Legislatura 18ª - Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - Resoconto sommario n. 45 del 19/12/2019
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AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE
(Doc. IV-bis, n. 2) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore
(Esame e rinvio)
Il Presidente relatore GASPARRI (FI-BP) fa preliminarmente presente che in data 18 dicembre 2019 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dell'articolo 135-bis del Regolamento, gli atti del procedimento penale n. 3/2019 RG - Sezione reati ministeriali (iscritto al n. 11286/19 R.G.N.R.) pendente nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella qualità di Ministro dell'interno pro tempore all'epoca dei fatti, unitamente alla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, formulata nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Catania (Doc. IV-bis, n. 2).
In estrema sintesi si precisa che il Tribunale dei ministri chiede l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini in ordine al reato di sequestro di persona aggravato ai sensi dell'articolo 605, commi primo, secondo, n. 2 e terzo del codice penale.
Secondo l'ipotesi accusatoria il senatore Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno, abusando dei suoi poteri, avrebbe privato della libertà personale 131 migranti di varie nazionalità a bordo dell'unità navale "B. Gregoretti" della Guardia costiera italiana dalle ore 00,35 del 27 luglio 2019 sino al pomeriggio del successivo 31 luglio 2019.
In particolare, secondo il Tribunale dei ministri, il senatore Salvini, nella sua qualità di Ministro, violando le Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e le correlate norme di attuazione nazionali (Convenzione SAR, Risoluzione MSC 167-78, Direttiva SOP 009/15), non consentendo senza giustificato motivo al competente Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione - costituente articolazione del Ministero dell'interno - di esitare tempestivamente la richiesta di POS (Place of Safety) presentata formalmente da IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center) il 27 luglio 2019, avrebbe bloccato la procedura di sbarco dei migranti, e così avrebbe determinato consapevolmente l'illegittima privazione della libertà personale di questi ultimi, costretti a rimanere in condizioni psico-fisiche critiche a bordo della nave "B. Gregoretti" ormeggiata nel porto di Augusta fino al pomeriggio del 31 luglio, momento in cui veniva autorizzato lo sbarco. Il fatto, secondo il Collegio, sarebbe aggravato dall'essere stato commesso da un pubblico ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età.
Nel ricostruire l'excursus processuale, il Tribunale dei ministri precisa che in data 20 settembre 2019 il Procuratore della Repubblica di Catania, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Siracusa e della successiva attività istruttoria, ha chiesto al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Catania, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989, di disporre l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti del Ministro dell'interno Matteo Salvini "per infondatezza della notizia di reato".
Il Tribunale dei ministri, esaminata la documentazione contenuta nel fascicolo trasmesso dal Procuratore della Repubblica di Catania (composto dagli esiti delle indagini espletate dalla Procura della Repubblica di Siracusa e da quella di Catania) ha proceduto allo svolgimento di ulteriori attività di indagini preliminari, ritenute necessarie ai fini della decisione, previste dall'articolo 8, comma 1, della citata legge costituzionale n. 1 del 1989. Viene precisato che è stato altresì richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire informazioni sull'esistenza di ordini del giorno relativi al caso "Gregoretti" trattati nelle riunioni del Consiglio dei ministri eventualmente tenutesi tra il 25 ed il 31 luglio 2019, acquisendosi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri la risposta in cui si dà atto che, nell'unica riunione tenutasi in data 31 luglio 2019, la questione relativa alla vicenda non figurava all'ordine del giorno e non fu oggetto di trattazione nell'ambito delle questioni "varie ed eventuali" nel citato Consiglio dei ministri, né in altri successivi.
Esaurite le indagini preliminari, il Tribunale riferisce che - dopo aver trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica di Catania per l'acquisizione del suo parere ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 - quest'ultimo ha reiterato l'istanza di archiviazione già avanzata.
Nella relazione inviata al Senato il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Catania, muovendo dalla cronologia degli eventi - nell'ambito della quale vengono segnalate anche le peculiarità della fattispecie in esame rispetto al caso della nave "Diciotti", già oggetto di pronuncia da parte del Senato - ha ritenuto di procedere all'individuazione del quadro normativo di riferimento internazionale e nazionale, alla valutazione della competenza funzionale del Tribunale dei ministri, per concludere, infine, con la valutazione dei singoli elementi che compongono la fattispecie di reato ipotizzato, effettuando anche alcune valutazioni in merito al "carattere politico" della condotta del Ministro ed al relativo sindacato del giudice penale.
Ciò premesso il relatore propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato, nonché dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989, inviti l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni, oppure a produrre documenti e a presentare memorie, entro quindici giorni, riservandosi di formulare la propria proposta conclusiva successivamente all'acquisizione dei predetti elementi.
La Giunta conviene su tale proposta.
Dopo una richiesta di chiarimenti da parte della senatrice STEFANI (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE fornisce una serie di precisazioni, dando altresì conto del calendario delle prossime sedute della Giunta (definito all'unanimità nell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi), che dovrebbe consentire il sostanziale rispetto del termine di trenta giorni, previsto per l'esame in Giunta dal comma 2 dell'articolo 135-bis del Regolamento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.