Legislatura 18ª - Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - Resoconto sommario n. 46 del 08/01/2020
Azioni disponibili
GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020
46ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,10.
AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE
(Doc. IV-bis, n. 2) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore
(Seguito dell'esame e rinvio)
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 dicembre 2019.
Il Presidente relatore GASPARRI (FI-BP) ricorda preliminarmente che il calendario dei lavori della Giunta in ordine all'esame del documento in titolo, definito dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si articolerà nelle sedute di domani alle ore 8.30, lunedì 13 gennaio alle ore 17, martedì 14 gennaio alle ore 20 ed infine nella seduta di lunedì 20 gennaio, ore 17, nella quale è stato programmato il voto finale sulla proposta del relatore.
Fa poi presente che l'illustrazione della proposta del relatore sarà effettuata nella seduta di domani.
La senatrice EVANGELISTA (M5S) fa presente che domattina alcuni senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle saranno impossibilitati a partecipare alla seduta per concomitanti missioni istituzionali.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) chiede al Presidente di chiarire se i senatori assenti in una delle prossime sedute della Giunta abbiano o meno delle preclusioni rispetto alla possibilità di partecipare al voto finale.
Il PRESIDENTE precisa, con riferimento all'intervento del senatore Pillon, che le uniche preclusioni previste dai regolamenti riguardano i casi di contestazione delle elezioni, evidenziando che in materia di immunità tali limiti regolamentari non sussistono.
Relativamente all'intervento della senatrice Evangelista, precisa che nella seduta di domani non si procederà a votazione, ribadendo che la stessa è prevista per il giorno 20 gennaio prossimo.
I senatori GRASSO (Misto-LeU) e GIARRUSSO (M5S) chiedono di poter svolgere il proprio intervento in discussione generale nella seduta del giorno 20 gennaio, atteso che nelle sedute precedenti sono impossibilitati a svolgerlo in quanto impegnati in una concomitante missione negli Stati Uniti della Commissione antimafia.
Il PRESIDENTE fa presente che si consentirà eccezionalmente di intervenire nella giornata del 20 gennaio ai senatori Grasso e Giarrusso, impegnati nei giorni precedenti in missioni istituzionali della Commissione antimafia.
Il senatore BONIFAZI (IV-PSI) sottolinea l'esigenza di ripercorrere l'iter procedurale seguito nel caso della Diciotti.
Il PRESIDENTE chiarisce che la procedura che è stata svolta in ordine al documento in titolo sarà analoga a quella seguita per il caso Diciotti, atteso che il regolamento disciplina specificamente le autorizzazioni a procedere in questione.
Il senatore URRARO (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'esigenza che nella giornata odierna si possa intervenire nel dibattito relativo alla vicenda Gregoretti solo in via preliminare, evidenziando che la discussione generale potrà svolgersi dopo la proposta del relatore.
Il PRESIDENTE sottolinea che la discussione generale potrà avere inizio solo dopo l'illustrazione della proposta del relatore. Nella seduta odierna tuttavia è possibile che i senatori possano intervenire sugli atti relativi al documento in titolo in via preliminare, senza che tali interventi precludano la possibilità per gli stessi di prendere nuovamente la parola quando la discussione generale sarà formalmente iniziata.
Il senatore DE FALCO (Misto) interviene fin d'ora nel dibattito, evidenziando che la vicenda della nave Gregoretti presenta analogie con quella della nave Diciotti, sottolineando tuttavia delle differenze a suo avviso consistenti tra tali due fattispecie. In entrambi i casi la vicenda ha riguardato una nave militare, aventi a bordo persone soccorse in mare e in quanto tali rivestenti la qualità di naufraghi.
Quanto alle differenze tra le due predette vicende, il senatore De Falco rileva che nel caso della nave Gregoretti era nel frattempo sopravvenuta l'entrata in vigore del decreto "sicurezza bis", che all'articolo 1 circoscrive la facoltà di interdizione del Ministro dell'interno alle sole navi diverse da quelle militari.
Rileva poi che l'inizio delle due vicende in questione presenta talune differenze, in quanto nel caso della Diciotti c'era stata una diatriba tra Italia e Malta, mentre nel caso della nave Gregoretti tale elemento non è ravvisabile.
