Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 164 del 23/06/2020
Azioni disponibili
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
164ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.
Si apre la discussione generale.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), riservandosi di intervenire in modo più approfondito in sede di esame della proposta di parere della relatrice, conferma le perplessità già enunciate in occasione dell'esame del decreto-legge n. 105 del 2019, al cui articolo 1, comma 2, si dà attuazione con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo. In particolare, ricorda che la mancata definizione - in quel testo - del concetto di "incidente" ha lasciato un vuoto normativo, da risolvere in via interpretativa.
Auspica, infine, che nello schema di parere siano recepiti i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che ritiene condivisibili.
Il PRESIDENTE, constatato che nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)
Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, che disciplina il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali.
Ricorda che il Banco è un ente pubblico istituzionalmente preposto alla classificazione, prova e controllo della rispondenza alle norme tecniche e di legge delle armi e delle munizioni. Le sue attività principali consistono nella prova delle armi, nel controllo delle munizioni commerciali, nello svolgimento di prove balistiche speciali. Oltre a questi compiti istituzionali, l'ente svolge altre attività complementari, quali le prove di resistenza balistica di giubbetti, elmetti, vetri anti-proiettili, serramenti e blindature in genere, sia per le Forze di polizia, sia per le aziende produttrici, nonché per gli istituti di vigilanza privata. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e opera senza oneri per il bilancio dello Stato, in regime di autofinanziamento.
Il Banco, istituito con regio decreto n. 20 del 1910, è stato oggetto di riordino con il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, in attuazione di quanto disposto dal cosiddetto "decreto taglia enti" (decreto-legge n. 112 del 2008). Successivamente, l'articolo 1, comma 174, della legge n. 124 del 2017 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010 e ha previsto l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione, che è appunto all'esame della Commissione.
Lo schema, emanato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente, non modifica sostanzialmente la disciplina delle funzioni del Banco, ma incide, per alcuni aspetti, sulla sua governance.
L'articolo 1 dello schema ricalca l'analogo articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, per quanto concerne sia la sede legale, stabilita in Gardone Val Trompia (provincia di Brescia), sia la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e, per gli aspetti di rispettiva competenza, dei Ministeri della difesa e dell'interno.
L'articolo 2 concerne i compiti del Banco. Quanto alla determinazione delle sue funzioni, non si registrano variazioni rispetto all'antecedente decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010. Sono invece introdotte nuove disposizioni relative al luogo di sottoposizione a prova delle armi da fuoco portatili, all'acquisizione e conservazione presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi e alla comunicazione sul sito internet del Banco dell'entrata in vigore delle decisioni della commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP).
L'articolo 3 concerne l'autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria. È prevista l'adozione di uno statuto da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono definiti i contenuti minimi dello statuto ed è prevista l'adozione di regolamenti interni in varie materie, tra le quali viene ad aggiungersi la disciplina dei servizi tecnici.
L'articolo 4 concerne gli organi del Banco (presidente, assemblea dei partecipanti, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori), al novero dei quali si aggiunge il comitato tecnico con funzioni consultive.
L'articolo 5 indica i compiti del presidente del Banco, che è nominato dall'Assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni.
L'articolo 6 riguarda l'assemblea dei partecipanti, che comprende undici componenti, tra i quali un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante per la camera di commercio di Brescia, un rappresentante per il Comune di Brescia, un rappresentante per il Comune di Gardone Val Trompia, tre rappresentanti dei produttori delle armi (due dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani), tre rappresentanti dei produttori di munizioni (uno dei produttori industriali, uno dei produttori artigiani e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni). È attribuita all'assemblea l'elezione e la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente, del comitato tecnico, nonché di un componente del collegio dei revisori.
L'articolo 7 disciplina il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri nominati dall'assemblea tra i propri componenti, nel rispetto di criteri di adeguata rappresentanza sia della parte pubblica sia di quella privata. Quanto alle competenze, lo schema attribuisce al consiglio d'amministrazione la predisposizione del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea, così come la predisposizione del bilancio preventivo annuale e del bilancio consuntivo.
