Legislatura 18ª - Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - Resoconto sommario n. 46 del 08/01/2020
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Il relatore CRUCIOLI (M5S), dopo aver ricordato quanto già comunicato alla Giunta nella seduta dell'11 dicembre 2018, riferisce in merito ai ricorsi elettorali riguardanti la proclamazione della senatrice Emma Pavanelli nella regione Umbria.
Un primo ricorso elettorale, pervenuto il 19 agosto 2019, è stato presentato dall'avvocato Ricciardi e dalla signora Galgano, entrambi elettori del Senato nella circoscrizione Umbria, avverso la proclamazione della senatrice Pavanelli ed avverso una serie di atti antecedenti e presupposti, quali l'approvazione da parte della Giunta nella seduta del 26 giugno scorso della relazione del senatore Urraro per la regione Sicilia, poi trasfusa nel Doc. XVI, n.2, approvato dal Senato nella seduta del 31 luglio scorso, nonché della relazione per l'attribuzione nella regione Umbria del seggio non assegnato nella regione Sicilia, approvata dalla Giunta sempre il 31 luglio 2019.
I ricorrenti sostengono che la verifica dei poteri, prevista dall'articolo 66 della Costituzione, attiene ad un "giudizio sui titoli di ammissione" spettante alle Camere in regime di autodichia e non può estendersi anche alla proclamazione che invece compete all'Ufficio elettorale. In particolare, si osserva nel ricorso che la competenza spetterebbe, secondo la trasposizione del regime elettorale della Camera al Senato utilizzata per l'attribuzione del seggio non assegnato nella regione Sicilia, all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione e non ad altri organismi: né all'Ufficio elettorale regionale poiché non conosce i dati elettorali degli altri Uffici regionali né al Senato che, in assenza di una graduatoria nazionale già consolidata ed asseverata dall'Ufficio centrale nazionale, non può in via arbitraria attrarre in autodichia le proclamazioni. In sostanza, i ricorrenti lamentano che l'autodichia riconosciuta dall'articolo 66 della Costituzione sussiste unicamente per giudicare "i titoli di ammissione dei suoi componenti", titoli di cui la signora Pavanelli è priva in quanto non proclamata da un Ufficio elettorale regionale o nazionale, ai quali la legge elettorale affida tale compito.
Nel ricorso si prospetta altresì la violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, perché viene alterato il rapporto tra popolazione e numero dei senatori, di cui l'Umbria aveva già beneficiato con l'elezione di sette senatori secondo il numero predeterminato dalla legge: in tal senso, i ricorrenti lamentano che il voto non è più uguale e personale perché gli elettori umbri pesano più di tutti gli altri ed allo stesso tempo eleggono un senatore scelto non con i loro voti, ma grazie a quelli degli elettori siciliani. Inoltre, con lo slittamento dei seggi da una regione all'altra non ci si candida in condizione di uguaglianza in violazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione.
Per tali ragioni, i ricorrenti chiedono che sia deliberata la contestazione dell'elezione della senatrice Pavanelli in ragione dell'erronea attribuzione nella circoscrizione regionale Umbria del seggio ottenuto dalla lista MoVimento 5 Stelle nel collegio plurinominale Sicilia 2 ed il conseguente annullamento della sua elezione. In via subordinata, nel caso in cui la Giunta ritenga legittima la traslazione del seggio fuori la regione Sicilia, si chiede di escludere i candidati della stessa lista in regioni come l'Umbria che beneficiano di un numero di senatori minimo fissato dall'articolo 57, terzo comma della Costituzione, in deroga al successivo comma quarto.