Il senatore De Falco si sofferma poi sulle differenze tecnico-nautiche tra la nave Diciotti e la nave Gregoretti, evidenziando che le strutture logistiche della Gregoretti non sono idonee ad accogliere a bordo persone per un lasso di tempo consistente. Tale nave può essere usata solo per operazioni di soccorso e per il trasferimento a terra dei naufraghi in tempi il più possibile brevi, atteso che il mare costituisce comunque un'insidia per la sicurezza di tali persone. Le attività di soccorso di una nave sono finalizzate a condurre a terra, in un luogo sicuro, i naufraghi, come stabilito dalla Convenzione SAR.
Un'altra differenza, a giudizio dell'oratore importante, riguarda la condivisione della gestione della vicenda, ravvisabile solo nel caso della Diciotti, per il quale il Presidente Conte e i ministri Di Maio e Toninelli condivisero la responsabilità delle scelte operate dal ministro Salvini. Nel caso della Gregoretti tale elemento non è presente e conseguentemente non è ravvisabile alcun modulo condiviso rispetto a tali scelte, operate a livello personale dal ministro Salvini, senza alcun coinvolgimento collegiale del Governo. Il Governo, precisa il senatore De Falco, può agire esclusivamente con atti formali del Consiglio dei Ministri, che nel caso della Gregoretti non sono ravvisabili.
Dopo aver ribadito la rilevanza delle differenze tra la vicenda Diciotti e la vicenda Gregoretti, il senatore De Falco ritiene, relativamente al documento in titolo, che la richiesta di autorizzazione a procedere dell'autorità giudiziaria debba essere accolta.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) evidenzia che la Convenzione MSC distingue i profili inerenti il salvataggio di naufraghi da quelli inerenti al diritto d'ingresso degli stessi nel territorio di uno Stato. Tali due aspetti devono essere distinti anche perché diversamente argomentando basterebbe che un soggetto affondasse volontariamente la propria imbarcazione nelle acque territoriali di uno Stato per acquisire il diritto di ingresso nel territorio dello stesso. Tale ricostruzione ipotetica sarebbe assurda e paradossale ed altresì si porrebbe in contrasto con la predetta Convenzione, che distingue in modo chiaro tali due fattispecie.
Evidenzia poi che con riferimento alla vicenda di cui al documento in titolo, il tempo trascorso è stato giustificato esclusivamente da motivi tecnici ed in particolare dall'esigenza di portare a termine le interlocuzioni in ambito europeo, relativamente al ricollocamento dei migranti a bordo della nave.
Il senatore Pillon ravvisa una differenza tra il caso Diciotti e il caso Gregoretti relativa alle modalità operative della richiesta di POS, sottolineando che nella vicenda relativa al documento in titolo il comandante della nave - che, peraltro, con decisione autonoma aveva optato per il trasferimento dell'imbarcazione al porto di Augusta - non aveva fatto alcuna richiesta di POS.
Rileva poi che nel caso della Gregoretti, la decisione fu pienamente collegiale e condivisa dai vari Ministri, come emerge in maniera palese ed evidente dalla dichiarazione delle stampa resa in quei giorni dal ministro Bonafede, che comprova in maniera inequivocabile la condivisione in seno all'Esecutivo delle scelte operate dal ministro Salvini.
L'oratore conclude il proprio intervento sottolineando l'esigenza di evitare che l'autorità giudiziaria possa sindacare scelte politiche, prospettando l'opportunità che venga respinta la richiesta di autorizzazione di cui al documento in titolo.
Il senatore DE FALCO (Misto) precisa brevemente che il comandante della Gregoretti non ha richiesto il POS in quanto tale istanza è stata formulata dal comando generale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.
IMMUNITA' PARLAMENTARI
(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Stefano Candiani per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)
(Rinvio del seguito dell'esame)
La Giunta ha ripreso l'esame iniziato nella seduta del 19 dicembre 2019.
Il PRESIDENTE fa presente che il termine per la presentazione di memorie scritte da parte del senatore Candiani scadrà nella giornata del 20 gennaio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
VERIFICA DEI POTERI
Il PRESIDENTE richiama i componenti della Giunta sulla delicatezza e rilevanza delle questioni relative alla verifica dei poteri inserite all'ordine del giorno dell'odierna seduta, ricordando che ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento per la verifica dei poteri il giudizio di convalida si completa di norma entro 18 mesi. Poiché tale termine scade nel mese di gennaio, è sua ferma intenzione osservare pienamente la norma regolamentare, invitando i relatori delle rispettive regioni ad avanzare proposte conclusive in modo che la Giunta possa discuterne e pervenire ad una deliberazione.