L'articolo 8 ha per oggetto il commissario straordinario. Si dispone che, in caso di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico possa nominare un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno.
L'articolo 9 concerne il collegio dei revisori dei conti, che si compone di tre membri, designati, uno dall'assemblea, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 10 ha per oggetto il comitato tecnico che, formato da cinque componenti, esercita funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attività del Banco.
L'articolo 11 disciplina la figura del direttore generale, in analogia a quanto previsto dal regolamento del 2010.
All'articolo 12 sono indicate le fonti di finanziamento del Banco che, in base al principio di autonomia finanziaria, non comportano oneri a carico dello Stato.
L'articolo 13 tratta della gestione finanziaria e del personale. Il Banco è soggetto a contabilità di tipo civilistico e, per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, applica una disciplina privatistica.
All'articolo 14 è disciplinata l'attività di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, con elencazione degli atti da sottoporre alla sua approvazione.
L'articolo 15 contiene disposizioni transitorie, mentre l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 17, infine, dispone alcune abrogazioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020
(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019
(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVI, n. 3. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame del documento LXXXVI, n. 3, congiunzione con l'esame congiunto del disegno di legge n. 1721 e del documento LXXXVII n. 3 e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.
La relatrice MANTOVANI (M5S) ricorda, preliminarmente, che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 14ª Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2020 e sulla Relazione consuntiva sull'anno 2019, nonché ad esprimersi con una relazione sul disegno di legge di delegazione europea.
Evidenzia che il Regolamento del Senato, all'articolo 144-bis, prevede un esame congiunto, fermi restando gli esiti distinti. Poiché la Relazione programmatica è già stata illustrata nella seduta dell'11 febbraio 2020, informa che riferirà sulla Relazione consuntiva e sul disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza.
La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 è articolata in quattro parti.
La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche economiche. La seconda parte illustra le politiche settoriali dell'Unione, con riguardo alle misure per il rafforzamento del mercato unico nelle diverse aree di intervento, alle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia e alla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte attiene all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee ed espone, tra le altre, le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), il contenzioso davanti alla Corte di giustizia, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode, nonché l'attuazione della normativa dell'Unione europea.
L’elenco delle direttive recepite nel 2019 e i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare sono riportati negli allegati che accompagnano la Relazione.
Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2019, come presentate nella seconda parte seconda della Relazione, segnala quelle di competenza della Commissione affari costituzionali.
Nel capitolo relativo alle politiche sulla migrazione, si sottolineano le forti contrapposizioni emerse nel corso del dibattito a livello europeo tra gli Stati membri, in ragione del diverso grado di esposizione ai flussi migratori. L'Italia ha ribadito come sia essenziale prevenire le partenze dai Paesi terzi e sviluppare una strategia europea di condivisione degli oneri, anche al fine di ridurre i movimenti secondari. In particolare, in occasione del vertice di Malta del 23 settembre 2019, si è raggiunto un accordo organico sui meccanismi temporanei di sbarco, al fine di garantire un'equa ripartizione dei migranti. L'Italia ha inoltre evidenziato l'esigenza di affrontare a livello europeo la questione delle attività svolte nel Mediterraneo da imbarcazioni private, proponendo di individuare regole comuni attraverso, per esempio, l'impiego di strumenti di soft law, sul modello del codice di condotta nazionale per l'attività delle ONG.
Insieme alla Spagna, l'Italia ha espresso voto contrario sulla proposta di riforma del regolamento istitutivo dell'Agenzia per la guardia costiera e di frontiera europea (Frontex), in quanto il progetto di riforma risulta particolarmente funzionale al controllo delle frontiere esterne terrestri, mentre per quelle marittime continuano a valere le note regole di sbarco dei migranti, particolarmente penalizzanti per il Paese.
