Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 164 del 23/06/2020

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1812

 

G/1812/1/1 (già 1.28)

Grimani, Sudano

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

            premesso che:

        come testimoniano gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, la situazione economica dell'Italia versa in una condizione di estrema gravità, nonostante le misure a supporto delle imprese adottate sinora dal Governo;

            nell'ultimo rapporto Istat, pubblicato in data 15 giugno 2020 e basato sulle rilevazioni effettuate tra l'8 e il 29 maggio 2020, sono analizzati gli effetti dell'emergenza sanitaria e della crisi economica sul tessuto produttivo, imprenditoriale e commerciale del Paese;

            la fotografia che ne emerge è, purtroppo, drammaticamente preoccupante;

            tra marzo e aprile, infatti, oltre 4 imprese su 10 hanno visto dimezzare il valore del loro fatturato, ed oltre la metà di esse prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine dell'anno, mentre circa il 38 per cento segnala rischi operativi e di sostenibilità;

            a questo si aggiunge il dramma occupazionale, che ha determinato per oltre il 70 per cento delle imprese il ricorso alla cassa integrazione o ad altri strumenti di integrazione salariale, senza contare i massicci ricorsi all'obbligo di ferie e la riduzione dei turni di lavoro,

            considerato che:

        dopo i mesi di lockdown, a seguito delle misure di contenimento e alla diminuzione della diffusione dei contagi, il Governo ha progressivamente consentito la ripresa delle attività economiche;

            e tuttavia, molti settori non hanno ancora ricevuto precise indicazioni sulle modalità in cui sia consentita, nel rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la prevenzione igienico-sanitaria al fine di evitare una nuova ondata epidemica, il ripristino delle normali condizioni per lo svolgimento delle proprie attività, avuto riguardo delle peculiarità dei differenti comparti,

            impegna il Governo:

        ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga concessa, a condizione che vengano forniti dispositivi di protezione individuale a lavoratori e utenti, resi disponibili dispenser disinfettanti e disposta la sanificazione degli ambienti, la ripresa del normale svolgimento delle attività economiche a tutte le categorie produttive e commerciali diffuse sul territorio, incluse le strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo, gli esercenti attività di formazione, le attività degli informatori scientifici del farmaco, le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, le attività al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche che si svolgano all'aperto, le attività di ristorazione e le attività di stabilimenti balneari, stabilimenti termali e di centri benessere, centri sportivi e piscine, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche e locali di intrattenimento, le attività inerenti ai servizi alla persona, le attività svolte all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, nonché le attività svolte da guide e accompagnatori turistici, da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, le attività di accompagnamento, tutoraggio, orientamento e preparazione agli esami finali, le attività di servizi di noleggio e di trasporto di persone;

            ad adottare, allo stesso tempo e alle medesime condizioni, tutte le misure necessarie affinché venga concessa la ripresa delle attività offerte dalle organizzazioni di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, nonché la ripresa del pieno svolgimento dell'attività didattica di tutte le scuole, del pieno svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto, nonché la ripresa delle attività portate avanti da associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali, sagre e fiere, e le attività dei gestori di musei, archivi e biblioteche.

Art. 1

1.6 (testo 2)

Augussori, Grassi, Urraro

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali».

1.101/1

Augussori, Grassi, Urraro

Sopprimere le parole da: «precauzionale» fino alla fine del periodo.

1.101

Il Relatore

Sostituire il comma 7, con il seguente:

        «7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria, è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630»

1.102

Il Relatore

Al comma 13, premettere le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».

1.19 (testo 3)

Saponara, Augussori, Grassi, Urraro

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti commi:

        «13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole). 

        Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2020/2021, nonché le Università, per l'anno accademico 2020/2021, possono acquisire, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-quater, la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

        13-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, adottato entro trenta giorni dalla data di converisone in legge del presente decreto, sono stabilite le misure di attuazione del comma 13-bis, prevedendo altresì la definizione di una convenzione quadro per agevolare, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-quater, l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

        13-quater. Per l'attuazione dei commi 13-bis e 13-ter, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, e 20 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.1000/1

Fregolent, Augussori, Grassi, Urraro

«All'alinea, sostituire le parole: "il seguente" con le seguenti: "i seguenti".

        Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

        "Articolo 1-ter:

        1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità."»

1.0.1000/2

Saponara, Fregolent, Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "imprese distributrici", inserire le seguenti: ", tali da evitare svantaggi competitivi rispetto alle imprese non aderenti"

1.0.1000/3

Saponara, Fregolent, Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "di acquisto", con le seguenti: ", per le mascherine acquistate in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza".

1.0.1000/4

Saponara, Fregolent, Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "acquisto", inserire le seguenti: ", tenendo conto anche delle spese di trasporto, gli oneri doganali e gli altri costi accessori sostenuti dalle imprese distributrici".

1.0.1000/5

Fregolent, Augussori, Grassi, Urraro

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere in fine il seguente periodo:

        "Il Commissario può altresì stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese produttrici al fine di prevedere un contributo per incentivare la sostenibilità ecologica delle mascherine facciali di cui al periodo precedente."

1.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche ai poteri del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19)

        1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse misure idonee a ristorare agli aderenti l'eventuale differenza dei prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.";

         b) al comma 9, dopo le parole: "per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: ", per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis".»

Art. 2

2.3 (testo 2)

Augussori, Grassi, Urraro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».