A tale riguardo, precisa che vi sono questioni che implicano accertamenti di tipo numerico sugli esiti elettorali e questioni che, invece, attengono alla interpretazione delle norme elettorali, come ad esempio quelle della compensazione tra seggi eccedentari e deficitari. In particolare, a seconda della soluzione che si intende adottare su tale specifico punto, potrebbero innescarsi effetti sull'attuale composizione del Senato, a causa di una diversa assegnazione dei seggi.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, rinnova l'auspicio affinché la Giunta possa definire nel più breve tempo possibile le questioni richiamate, nel rispetto di coloro che hanno presentato ricorsi elettorali e che attendono una risposta e nell'adempimento di un preciso dovere di ordine istituzionale che incombe su tutta la Giunta.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU) interviene incidentalmente per dichiararsi fin da ora pronto a discutere sulle questioni di ordine interpretativo cui ha fatto cenno il Presidente. In particolare, si riserva di esprimere in merito le proprie valutazioni nell'ambito di ciascuna regione investita da tale problema, fermo restando che nella regione Campania è in corso l'attività di un Comitato istruttorio, di cui fa parte, chiamato in primo luogo a effettuare accertamenti sui verbali e sulle schede.
Regione Campania
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 dicembre 2018 e proseguito nelle sedute del 5 marzo, 9 e 17 aprile, 5 e 13 giugno e 11 settembre 2019.
Il relatore MALAN (FIBP-UDC) aggiorna la Giunta sullo stato dei lavori del Comitato di cui è coordinatore, Comitato che peraltro è convocato al termine di questa seduta. L'istruttoria si è concentrata sull'esame dei verbali di sezioni elettorali in cui sono state riscontrate incongruenze ed anomalie, nonché sulla verifica delle schede valide di alcune sezioni. Confida che in tempi brevi il Comitato possa completare questa fase rimettendo alla Giunta le proprie valutazioni.
Tiene inoltre a ricordare che nell'ambito della regione Campania è stata avanzata attraverso un ricorso elettorale anche la questione della esatta interpretazione delle norme che disciplinano la compensazione dei seggi eccedentari e deficitari. A tale proposito ricorda che nel 2006 la Giunta fu chiamata ad affrontare un problema di interpretazione delle norme elettorali che riguardava più regioni: in tale occasione si decise di affrontare il tema in termini generali per pervenire all'adozione di un criterio uniforme ed omogeneo. Tale percorso procedurale potrebbe pertanto essere seguito anche in tale fattispecie.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU) ribadisce quanto ha avuto modo di rilevare già in precedenti occasioni circa la necessità che il Comitato istituito per la regione Campania possa concludere rapidamente l'attività istruttoria che si è concentrata su evidenti errori materiali presenti nei verbali di sezione che hanno comportato una revisione rispetto ai dati di proclamazione da parte degli uffici elettorali regionali.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) ricorda che aveva nutrito serie riserve circa l'istituzione di un Comitato per la revisione dei verbali nella regione Campania dal momento che occorreva definire pregiudizialmente un'altra questione di natura interpretativa che non implicava alcun tipo di accertamento. Peraltro, nel corso dell'attività del Comitato, si è reso necessario richiedere le schede valide di alcune determinate sezioni, salvo poi scoprire che per alcune di esse non sono più recuperabili le suddette schede, in quanto destinate alla distruzione. A suo avviso, questo elemento pregiudica la possibilità che il Comitato possa effettuare un accertamento esaustivo. Per tale ragione fin dal 4 novembre 2019 non ha più partecipato ai lavori di tale organo dal quale dichiara oggi formalmente di dimettersi.
Il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, avverte che l'esame proseguirà in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Regione Piemonte
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 gennaio 2019.
La relatrice GINETTI (IV-PSI) evidenzia che le questioni poste dai ricorsi elettorali presentati nella regione Piemonte investono il tema della compensazione tra seggi eccedentari e deficitari che richiede un criterio generale di uniforme applicazione per tutte le regioni coinvolte su tale tema. Pertanto, si dichiara fin da ora disponibile ad una discussione di carattere generale che, anche partendo da una disamina dei singoli casi prospettati, possa consentire alla Giunta di adottare un criterio uniforme ed omogeneo.
