanto conforme al principio di sussidiarietà.
La proposta risulta inoltre conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal senso, nel rispetto del trattamento dei dati personali, sui certificati da rilasciare figurerà solo un insieme di dati personali limitati, i quali non saranno conservati e non andranno a creare una banca dati centrale.
In riferimento alla seconda proposta COM(2021) 140 la base giuridica è individuata nell’articolo 77, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, sulla politica comune di asilo e immigrazione, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l’adozione di misure riguardanti le condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo.
Analogamente alla prima proposta, il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati anche dalla seconda proposta, in quanto l’assenza di un’azione a livello dell’UE porterebbe all’adozione di sistemi diversi da parte degli Stati membri, con conseguenti difficoltà nell’esercizio del diritto di libera circolazione nell’UE da parte di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti, in termini di difficoltà nel riconoscimento da parte di altri Stati membri, dei documenti loro rilasciati dallo Stato membro di soggiorno o residenza.
Per quanto riguarda l’esame da parte di altri Parlamenti nazionali, si osserva che la prima proposta COM(2021) 130 è stata oggetto d’esame presso il Consiglio federale austriaco ed è attualmente in corso d’analisi presso il Parlamento lituano, mentre la seconda proposta COM(2021) 140 è in corso d’analisi presso 4 Parlamenti nazionali. Allo stato non sono state sollevate criticità sulle due proposte in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Infine, sulle proposte non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012.
Il seguito dell’esame congiunto è rinviato ad altra seduta.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali (n. COM(2021) 20 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) introduce l’esame della proposta di direttiva in titolo, che si prefigge di allineare le norme sulla protezione dei dati della decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni, ai principi e alle norme stabiliti dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, al fine di fornire un quadro di protezione dei dati coerente nell’Unione.
Ricorda, quindi, che la direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie – attuata in Italia con il decreto legislativo n. 51 del 2018 – si applica al trattamento sia nazionale che transfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (articolo 1, paragrafo 1).
Con tale direttiva, quindi, si definisce il quadro giuridico per le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, svolte dalle autorità competenti. In tale contesto, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafo 1, disciplinano il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per cui tali dati sono raccolti.
La proposta in esame, nello specifico, prevede di modificare l’articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI, secondo cui determinati dati personali possono essere trattati, a determinate condizioni, per finalità diverse da quelle per cui sono stati inizialmente raccolti, poiché tale disposizione contrasta con le condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e deve pertanto essere allineata con tale direttiva. L’uso dei dati personali raccolti dalle squadre investigative comuni (articolo 1, paragrafo 10, lettera b)) viene quindi allineato al principio di limitazione delle finalità, come disciplinato dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.
Per quanto riguarda gli aspetti di valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta individua come base giuridica l’articolo 16, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché trattandosi di modificare un atto legislativo europeo, e cioè la decisione quadro 2002/465/GAI, solo l’Unione europea è abilitata a farlo. Inoltre, si tratta di intervenire in un ambito normativo, quello relativo al coordinamento tra gli Stati membri per costituire squadre investigative comuni, che per sua natura richiede di essere disciplinato a livello di Unione.
La proposta rispetta, inoltre, il principio di proporzionalità, in quanto essa si limita ad allineare la decisione quadro 2002/465/GAI alla legislazione dell’Unione in materia di protezione di dati personali e in particolare alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, senza modificare il meccanismo di cooperazione tra Stati membri per costituire squadre investigative comuni.
Relativamente alla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione positiva dell’atto, ritenuto conforme all’interesse nazionale.
Si osserva, infine, che in riferimento alla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione positiva dell’atto, ritenuto conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e in cui non si ravvisano, allo stato, esigenze di modifiche dell’atto in esame, né risultano costi a carico del bilancio nazionale.
Il Relatore ritiene pertanto che la proposta sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.
La Commissione prende atto.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali (n. COM(2021) 21 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)
La senatrice MASINI (FIBP-UDC) introduce la proposta di direttiva proposta in esame, che interviene a modifica della direttiva 2014/41/UE, relativa all’ordine europeo di indagine penale, al fine di allineare le disposizioni sulla protezione dei dati personali, ai principi e alle norme contenuti nella direttiva (UE) 2016/680, sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, per fornire un quadro di protezione dei dati coerente nell’Unione.
Si ricorda che la direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie – attuata in Italia con il decreto legislativo n. 51 del 2018 – si applica al trattamento sia nazionale che transfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (articolo 1, paragrafo 1).
La proposta in esame comporta la soppressione dell’articolo 20 della direttiva 2014/41/UE, il quale dispone che il trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva deve essere conforme alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e ai principi della convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativo protocollo addizionale.
La direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ha abrogato tale decisione quadro con effetto dal 6 maggio 2018. Ai sensi del suo articolo 59, i riferimenti alla decisione quadro si intendono fatti alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.
Il fatto che il paragrafo 1 dell’articolo 20 della direttiva 2014/41/UE faccia riferimento alla decisione quadro potrebbe generare confusione quanto alla questione se la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie si applichi anche al trattamento dei dati personali relativi agli ordini europei di indagine nell’ambito di procedimenti non penali, che non rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva. Pertanto è sufficiente la soppressione dell’articolo 20, paragrafo 1, per porre rimedio alla possibile ambiguità, con la conseguente applicazione della direttiva (UE) 2016/680 al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 2014/41/UE nel proprio ambito di applicazione.