Con riferimento al progetto di riforma del regolamento di Dublino, l'Italia ha confermato la propria richiesta di una revisione radicale del regolamento in grado di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso che continua a penalizzare fortemente gli Stati di frontiera marittima esterna.
In tema di rimpatri, il Governo ha sostenuto la proposta di modifica della direttiva (UE) n. 115 del 2018 (cosiddetta direttiva rimpatri), pur considerando la materia suscettibile di ulteriori sviluppi. Inoltre, l’Italia ha sostenuto con insistenza la richiesta di uniformare trasversalmente tutte le politiche europee al principio di "premialità" dei Paesi terzi che siano concretamente collaborativi in materia di rimpatri di propri connazionali irregolarmente entrati in Europa e senza titolo per permanervi. Al riguardo, si segnala la riforma del codice europeo dei visti, che, da febbraio 2020, consente al Consiglio di adottare decisioni di restrizione/facilitazione dei visti in corrispondenza del grado di collaborazione assicurata da un Paese terzo in materia di rimpatri. L’Italia ha, altresì, sottolineato la necessità di un maggiore impegno sul piano del reinsediamento dei rifugiati, nonché la possibilità di sviluppare corridoi umanitari verso l’Europa per le persone più vulnerabili. Tra i Paesi terzi cui l’Unione europea deve rivolgere prioritariamente l’attenzione per la delicata fase geopolitica in corso e il ruolo strategico svolto sul fronte migratorio e di sicurezza, l’Italia ha indicato innanzitutto la Libia, sottolineando, da un lato, l’urgenza di continuare a rafforzare le capacità delle autorità libiche sul piano del controllo delle frontiere, del soccorso in mare e della lotta ai trafficanti e, dall’altro, l’esigenza di sostenere le attività sul territorio di OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati). Nel 2019, anche la Tunisia è stata indicata all'Unione come Paese meritevole di prioritaria attenzione, in ragione delle possibili ricadute della situazione libica su tale Paese e dei ricorrenti sbarchi autonomi di cittadini tunisini sulle coste italiane.
Ulteriori argomenti di competenza della Commissione sono rinvenibili nel capitolo "Giustizia e affari interni". In particolare, nel merito delle priorità evidenziate dalla nuova Agenda strategica (2019-2024) per il settore sicurezza, il Governo ha richiamato l'attenzione sulle sfide poste dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, nonché sui traffici illeciti, primo tra tutti quello di immigrati. Per quanto riguarda il terrorismo, il Governo ha continuato a sostenere la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea relativa alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online. In merito al contrasto alla criminalità organizzata, una particolare attenzione è rivolta al monitoraggio dei flussi finanziari. Nello specifico, è stato rafforzato il contrasto all'immissione e al rimpiego dei proventi illeciti nei circuiti legali dell'economia attraverso la rete degli Asset recovery office (ARO), canale dedicato all'individuazione di patrimoni da sequestrare o confiscare. Con specifico riguardo al fenomeno del finanziamento al terrorismo, il Governo italiano ha proseguito nell’azione di supporto all’interscambio informativo assicurato da Europol. Un’attenzione particolare è stata, altresì, riservata alle cosiddette minacce ibride e, in particolare, al contrasto della criminalità informatica. Per quanto riguarda il settore delle armi, il Governo ha sostenuto la definitiva adozione del regolamento n. 1148 del 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi. L’Italia ha, infine, ribadito l’importanza del contrasto ai trafficanti di esseri umani, in linea con il proprio costante impegno nel prevenire la perdita di vite umane in mare e del contrasto ai gruppi criminali impegnati nel favoreggiamento dell’immigrazione illegale, nonché in altre attività criminali, come il traffico di armi e droga. Nel 2019, è inoltre proseguita l’azione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, anche mediante la costante collaborazione con l’Europol.
Nell'ambito della cooperazione europea in materia di protezione civile, la novità principale è rappresentata dalla creazione di "rescEU", una riserva di risorse aggiuntive di protezione civile, che possono essere acquistate, affittate o noleggiate dagli Stati membri per far fronte a particolari situazioni emergenziali, anche al di fuori dell’Unione.