Il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, avverte che l'esame proseguirà in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Regione Puglia
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 dicembre 2018 e proseguito nelle sedute del 15 gennaio, 9 e 17 aprile, 5 e 13 giugno 2019.
Il relatore PILLON (L-SP-PSd'Az) ribadisce che per quanto concerne il tema della compensazione tra seggi eccedentari e deficitari occorra una valutazione unitaria da parte della Giunta, partendo dai singoli casi in concreto prospettati nei ricorsi elettorali presentati sul punto. Tuttavia, fino a questo momento non si è reso possibile tale discussione nell'ambito delle varie regioni interessate perché anche per una di esse - la Campania - sono tuttora in corso accertamenti istruttori.
Il PRESIDENTE, nel rilevare che per la questione dei seggi eccedentari e deficitari sembra profilarsi per questa come per altre regioni interessate l'esigenza di una discussione unitaria che consenta di individuare un criterio interpretativo uniforme, avverte che l'esame proseguirà in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Regione Toscana
Il PRESIDENTE fa presente che la senatrice Riccardi è assente per gravi motivi personali.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Regione Sardegna
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 gennaio 2019.
Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) sottolinea di essere pronto a svolgere la propria relazione, anche per evidenziare che il ricorso elettorale a suo tempo presentato risulta di fatto superato poiché la ricorrente Lunesu nel frattempo è stata proclamata senatrice.
Tuttavia ritiene doveroso prospettare alla Giunta una circostanza che ebbe modo di rimarcare fin dall'avvio della verifica delle elezioni: l'affidamento dell'incarico di relatore in una regione nella quale è stato presentato un ricorso elettorale che lo ha visto come senatore potenzialmente controinteressato. Invita pertanto la Giunta a riflettere su tale profilo.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) ringrazia il relatore per la sensibilità dimostrata e rileva che le questioni sottese al ricorso elettorale - che a questo punto potrebbe non essere più preso in considerazione - prospettano in linea teorica un'interpretazione delle norme del vigente sistema elettorale che potrebbe riguardare anche altre regioni.
Il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, avverte che l'esame proseguirà in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Regione Sicilia
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 settembre 2018 e proseguito nelle sedute del 10 ottobre, 20 e 27 novembre, 11 dicembre 2018, del 15 gennaio, 9 aprile, 5, 13 e 26 giugno 2019.
Il relatore URRARO (L-SP-PSd'Az) ricorda preliminarmente che l'Assemblea del Senato nella seduta del 31 luglio 2019 ha approvato la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio non assegnato in Sicilia (Doc. XVI, n. 2) e conseguentemente è stata proclamata eletta nella regione Umbria la senatrice Emma Pavanelli.
Ribadisce inoltre quanto già riferito alla Giunta nella seduta del 25 settembre 2018 e dà quindi conto dei controlli effettuati dagli uffici e delle rettifiche apportate ai risultati di proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale.
Tali rettifiche non hanno comportato variazioni nell'attribuzione dei nove seggi uninominali spettanti alla regione e pertanto risultano confermati i senatori proclamati eletti in sede uninominale.
Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni: allo stato e nelle more della verifica del calcolo effettuato dall'Ufficio elettorale Centrale Nazionale risulta altresì confermata l'attribuzione dei 15 seggi proporzionali effettuata dall'Ufficio elettorale regionale.
La Giunta conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Regione Umbria
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 11 dicembre 2018.
Il relatore CRUCIOLI (M5S), dopo aver ricordato quanto già comunicato alla Giunta nella seduta dell'11 dicembre 2018, riferisce in merito ai ricorsi elettorali riguardanti la proclamazione della senatrice Emma Pavanelli nella regione Umbria.
Un primo ricorso elettorale, pervenuto il 19 agosto 2019, è stato presentato dall'avvocato Ricciardi e dalla signora Galgano, entrambi elettori del Senato nella circoscrizione Umbria, avverso la proclamazione della senatrice Pavanelli ed avverso una serie di atti antecedenti e presupposti, quali l'approvazione da parte della Giunta nella seduta del 26 giugno scorso della relazione del senatore Urraro per la regione Sicilia, poi trasfusa nel Doc. XVI, n.2, approvato dal Senato nella seduta del 31 luglio scorso, nonché della relazione per l'attribuzione nella regione Umbria del seggio non assegnato nella regione Sicilia, approvata dalla Giunta sempre il 31 luglio 2019.