Anche il paragrafo 2 dell’articolo 20 della direttiva 2014/41/UE, che dispone che l’accesso ai dati personali sia limitato, fatti salvi i diritti dell’interessato, e che solo le persone autorizzate abbiano accesso a tali dati, risulta superfluo, in quanto la direttiva (UE) 2016/680, sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, e il regolamento (UE) n. 2016/679, sulla protezione dei dati, istituiscono un quadro completo sui diritti degli interessati e sugli obblighi del titolare del trattamento.
Per quanto riguarda gli aspetti di valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta individua come base giuridica l’articolo 16, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché, trattandosi di modificare un atto legislativo europeo (direttiva 2014/41/UE), solo l’Unione europea è abilitata a farlo. Inoltre, si tratta di intervenire in un ambito normativo, quello relativo al riconoscimento reciproco di decisioni adottate dagli Stati membri ai fini dell’acquisizione di prove, che per sua natura richiede di essere disciplinato a livello di Unione.
La proposta rispetta inoltre il principio di proporzionalità considerato che si limita a quanto necessario per allineare la direttiva 2014/41/UE alla legislazione dell’Unione in materia di protezione di dati personali e in particolare alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, senza modificarne in alcun modo l’ambito di applicazione.
Si osserva, infine, che in riferimento alla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia, che fornisce una valutazione positiva dell’atto, ritenuto conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.
La Relatrice ritiene pertanto che la proposta sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.
La Commissione prende atto.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (n. COM(2020) 798 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.
La senatrice MASINI (FIBP-UDC) svolge alcune considerazioni aggiuntive, rispetto alla relazione introduttiva svolta nella seduta del 9 marzo, con riguardo in particolare alle novità contenute nella proposta di regolamento e alla coerenza con la vigente normativa nei settori in cui essa incide.
Ricorda, anzitutto, che la proposta di regolamento in esame abroga e sostituisce la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori, al fine di modernizzarne il quadro legislativo, rafforzare il funzionamento del mercato interno dell’UE delle batterie, promuovere l’economia circolare chiudendo il circuito dei materiali e ridurre gli impatti sociali e ambientali per tutto il ciclo di vita delle batterie.
Il quadro normativo vigente sulle pile, infatti, disciplina solo la fase finale del ciclo di vita delle batterie, mentre occorrono disposizioni che disciplinano anche gli aspetti delle fasi di produzione e di utilizzo delle batterie come le prestazioni elettrochimiche, la durabilità, le emissioni di gas a effetto serra o l’approvvigionamento responsabile.
La proposta, pertanto, affronta tre gruppi di problemi strettamente interconnessi relativi alle batterie. Il primo gruppo riguarda la mancanza di condizioni generali che incentivino ad investire nella capacità di produzione di batterie sostenibili. Tali problemi sono collegati al funzionamento inefficiente del mercato unico e alla mancanza di sufficiente parità di condizioni di concorrenza tra le imprese, dovuta alla divergenza dei quadri normativi nel mercato interno. Tra le cause di fondo figurano l’attuazione non omogenea della direttiva sulle batterie e la mancanza di informazioni affidabili e comparabili a livello UE.
Il secondo gruppo di problemi riguarda il funzionamento non ottimale del mercato del riciclaggio e l’esistenza di un cerchio dei materiali non sufficientemente chiuso, che limitano il potenziale dell’UE di mitigare il rischio connesso all’approvvigionamento di materie prime. Il quadro normativo attuale presenta una serie di carenze. Tra queste, la mancanza di norme chiare e sufficientemente armonizzate, e la presenza, nella direttiva sulle batterie, di disposizioni che non tengono conto dei recenti sviluppi tecnologici e di mercato. Tali carenze riducono la redditività delle attività di riciclaggio e frenano gli investimenti nelle nuove tecnologie e nella capacità supplementare di riciclare le batterie del futuro.
Il terzo gruppo di problemi riguarda i rischi sociali e ambientali che attualmente non sono disciplinati dalla normativa ambientale dell’UE. Tali problemi comprendono: i) una mancanza di trasparenza in merito all’approvvigionamento di materie prime, ii) le sostanze pericolose e iii) il potenziale non sfruttato per compensare l’impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie.
Al fine di colmare tali carenze, la proposta di regolamento in esame si pone pienamente in linea con la vigente legislazione dell’UE in materia di ambiente e rifiuti, rappresentate, in particolare; dalla direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori, dalla direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti; dalla direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); dalla direttiva 2011/65/UE, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; dalla direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali; dal regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
In particolare, la proposta in esame si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE, prevedendo disposizioni specifiche per tenere conto della situazione specifica delle batterie. Si prevede, infatti, che la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, in stretta collaborazione con il luogo in cui le batterie sono vendute e in prossimità dell'utilizzatore finale, da effettuarsi anche congiuntamente alla raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei veicoli fuori uso, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE e della direttiva 2000/53/CE. Si prevede, quindi, un approccio coerente e complementare alla normativa vigente, che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente, implementando efficacemente la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, e prevedendo obblighi per lo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta.
A tale riguardo è comunque rispettato il principio "one in, one out", secondo cui ogni proposta legislativa che crea nuovi oneri deve sollevare le persone e le imprese da un onere equivalente esistente a livello dell'UE nello stesso settore.
La Relatrice ricorda, infine che sulla proposta non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, e che le 8 settimane previste nell’ambito della procedura di scrutinio della sussidiarietà sono scadute lo scorso 11 marzo, e ribadisce, quindi di ritenere la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
La Commissione prende atto.