In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, la Relazione illustra la partecipazione italiana alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2019, sottolineando, in particolare, il sostegno italiano all’Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri, il contributo dell’Italia alle attività della Rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN) e la partecipazione all’EUPAE, l’organizzazione europea dei datori di lavori delle pubbliche amministrazioni.
La Relazione si sofferma poi sull'impegno del Governo nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione all'interno della pubblica amministrazione italiana. In particolare, è richiamata l'adesione al Programma quadro europeo Horizon 2020 attraverso la partecipazione e il coordinamento del progetto internazionale PoSeID-on (Protection and control of secured information by means of a privacy enhanced dashboard), finalizzato a sviluppare una piattaforma innovativa per la gestione e protezione dei dati personali in coerenza con i dettami introdotti dalla regulation europea in termini di data privacy. PoSeID-on, avvalendosi dell’utilizzo degli smart contract e delle tecnologie blockchain e cloud, garantirà agli utenti la possibilità di prendere decisioni consapevoli su chi potrà elaborare i propri dati, abilitando o revocando le autorizzazioni e chiedendo eventualmente di rimuovere definitivamente i propri dati personali in base all'attendibilità del responsabile del trattamento.
È stato inoltre avviato il processo di identificazione di possibili ambiti di applicazione della tecnologia DLT (distributed ledger technology) per la certificazione delle comunicazioni digitali tra amministrazioni pubbliche e, nell’ambito del programma di evoluzione del sistema NoiPA, sono proseguite le attività finalizzate alla reingegnerizzazione del sistema, all’ampliamento dei servizi offerti e dell’utenza servita. La Relazione sottolinea le difficoltà riscontrate dalla pubblica amministrazione italiana, fortemente decentralizzata, in riferimento all'implementazione dell'Agenda digitale e richiama, all'interno del Piano triennale per l'informatica del 2017, alcune specifiche aree di applicazione progettuale quali la carta d'identità elettronica, pagoPA (sistema di pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione), SPID (sistema pubblico di identità digitale) e ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente). Sul fronte della razionalizzazione del patrimonio ICT e del consolidamento dei data center è stato definito e adottato un modello cloud noto come "cloud della PA", finalizzato alla progressiva adozione del paradigma cloud computing nella pubblica amministrazione.
Passa quindi a illustrare il disegno di legge di delegazione europea 2019. Il testo si compone di 20 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 33 direttive europee, inserite nell’allegato A, nonché l’adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.
L'articolo 1 reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea elencati nell'allegato A e oggetto degli articoli da 3 a 20 del provvedimento in esame. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, si rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.
I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'allegato A.
Con riferimento ai profili di competenza della 1a Commissione, segnala l'articolo 18 che, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III del regolamento (UE) 2019/881, che istituisce un quadro europeo per la certificazione della cibersicurezza, reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- designare il Ministero dello sviluppo economico quale «autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza», ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;
- individuare l’organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l’esercizio dei poteri della medesima autorità competente;
- definire il sistema delle sanzioni applicabili, stabilendo in particolare che le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro né superiori nel massimo a 5 milioni di euro. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni saranno versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza;
- prevedere che il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, possa revocare i certificati rilasciati sul territorio nazionale da organismi di valutazione della conformità o organismi pubblici accreditati come organismi di valutazione della conformità.
Con riferimento all'allegato A, segnala, per quanto attiene alle competenze della 1ª Commissione, le seguenti direttive: direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, da recepire entro il 1° luglio 2021; direttiva (UE) 2019/713, finalizzata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, da recepire entro il 31 maggio 2021; direttiva (UE) 2019/884, in tema di scambio di informazioni sulle condanne penali di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), con termine di recepimento fissato al 28 giugno 2022; direttiva (UE) 2019/1153 - da recepire entro il 1° agosto 2021 - sull'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, con particolare riferimento ai Capi IV e V, relativi, rispettivamente, allo scambio di informazioni con Europol e alla tutela dei dati personali; direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, da recepire entro il 17 dicembre 2021.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione
(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione
- e petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti
(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.
Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso l'ulteriore ciclo di audizioni. Avverte di aver ricevuto una lettera da parte del sindaco di Sassofeltrio, che è stata acquisita agli atti, per sollecitare l'approvazione del disegno di legge n.1144.
Il senatore GARRUTI (M5S) chiede di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di prendere conoscenza della lettera inviata dal sindaco di Sassofeltrio.
Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) si oppone a un ulteriore rinvio.
Non essendoci un orientamento unanime, è posta ai voti e approvata la proposta del senatore Garruti di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo alla seduta già convocata per domani mattina alle ore 9.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.
Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha formulato l'emendamento 1.101, pubblicato in allegato, al quale è stato presentato un subemendamento. Inoltre, il Governo ha formulato l'emendamento 1.0.1000, al quale sono stati presentati 5 subemendamenti, pubblicati in allegato.
Avverte, inoltre, che in data 18 giugno, il Gruppo Italia Viva ha comunicato di voler ritirare tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 1.53 e 1.56, e ha trasformato l'emendamento 1.28 nell'ordine del giorno G/1812/1/1, pubblicato in allegato.
La senatrice Saponara ha riformulato l'emendamento 1.19 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.
Il senatore Augussori ha riformulato il proprio emendamento 1.6 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Comunica altresì che è pervenuto il parere della Commissione bilancio.
Per quanto riguarda la valutazione di ammissibilità degli emendamenti presentati, ricorda che, trattandosi della conversione di un decreto-legge, le fattispecie previste dal Regolamento, in particolare l'improponibilità per estraneità di materia, vanno lette alla luce della giurisprudenza costituzionale, al fine di evitare l'introduzione di diposizioni potenzialmente illegittime. Precisa, quindi, di essersi richiamato al criterio dell'attinenza all'oggetto e alla finalità del provvedimento, che detta misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella premessa, inoltre, la motivazione è individuata nella straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.
In concreto, il provvedimento contiene misure di carattere ordinamentale volte a disciplinare l'attuale fase di riapertura delle attività, che si applicano dal 18 maggio al 31 luglio di quest'anno. A tale riguardo, integra e modifica il quadro ordinamentale generale dettato dal decreto-legge n. 19 del 2020, il quale a sua volta si era sostituito all'abrogato decreto-legge n. 6.
In questo contesto, sono senz'altro da ritenere ammissibili le proposte volte a disciplinare il quadro ordinamentale, così come quelle, sempre di carattere ordinamentale, in materia di riavvio di attività economiche, culturali, ricreative o di altro tipo. Sono inoltre ammissibili le proposte aventi ad oggetto il contrasto e il contenimento dell'epidemia e i relativi dispositivi.
Non sono invece ammissibili gli emendamenti che contengono misure di carattere economico o fiscale, così come quelle in materia di abilitazioni professionali o, in generale, le misure di tipo permanente.
Dichiara perciò improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, i seguenti emendamenti: 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.21. Inoltre, l'emendamento 2.0.1 è da ritenersi inammissibile non per l'estraneità all'oggetto, ma poiché prevede l'istituzione, a mezzo di decreto-legge, di una Commissione parlamentare bicamerale e interviene perciò in un ambito proprio della legge ordinaria.
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritiene non condivisibile la dichiarazione di estraneità per materia sugli emendamenti, a sua firma, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14 e 2.0.15. Tali proposte di modifica, infatti, attengono al settore del mercato immobiliare, che è particolarmente rilevante per il rilancio dell'economia del Paese.
Chiede pertanto che la questione sia sottoposta alla Presidenza del Senato, per una nuova valutazione.
In ogni caso, si dichiara disposto a ritirare l'emendamento 2.0.12.