I ricorrenti sostengono che la verifica dei poteri, prevista dall'articolo 66 della Costituzione, attiene ad un "giudizio sui titoli di ammissione" spettante alle Camere in regime di autodichia e non può estendersi anche alla proclamazione che invece compete all'Ufficio elettorale. In particolare, si osserva nel ricorso che la competenza spetterebbe, secondo la trasposizione del regime elettorale della Camera al Senato utilizzata per l'attribuzione del seggio non assegnato nella regione Sicilia, all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione e non ad altri organismi: né all'Ufficio elettorale regionale poiché non conosce i dati elettorali degli altri Uffici regionali né al Senato che, in assenza di una graduatoria nazionale già consolidata ed asseverata dall'Ufficio centrale nazionale, non può in via arbitraria attrarre in autodichia le proclamazioni. In sostanza, i ricorrenti lamentano che l'autodichia riconosciuta dall'articolo 66 della Costituzione sussiste unicamente per giudicare "i titoli di ammissione dei suoi componenti", titoli di cui la signora Pavanelli è priva in quanto non proclamata da un Ufficio elettorale regionale o nazionale, ai quali la legge elettorale affida tale compito.
Nel ricorso si prospetta altresì la violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, perché viene alterato il rapporto tra popolazione e numero dei senatori, di cui l'Umbria aveva già beneficiato con l'elezione di sette senatori secondo il numero predeterminato dalla legge: in tal senso, i ricorrenti lamentano che il voto non è più uguale e personale perché gli elettori umbri pesano più di tutti gli altri ed allo stesso tempo eleggono un senatore scelto non con i loro voti, ma grazie a quelli degli elettori siciliani. Inoltre, con lo slittamento dei seggi da una regione all'altra non ci si candida in condizione di uguaglianza in violazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione.
Per tali ragioni, i ricorrenti chiedono che sia deliberata la contestazione dell'elezione della senatrice Pavanelli in ragione dell'erronea attribuzione nella circoscrizione regionale Umbria del seggio ottenuto dalla lista MoVimento 5 Stelle nel collegio plurinominale Sicilia 2 ed il conseguente annullamento della sua elezione. In via subordinata, nel caso in cui la Giunta ritenga legittima la traslazione del seggio fuori la regione Sicilia, si chiede di escludere i candidati della stessa lista in regioni come l'Umbria che beneficiano di un numero di senatori minimo fissato dall'articolo 57, terzo comma della Costituzione, in deroga al successivo comma quarto.
Un ulteriore ricorso, inviato il 13 agosto 2019, è stato presentato dall'avvocato Alicata, candidato nella lista Forza Italia nel collegio plurinominale Sicilia 2, il quale contesta l'attribuzione nella regione Umbria del seggio risultato non assegnato nella regione Sicilia, richiamando in primo luogo l'articolo 57 della Costituzione che sancisce che l'elezione del Senato avvenga a base regionale; da questo principio, ad avviso del ricorrente, discende che il legislatore ha coerentemente escluso, nel caso di esaurimento di candidati disponibili da parte di una lista, l'applicazione del procedimento adottato per l'elezione della Camera dei deputati. Infatti, secondo il ricorso, la legge elettorale ha espressamente escluso l'applicazione per il Senato dei commi 4, 6 e 7 dell'articolo 84 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
L'illegittimità dell'assegnazione in altra regione del seggio risultato vacante nella regione Sicilia non può, secondo il ricorrente, essere superata nemmeno richiamando l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 che opera un doppio rinvio all'articolo 86 ed all'articolo 84 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Infatti, la ricostruzione ermeneutica adoperata nel Doc. XVI, n. 2, approvato dal Senato, per consentire l'applicazione dell'articolo 84, comma 4, del citato d.P.R. risulterebbe contra legem - essendo esclusa chiaramente dal legislatore - e contra constitutionem, sia perché in violazione del principio dell'elezione del Senato su base regionale sia in violazione dell'articolo 1 della Costituzione perché verrebbe svilita la rappresentanza territoriale della Sicilia ed il voto, in particolare, degli elettori del collegio plurinominale Sicilia 2 i quali si vedrebbero rappresentati da un candidato mai votato in quanto appartenente a liste di altre regioni.