Un ulteriore ricorso, inviato il 13 agosto 2019, è stato presentato dall'avvocato Alicata, candidato nella lista Forza Italia nel collegio plurinominale Sicilia 2, il quale contesta l'attribuzione nella regione Umbria del seggio risultato non assegnato nella regione Sicilia, richiamando in primo luogo l'articolo 57 della Costituzione che sancisce che l'elezione del Senato avvenga a base regionale; da questo principio, ad avviso del ricorrente, discende che il legislatore ha coerentemente escluso, nel caso di esaurimento di candidati disponibili da parte di una lista, l'applicazione del procedimento adottato per l'elezione della Camera dei deputati. Infatti, secondo il ricorso, la legge elettorale ha espressamente escluso l'applicazione per il Senato dei commi 4, 6 e 7 dell'articolo 84 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
L'illegittimità dell'assegnazione in altra regione del seggio risultato vacante nella regione Sicilia non può, secondo il ricorrente, essere superata nemmeno richiamando l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 che opera un doppio rinvio all'articolo 86 ed all'articolo 84 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Infatti, la ricostruzione ermeneutica adoperata nel Doc. XVI, n. 2, approvato dal Senato, per consentire l'applicazione dell'articolo 84, comma 4, del citato d.P.R. risulterebbe contra legem - essendo esclusa chiaramente dal legislatore - e contra constitutionem, sia perché in violazione del principio dell'elezione del Senato su base regionale sia in violazione dell'articolo 1 della Costituzione perché verrebbe svilita la rappresentanza territoriale della Sicilia ed il voto, in particolare, degli elettori del collegio plurinominale Sicilia 2 i quali si vedrebbero rappresentati da un candidato mai votato in quanto appartenente a liste di altre regioni.
Pertanto, nel ricorso si sostiene che, poiché il seggio in questione non poteva essere assegnato alla lista MoVimento 5 Stelle, in assenza di candidati utilizzabili per via dell'esaurimento di tutti i rimedi residuali previsti dalla legge elettorale, deve essere rispettata la specificità territoriale, mantenendo l'assegnazione del seggio nello stesso collegio plurinominale Sicilia 2 nel quale la lista Forza Italia ha conseguito il più alto resto non utilizzato a livello regionale.
Alla luce di queste considerazioni, nel suddetto ricorso si chiede di annullare la proclamazione della senatrice Pavanelli e di assegnare due seggi - anziché uno - alla lista Forza Italia nel collegio plurinominale Sicilia 2 e, quindi, di procedere alla relativa proclamazione a senatore del ricorrente, avvocato Alicata.
La senatrice controinteressata, Emma Pavanelli, ha prodotto una memoria il 25 settembre scorso, nella quale chiede il rigetto di entrambi i ricorsi in quanto a suo avviso infondati, sostenendo che nel caso in questione occorre seguire il principio del rispetto della sovranità popolare che ha decretato il suo favore per il MoVimento 5 Stelle: pertanto, a suo parere, qualsiasi soluzione che preveda l'assegnazione del seggio ad altre liste, diverse dal MoVimento 5 Stelle, sarebbe in contrasto con la volontà popolare.
Nella fattispecie, la memoria rileva che è condivisibile l'orientamento, adottato dalla Giunta e confermato dal Senato, che ha inteso salvaguardare il principio del plenum dell'Assemblea ed applicare l'articolo 19 del Testo unico per l'elezione del Senato che individua alcuni criteri residuali laddove non sia possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 17-bis dello stesso Testo unico. Tra questi criteri si è adottato quello che prevede di assegnare il seggio nella circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, mediante il doppio rinvio agli articoli 86 e 84, comma 4, del d.P.R. 361 del 1957 (Testo unico per l'elezione della Camera).
Questa soluzione, secondo la senatrice controinteressata, non si pone in contrasto con il principio dell'elezione del Senato a base regionale che è sempre rispettata con le modalità ordinarie di attribuzione dei seggi. Nel caso in esame, tuttavia, si applica il predetto articolo 19 che costituisce una norma di chiusura, finalizzata ad evitare che un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta.