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ricorda che l'emendamento 2.0.1, a sua prima firma, prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale sull'emergenza epidemiologica da Covid-19, incaricata di pronunciarsi entro otto giorni sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Pur accettando la dichiarazione di inammissibilità, sottolinea che l'iniziativa è volta a restituire dignità al ruolo del Parlamento, in modo che non debba limitarsi a ratificare i provvedimenti adottati dal Governo in una situazione di emergenza come quella che si è configurata recentemente a causa della pandemia da Covid-19. A tal fine, annuncia di aver presentato il disegno di legge n.1834, su cui auspica che possa convergere anche la maggioranza.
Il relatore PARRINI (PD) sottolinea la legittimità del percorso seguito dal Governo nell'adozione dei provvedimenti urgenti per contrastare l'emergenza sanitaria, come confermato dagli esperti di diritto costituzionale auditi.
Ritiene comunque condivisibile l'iniziativa del senatore Pagano volta ad assegnare un ruolo più incisivo al Parlamento, pur senza ostacolare la capacità di intervento tempestivo dell'Esecutivo. Esprime alcune riserve, tuttavia, sul valore vincolante del parere espresso dalla Commissione bicamerale e sul termine di otto giorni assegnato per pronunciarsi sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che potrebbe essere troppo ampio rispetto all'esigenza di intervenire con la massima tempestività, nonché sull' opportunità di istituire una Commissione solo per l'emergenza in atto.
In ogni caso, assicura che valuterà con attenzione il disegno di legge n.1834.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) riconosce l'esigenza di un approfondimento sui temi segnalati dal senatore Pagano, considerata l'impreparazione delle istituzioni ad affrontare una situazione di crisi così complessa, che in effetti non aveva precedenti. Da un lato, occorre tutelare il ruolo del Parlamento ma, dall'altro, bisogna anche consentire al Governo di intervenire tempestivamente, con provvedimenti di estrema urgenza.
Su tali questioni, sarà opportuno svolgere un dibattito approfondito, eventualmente proponendo una comparazione con i sistemi adottati da altri Paesi.
Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva che la questione sollevata dal senatore Pagano è rilevante per l'esigenza di fissare procedure certe per la dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ambito di un corretto rapporto tra Parlamento e Governo. Giudica quindi con favore la presentazione del disegno di legge n. 1834, che auspica sia esaminato quanto prima in Commissione: sarà quella, infatti, la sede più appropriata nella quale discutere di questi argomenti.
Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, invece, ritiene che la Commissione bicamerale dovrebbe occuparsi di tutte le situazioni di emergenza, e non solo di quella in corso, ed esprimere il proprio parere in un termine molto più stringente, rispetto agli otto giorni previsti, data la particolare urgenza dei provvedimenti volti a contrastare una pandemia. Inoltre, pur concordando sull' opportunità di un coinvolgimento del Parlamento, ritiene che il parere della Commissione bicamerale dovrebbe essere tuttalpiù obbligatorio, ma non vincolante.
Il senatore GARRUTI (M5S) valuta positivamente l'iniziativa del senatore Pagano, in quanto sarebbe opportuno prevedere un percorso certo per un Governo di emergenza, come già accade in altri Paesi. Ritiene opportuno, tuttavia, che questi temi siano affrontati attraverso un disegno di legge e non un emendamento al testo di un decreto. Peraltro, sarebbe inopportuno limitare la competenza della Commissione bicamerale all'emergenza in atto.
Il relatore PARRINI (PD) si sofferma sul parere espresso dalla Commissione per le questioni regionali, favorevole con tre condizioni e un'osservazione.
Quanto alle condizioni, rileva che nel testo è già sufficientemente chiaro che i sindaci hanno la facoltà - e non l'obbligo - di stabilire la chiusura delle aree verdi e aperte al pubblico qualora sia impossibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. È altresì già esplicitato che le violazioni dei protocolli o delle linee guida comportano la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, a prescindere dalla gravità della violazione.
