Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 164 del 23/06/2020
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.
Si apre la discussione generale.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), riservandosi di intervenire in modo più approfondito in sede di esame della proposta di parere della relatrice, conferma le perplessità già enunciate in occasione dell'esame del decreto-legge n. 105 del 2019, al cui articolo 1, comma 2, si dà attuazione con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo. In particolare, ricorda che la mancata definizione - in quel testo - del concetto di "incidente" ha lasciato un vuoto normativo, da risolvere in via interpretativa.
Auspica, infine, che nello schema di parere siano recepiti i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che ritiene condivisibili.
Il PRESIDENTE, constatato che nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)
Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, che disciplina il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali.
Ricorda che il Banco è un ente pubblico istituzionalmente preposto alla classificazione, prova e controllo della rispondenza alle norme tecniche e di legge delle armi e delle munizioni. Le sue attività principali consistono nella prova delle armi, nel controllo delle munizioni commerciali, nello svolgimento di prove balistiche speciali. Oltre a questi compiti istituzionali, l'ente svolge altre attività complementari, quali le prove di resistenza balistica di giubbetti, elmetti, vetri anti-proiettili, serramenti e blindature in genere, sia per le Forze di polizia, sia per le aziende produttrici, nonché per gli istituti di vigilanza privata. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e opera senza oneri per il bilancio dello Stato, in regime di autofinanziamento.
Il Banco, istituito con regio decreto n. 20 del 1910, è stato oggetto di riordino con il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, in attuazione di quanto disposto dal cosiddetto "decreto taglia enti" (decreto-legge n. 112 del 2008). Successivamente, l'articolo 1, comma 174, della legge n. 124 del 2017 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010 e ha previsto l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione, che è appunto all'esame della Commissione.
Lo schema, emanato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente, non modifica sostanzialmente la disciplina delle funzioni del Banco, ma incide, per alcuni aspetti, sulla sua governance.
L'articolo 1 dello schema ricalca l'analogo articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, per quanto concerne sia la sede legale, stabilita in Gardone Val Trompia (provincia di Brescia), sia la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e, per gli aspetti di rispettiva competenza, dei Ministeri della difesa e dell'interno.
L'articolo 2 concerne i compiti del Banco. Quanto alla determinazione delle sue funzioni, non si registrano variazioni rispetto all'antecedente decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010. Sono invece introdotte nuove disposizioni relative al luogo di sottoposizione a prova delle armi da fuoco portatili, all'acquisizione e conservazione presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi e alla comunicazione sul sito internet del Banco dell'entrata in vigore delle decisioni della commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP).
L'articolo 3 concerne l'autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria. È prevista l'adozione di uno statuto da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono definiti i contenuti minimi dello statuto ed è prevista l'adozione di regolamenti interni in varie materie, tra le quali viene ad aggiungersi la disciplina dei servizi tecnici.
L'articolo 4 concerne gli organi del Banco (presidente, assemblea dei partecipanti, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori), al novero dei quali si aggiunge il comitato tecnico con funzioni consultive.
L'articolo 5 indica i compiti del presidente del Banco, che è nominato dall'Assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni.
L'articolo 6 riguarda l'assemblea dei partecipanti, che comprende undici componenti, tra i quali un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante per la camera di commercio di Brescia, un rappresentante per il Comune di Brescia, un rappresentante per il Comune di Gardone Val Trompia, tre rappresentanti dei produttori delle armi (due dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani), tre rappresentanti dei produttori di munizioni (uno dei produttori industriali, uno dei produttori artigiani e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni). È attribuita all'assemblea l'elezione e la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente, del comitato tecnico, nonché di un componente del collegio dei revisori.
L'articolo 7 disciplina il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri nominati dall'assemblea tra i propri componenti, nel rispetto di criteri di adeguata rappresentanza sia della parte pubblica sia di quella privata. Quanto alle competenze, lo schema attribuisce al consiglio d'amministrazione la predisposizione del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea, così come la predisposizione del bilancio preventivo annuale e del bilancio consuntivo.
L'articolo 8 ha per oggetto il commissario straordinario. Si dispone che, in caso di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico possa nominare un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno.
L'articolo 9 concerne il collegio dei revisori dei conti, che si compone di tre membri, designati, uno dall'assemblea, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 10 ha per oggetto il comitato tecnico che, formato da cinque componenti, esercita funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attività del Banco.
L'articolo 11 disciplina la figura del direttore generale, in analogia a quanto previsto dal regolamento del 2010.
All'articolo 12 sono indicate le fonti di finanziamento del Banco che, in base al principio di autonomia finanziaria, non comportano oneri a carico dello Stato.
L'articolo 13 tratta della gestione finanziaria e del personale. Il Banco è soggetto a contabilità di tipo civilistico e, per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, applica una disciplina privatistica.
All'articolo 14 è disciplinata l'attività di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, con elencazione degli atti da sottoporre alla sua approvazione.
L'articolo 15 contiene disposizioni transitorie, mentre l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 17, infine, dispone alcune abrogazioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.