Pertanto, nel ricorso si sostiene che, poiché il seggio in questione non poteva essere assegnato alla lista MoVimento 5 Stelle, in assenza di candidati utilizzabili per via dell'esaurimento di tutti i rimedi residuali previsti dalla legge elettorale, deve essere rispettata la specificità territoriale, mantenendo l'assegnazione del seggio nello stesso collegio plurinominale Sicilia 2 nel quale la lista Forza Italia ha conseguito il più alto resto non utilizzato a livello regionale.
Alla luce di queste considerazioni, nel suddetto ricorso si chiede di annullare la proclamazione della senatrice Pavanelli e di assegnare due seggi - anziché uno - alla lista Forza Italia nel collegio plurinominale Sicilia 2 e, quindi, di procedere alla relativa proclamazione a senatore del ricorrente, avvocato Alicata.
La senatrice controinteressata, Emma Pavanelli, ha prodotto una memoria il 25 settembre scorso, nella quale chiede il rigetto di entrambi i ricorsi in quanto a suo avviso infondati, sostenendo che nel caso in questione occorre seguire il principio del rispetto della sovranità popolare che ha decretato il suo favore per il MoVimento 5 Stelle: pertanto, a suo parere, qualsiasi soluzione che preveda l'assegnazione del seggio ad altre liste, diverse dal MoVimento 5 Stelle, sarebbe in contrasto con la volontà popolare.
Nella fattispecie, la memoria rileva che è condivisibile l'orientamento, adottato dalla Giunta e confermato dal Senato, che ha inteso salvaguardare il principio del plenum dell'Assemblea ed applicare l'articolo 19 del Testo unico per l'elezione del Senato che individua alcuni criteri residuali laddove non sia possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 17-bis dello stesso Testo unico. Tra questi criteri si è adottato quello che prevede di assegnare il seggio nella circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, mediante il doppio rinvio agli articoli 86 e 84, comma 4, del d.P.R. 361 del 1957 (Testo unico per l'elezione della Camera).
Questa soluzione, secondo la senatrice controinteressata, non si pone in contrasto con il principio dell'elezione del Senato a base regionale che è sempre rispettata con le modalità ordinarie di attribuzione dei seggi. Nel caso in esame, tuttavia, si applica il predetto articolo 19 che costituisce una norma di chiusura, finalizzata ad evitare che un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta.
Nel rilevare peraltro che sono prive di fondamento le tesi prospettate dai ricorsi elettorali che riprendono questioni già esaminate e superate nel corso dell'iter parlamentare, la memoria contesta in particolare la tesi di una presunta incompetenza della Giunta poiché il combinato disposto degli articoli 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 ed 86, comma 2, del d.P.R. 361 del 1957 si applica solo successivamente alla proclamazione, compiuta dall'Ufficio elettorale regionale che, infatti, nel proprio verbale ha rilevato correttamente che spetta alla Giunta delle elezioni la competenza esclusiva in relazione alla risoluzione delle controversie riguardanti l'assegnazione dei seggi rimasti vacanti. Del resto, già nella XIV legislatura si pose un problema di attribuzione di seggi rimasti vacanti, senza che nessuno mettesse in dubbio la competenza della Giunta.
Infine, la senatrice Pavanelli contesta la prospettata violazione dell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione per cui il voto non sarebbe più uguale e personale perché gli elettori umbri pesano più di tutti gli altri, ma eleggono un senatore scelto non con i loro voti. Nella memoria si ricorda al riguardo la giurisprudenza costituzionale secondo la quale i voti sono uguali solo nel momento della loro espressione e non è garantita la stessa efficienza nel determinare il risultato elettorale.
Il relatore richiama l'attenzione della Giunta, da un punto di vista procedurale, sull'intera vicenda che ha condotto alla proclamazione della senatrice Pavanelli nella regione Umbria.
Va infatti ricordato che solo in un secondo tempo, vale a dire dopo una decisione dell'Assemblea, la Giunta è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla necessità di individuare il candidato del MoVimento 5 Stelle da proclamare, in esito alla soluzione approvata dall'Assemblea stessa onde sopperire alla mancanza di candidati non eletti in quella lista nella regione Sicilia. Sulla base del criterio della circoscrizione in cui la lista in oggetto abbia riportato la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, è stata individuata la circoscrizione della regione Umbria e pertanto è stata proposta la proclamazione della candidata Pavanelli, prima dei non eletti per la lista MoVimento 5 Stelle nel collegio plurinominale 1 (unico nella regione predetta).