Invece, precisa di aver recepito nell'emendamento 1.102, pubblicato in allegato, la condizione per cui, al comma 13 del comma 1, dovrebbero essere premesse le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), in merito al contenuto dell'emendamento 1.102, che condivide, sottolinea di aver già sollevato la questione dell'assenza di disposizioni relative ai servizi educativi per l'infanzia, previste invece nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio, nella fase della discussione generale. Tuttavia, il sottosegretario Malpezzi, in via informale, a margine della seduta, aveva chiarito che l'assenza di tale previsione avrebbe consentito a Regioni ed enti locali una gestione autonoma di tali servizi.
Il PRESIDENTE, essendo ormai imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è previsto appunto l'esame del disegno di legge in titolo, avverte che si recherà in Aula per riferire sull'andamento dei lavori in Commissione.
Propone, quindi, di non fissare un termine per eventuali subemendamenti all'emendamento 1.102 del relatore.
La Commissione conviene.
(La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 17,10)
Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1812/1/1, sul quale il relatore esprime parere favorevole. A seguito del parere favorevole espresso dal sottosegretario Castaldi, l'ordine del giorno risulta accolto dal Governo.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.7, 1.8, sul subemendamento 1.101/1, sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.25, 1.26, 1.27, 1.53, 1.56, 1.58.
Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5 e parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.0.1000.
Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore, formulando inoltre un parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102 presentati dallo stesso relatore.
Il senatore GARRUTI ritira tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1.
Previa verifica del numero legale la Commissione approva l'emendamento 1.100.
La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.7 e 1.8.
La Commissione respinge il subemendamento 1.101/1.
È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.101, risultando precluso l'emendamento 1.9.
La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.12, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17.
E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.102.
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.26 e 1.27.
Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira gli emendamenti 1.53 e 1.57.
Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1000 e dei relativi subemendamenti.
La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5.
Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.0.1000.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.0.20.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) riformula il proprio emendamento 2.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, così modificato al fine di prevedere che gli effetti nella disposizione decorrono dall'entrata in vigore della legge di conversione, sul quale il relatore esprime anche parere favorevole.
Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore, formulando altresì parere favorevole sull'emendamento 2.100 dello stesso relatore.
Il senatore GARRUTI (M5S) ritira l'emendamento 2.0.20.
La Commissione approva l'emendamento 2.100.
La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.2.
Posto ai voti, l'emendamento 2.3 (testo 2) è approvato.
Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.
Constatato che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1812, con le modifiche accolte nel corso dell'esame autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale, che è approvata dalla Commissione.
SCONVOCAZIONE SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 18, non avrà luogo.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI
Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. 1825 (clausola di supremazia), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 17,30.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1812
G/1812/1/1 (già 1.28)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premesso che:
come testimoniano gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, la situazione economica dell'Italia versa in una condizione di estrema gravità, nonostante le misure a supporto delle imprese adottate sinora dal Governo;
nell'ultimo rapporto Istat, pubblicato in data 15 giugno 2020 e basato sulle rilevazioni effettuate tra l'8 e il 29 maggio 2020, sono analizzati gli effetti dell'emergenza sanitaria e della crisi economica sul tessuto produttivo, imprenditoriale e commerciale del Paese;
la fotografia che ne emerge è, purtroppo, drammaticamente preoccupante;
tra marzo e aprile, infatti, oltre 4 imprese su 10 hanno visto dimezzare il valore del loro fatturato, ed oltre la metà di esse prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine dell'anno, mentre circa il 38 per cento segnala rischi operativi e di sostenibilità;
a questo si aggiunge il dramma occupazionale, che ha determinato per oltre il 70 per cento delle imprese il ricorso alla cassa integrazione o ad altri strumenti di integrazione salariale, senza contare i massicci ricorsi all'obbligo di ferie e la riduzione dei turni di lavoro,
considerato che:
dopo i mesi di lockdown, a seguito delle misure di contenimento e alla diminuzione della diffusione dei contagi, il Governo ha progressivamente consentito la ripresa delle attività economiche;
