Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 164 del 23/06/2020
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Il relatore PARRINI (PD) si sofferma sul parere espresso dalla Commissione per le questioni regionali, favorevole con tre condizioni e un'osservazione.
Quanto alle condizioni, rileva che nel testo è già sufficientemente chiaro che i sindaci hanno la facoltà - e non l'obbligo - di stabilire la chiusura delle aree verdi e aperte al pubblico qualora sia impossibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. È altresì già esplicitato che le violazioni dei protocolli o delle linee guida comportano la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, a prescindere dalla gravità della violazione.
Invece, precisa di aver recepito nell'emendamento 1.102, pubblicato in allegato, la condizione per cui, al comma 13 del comma 1, dovrebbero essere premesse le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».