Ricostruita in questi termini la vicenda, sarebbe alquanto problematico prendere in esame i predetti ricorsi, proprio perché evidentemente sarebbe preclusa un'eventuale nuova decisione che la Giunta dovesse proporre all'Assemblea, in contrasto con i criteri contenuti nel Doc. XVI, n. 2, approvato dalla stessa Assemblea nella seduta del 31 luglio 2019. Vi è quindi una manifesta preclusione che dovrebbe condurre a considerare i ricorsi presentati inammissibili, sia per violazione del principio generale ne bis in idem sia in considerazione del principio specifico di diritto parlamentare (articolo 97, comma 2, del Regolamento del Senato), per cui sono irricevibili "proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento".
Tuttavia proprio la novità e la complessità della questione hanno fatto sì che - a quanto è stato dato apprendere in via informale - sarebbero già stati presentati ricorsi davanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione nei riguardi del Senato della Repubblica, con riferimento alla decisione de qua.
A questo punto appare ragionevole - pur nell'ambito delle premesse dubitative circa la stessa ricevibilità dei due ricorsi espresse in precedenza - attendere l'esito del giudizio della Corte costituzionale, che non potrà non avere un'incidenza diretta sulla legittimità o meno - in caso di mancanza di candidati non eletti in una circoscrizione - di proclamazioni in altre circoscrizioni, residualmente ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e dell'articolo 84 del d.P.R. del 31 marzo 1957, n. 361.
Sulla base di queste argomentazioni propone alla Giunta di sospendere l'esame dei due ricorsi presentati con riferimento alla proclamazione della senatrice Pavanelli nella regione Umbria, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale adita in sede di conflitto di attribuzione sulla questione del seggio non assegnato nella regione Sicilia.
La Giunta conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Regione Emilia Romagna
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 settembre 2018 e proseguito nelle sedute del 18 ottobre, 27 novembre, 11 e 19 dicembre 2018, del 15, 23 e 30 gennaio, 7 febbraio, 5 marzo, 9 e 17 aprile, 5, 16 e 26 giugno 2019, nella seduta pubblica del 16 luglio 2019 e nella seduta del 23 luglio 2019.
Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) ricorda che la questione riguarda l'ineleggibilità del senatore Manca prospettata in un esposto presentato dal candidato primo dei non eletti nel collegio plurinominale n. 1 della regione Emilia Romagna. Rileva che da diverso tempo è pronto a riferire alla Giunta su tale tematica, nella convinzione che, alla luce di una normativa in tema di ineleggibilità che risale al 1957, ai diversi sistemi elettorali nel frattempo adottati e tenuto conto altresì delle implicazioni che attualmente si sviluppano nell'amministrazione comunale a seguito delle dimissioni di un sindaco, occorre un'interpretazione evolutiva che consideri anche quanto affermatosi nelle giurisprudenza presso l'altro ramo del Parlamento su casi analoghi. Tali elementi, unitamente alla circostanza che la questione è stata presentata tramite un esposto e non in un ricorso elettorale, lo indurrebbe a prospettare la non presa in considerazione dello stesso esposto.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU) rileva che le questioni di diritto che sono di oggettiva rilevanza - come quella che ha illustrato il relatore - devono essere affrontate dalla Giunta indipendentemente dal fatto che siano contenute in un esposto o in un ricorso tempestivamente presentato. Infatti, tale elemento formale non deve impedire alla Giunta di soffermarsi su tematiche di indubbia valenza.
Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) tiene a precisare che le sue valutazioni preliminari non attengono allo strumento attraverso il quale sono state prospettate alla Giunta i rilievi circa la presunta condizione di ineleggibilità del senatore Manca, dato che l'esposto cui ha fatto riferimento non verrebbe considerato inammissibile, ma non preso in considerazione per argomentazioni di merito che nell'odierna seduta ha ritenuto di anticipare.
Il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, avverte che l'esame proseguirà in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Circoscrizione Estero
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 gennaio 2019 e proseguito nelle sedute del 9 e 17 aprile 2019.
Il correlatore CUCCA (IV-PSI) fa presente che nella giornata odierna è stata depositata dal presentatore di un esposto un'ulteriore memoria integrativa, alquanto articolata, che necessita di essere attentamente valutata. Per tale ragione propone di aggiornare i lavori su tale tematica.
La correlatrice D'ANGELO (M5S) si associa alla richiesta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.