e tuttavia, molti settori non hanno ancora ricevuto precise indicazioni sulle modalità in cui sia consentita, nel rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la prevenzione igienico-sanitaria al fine di evitare una nuova ondata epidemica, il ripristino delle normali condizioni per lo svolgimento delle proprie attività, avuto riguardo delle peculiarità dei differenti comparti,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga concessa, a condizione che vengano forniti dispositivi di protezione individuale a lavoratori e utenti, resi disponibili dispenser disinfettanti e disposta la sanificazione degli ambienti, la ripresa del normale svolgimento delle attività economiche a tutte le categorie produttive e commerciali diffuse sul territorio, incluse le strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo, gli esercenti attività di formazione, le attività degli informatori scientifici del farmaco, le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, le attività al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche che si svolgano all'aperto, le attività di ristorazione e le attività di stabilimenti balneari, stabilimenti termali e di centri benessere, centri sportivi e piscine, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche e locali di intrattenimento, le attività inerenti ai servizi alla persona, le attività svolte all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, nonché le attività svolte da guide e accompagnatori turistici, da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, le attività di accompagnamento, tutoraggio, orientamento e preparazione agli esami finali, le attività di servizi di noleggio e di trasporto di persone;
ad adottare, allo stesso tempo e alle medesime condizioni, tutte le misure necessarie affinché venga concessa la ripresa delle attività offerte dalle organizzazioni di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, nonché la ripresa del pieno svolgimento dell'attività didattica di tutte le scuole, del pieno svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto, nonché la ripresa delle attività portate avanti da associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali, sagre e fiere, e le attività dei gestori di musei, archivi e biblioteche.
Art. 1
1.6 (testo 2)
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali».
1.101/1
Sopprimere le parole da: «precauzionale» fino alla fine del periodo.
1.101
Il Relatore
Sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria, è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630»
1.102
Il Relatore
Al comma 13, premettere le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».
1.19 (testo 3)
Saponara, Augussori, Grassi, Urraro
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti commi:
«13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole).
Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2020/2021, nonché le Università, per l'anno accademico 2020/2021, possono acquisire, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-quater, la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.
13-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, adottato entro trenta giorni dalla data di converisone in legge del presente decreto, sono stabilite le misure di attuazione del comma 13-bis, prevedendo altresì la definizione di una convenzione quadro per agevolare, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-quater, l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.
13-quater. Per l'attuazione dei commi 13-bis e 13-ter, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, e 20 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.0.1000/1
Fregolent, Augussori, Grassi, Urraro
«All'alinea, sostituire le parole: "il seguente" con le seguenti: "i seguenti".
Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:
"Articolo 1-ter:
1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità."»
1.0.1000/2
Saponara, Fregolent, Augussori, Grassi, Urraro
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "imprese distributrici", inserire le seguenti: ", tali da evitare svantaggi competitivi rispetto alle imprese non aderenti"
1.0.1000/3
Saponara, Fregolent, Augussori, Grassi, Urraro
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "di acquisto", con le seguenti: ", per le mascherine acquistate in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza".
1.0.1000/4
Saponara, Fregolent, Augussori, Grassi, Urraro
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "acquisto", inserire le seguenti: ", tenendo conto anche delle spese di trasporto, gli oneri doganali e gli altri costi accessori sostenuti dalle imprese distributrici".
1.0.1000/5
Fregolent, Augussori, Grassi, Urraro
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere in fine il seguente periodo:
"Il Commissario può altresì stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese produttrici al fine di prevedere un contributo per incentivare la sostenibilità ecologica delle mascherine facciali di cui al periodo precedente."
1.0.1000
Il Governo
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis.
(Modifiche ai poteri del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19)
1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse misure idonee a ristorare agli aderenti l'eventuale differenza dei prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.";
b) al comma 9, dopo le parole: "per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: ", per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis".»
Art. 2
2.3 (testo 2)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».