Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 164 del 23/06/2020
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Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha formulato l'emendamento 1.101, pubblicato in allegato, al quale è stato presentato un subemendamento. Inoltre, il Governo ha formulato l'emendamento 1.0.1000, al quale sono stati presentati 5 subemendamenti, pubblicati in allegato.
Avverte, inoltre, che in data 18 giugno, il Gruppo Italia Viva ha comunicato di voler ritirare tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 1.53 e 1.56, e ha trasformato l'emendamento 1.28 nell'ordine del giorno G/1812/1/1, pubblicato in allegato.
La senatrice Saponara ha riformulato l'emendamento 1.19 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.
Il senatore Augussori ha riformulato il proprio emendamento 1.6 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Comunica altresì che è pervenuto il parere della Commissione bilancio.
Per quanto riguarda la valutazione di ammissibilità degli emendamenti presentati, ricorda che, trattandosi della conversione di un decreto-legge, le fattispecie previste dal Regolamento, in particolare l'improponibilità per estraneità di materia, vanno lette alla luce della giurisprudenza costituzionale, al fine di evitare l'introduzione di diposizioni potenzialmente illegittime. Precisa, quindi, di essersi richiamato al criterio dell'attinenza all'oggetto e alla finalità del provvedimento, che detta misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella premessa, inoltre, la motivazione è individuata nella straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.
In concreto, il provvedimento contiene misure di carattere ordinamentale volte a disciplinare l'attuale fase di riapertura delle attività, che si applicano dal 18 maggio al 31 luglio di quest'anno. A tale riguardo, integra e modifica il quadro ordinamentale generale dettato dal decreto-legge n. 19 del 2020, il quale a sua volta si era sostituito all'abrogato decreto-legge n. 6.
In questo contesto, sono senz'altro da ritenere ammissibili le proposte volte a disciplinare il quadro ordinamentale, così come quelle, sempre di carattere ordinamentale, in materia di riavvio di attività economiche, culturali, ricreative o di altro tipo. Sono inoltre ammissibili le proposte aventi ad oggetto il contrasto e il contenimento dell'epidemia e i relativi dispositivi.
Non sono invece ammissibili gli emendamenti che contengono misure di carattere economico o fiscale, così come quelle in materia di abilitazioni professionali o, in generale, le misure di tipo permanente.
Dichiara perciò improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, i seguenti emendamenti: 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.21. Inoltre, l'emendamento 2.0.1 è da ritenersi inammissibile non per l'estraneità all'oggetto, ma poiché prevede l'istituzione, a mezzo di decreto-legge, di una Commissione parlamentare bicamerale e interviene perciò in un ambito proprio della legge ordinaria.