Nel rilevare peraltro che sono prive di fondamento le tesi prospettate dai ricorsi elettorali che riprendono questioni già esaminate e superate nel corso dell'iter parlamentare, la memoria contesta in particolare la tesi di una presunta incompetenza della Giunta poiché il combinato disposto degli articoli 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 ed 86, comma 2, del d.P.R. 361 del 1957 si applica solo successivamente alla proclamazione, compiuta dall'Ufficio elettorale regionale che, infatti, nel proprio verbale ha rilevato correttamente che spetta alla Giunta delle elezioni la competenza esclusiva in relazione alla risoluzione delle controversie riguardanti l'assegnazione dei seggi rimasti vacanti. Del resto, già nella XIV legislatura si pose un problema di attribuzione di seggi rimasti vacanti, senza che nessuno mettesse in dubbio la competenza della Giunta.
Infine, la senatrice Pavanelli contesta la prospettata violazione dell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione per cui il voto non sarebbe più uguale e personale perché gli elettori umbri pesano più di tutti gli altri, ma eleggono un senatore scelto non con i loro voti. Nella memoria si ricorda al riguardo la giurisprudenza costituzionale secondo la quale i voti sono uguali solo nel momento della loro espressione e non è garantita la stessa efficienza nel determinare il risultato elettorale.
Il relatore richiama l'attenzione della Giunta, da un punto di vista procedurale, sull'intera vicenda che ha condotto alla proclamazione della senatrice Pavanelli nella regione Umbria.
Va infatti ricordato che solo in un secondo tempo, vale a dire dopo una decisione dell'Assemblea, la Giunta è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla necessità di individuare il candidato del MoVimento 5 Stelle da proclamare, in esito alla soluzione approvata dall'Assemblea stessa onde sopperire alla mancanza di candidati non eletti in quella lista nella regione Sicilia. Sulla base del criterio della circoscrizione in cui la lista in oggetto abbia riportato la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, è stata individuata la circoscrizione della regione Umbria e pertanto è stata proposta la proclamazione della candidata Pavanelli, prima dei non eletti per la lista MoVimento 5 Stelle nel collegio plurinominale 1 (unico nella regione predetta).
Ricostruita in questi termini la vicenda, sarebbe alquanto problematico prendere in esame i predetti ricorsi, proprio perché evidentemente sarebbe preclusa un'eventuale nuova decisione che la Giunta dovesse proporre all'Assemblea, in contrasto con i criteri contenuti nel Doc. XVI, n. 2, approvato dalla stessa Assemblea nella seduta del 31 luglio 2019. Vi è quindi una manifesta preclusione che dovrebbe condurre a considerare i ricorsi presentati inammissibili, sia per violazione del principio generale ne bis in idem sia in considerazione del principio specifico di diritto parlamentare (articolo 97, comma 2, del Regolamento del Senato), per cui sono irricevibili "proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento".
Tuttavia proprio la novità e la complessità della questione hanno fatto sì che - a quanto è stato dato apprendere in via informale - sarebbero già stati presentati ricorsi davanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione nei riguardi del Senato della Repubblica, con riferimento alla decisione de qua.
A questo punto appare ragionevole - pur nell'ambito delle premesse dubitative circa la stessa ricevibilità dei due ricorsi espresse in precedenza - attendere l'esito del giudizio della Corte costituzionale, che non potrà non avere un'incidenza diretta sulla legittimità o meno - in caso di mancanza di candidati non eletti in una circoscrizione - di proclamazioni in altre circoscrizioni, residualmente ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e dell'articolo 84 del d.P.R. del 31 marzo 1957, n. 361.
Sulla base di queste argomentazioni propone alla Giunta di sospendere l'esame dei due ricorsi presentati con riferimento alla proclamazione della senatrice Pavanelli nella regione Umbria, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale adita in sede di conflitto di attribuzione sulla questione del seggio non assegnato nella regione Sicilia.
La Giunta conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Regione Emilia Romagna
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 settembre 2018 e proseguito nelle sedute del 18 ottobre, 27 novembre, 11 e 19 dicembre 2018, del 15, 23 e 30 gennaio, 7 febbraio, 5 marzo, 9 e 17 aprile, 5, 16 e 26 giugno 2019, nella seduta pubblica del 16 luglio 2019 e nella seduta del 23 luglio 2019.