Legislatura 18ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 146 del 04/12/2019
Azioni disponibili
AFFARI ASSEGNATI
Bozza di riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) (322-bis)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Introduce l'affare assegnato in titolo il relatore D'ALFONSO (PD), il quale, in premessa ricorda i principali contenuti dell'audizione del Ministro dell'economia presso le Commissioni 6a e 14a - che ha toccato e chiarito molteplici aspetti di interconnessione con il dossier relativo al completamento dell'Unione bancaria, con riferimento al Fondo comune di garanzia dei depositi e alla revisione della BRRD (direttiva in materia di risoluzione delle crisi degli enti creditizi) - e delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in Assemblea e del seguente dibattito. Ripercorre quindi l'iter che ha portato al varo del Meccanismo europeo di stabilità nel 2012 e la sua evoluzione nel tempo, fino alla proposta di riforma che è all'attenzione del Parlamento.
Entrando nel merito dell'affare assegnato rileva che un approfondimento, reso possibile anche grazie al ciclo di audizioni che si svolgerà, potrà essere molto utile anche per comprendere il futuro degli spazi di garanzia europei e delle politiche a favore della stabilità economica e finanziaria dei Paesi dell'Unione.
Anticipa quindi alcuni punti che approfondirà successivamente nel corso del suo intervento, anche esprimendo alcuni dubbi e perplessità, che riguardano il ruolo e i poteri del Direttore generale del MES, le due diverse linee di credito, quella condizionale precauzionale e quella soggetta a condizioni rafforzate, e il potere di giudizio, con margini di discrezionalità che sembrerebbero previsti, nella valutazione del quadro macroeconomico e finanziario dei Paesi membri finalizzata al loro sostegno in caso di necessità.
Interviene incidentalmente il PRESIDENTE, che fa notare come il tema del salvataggio degli Stati sovrani rispetto al loro debito pubblico, pur relativo alla stabilità finanziaria, potrebbe rientrare nella competenza di altre Commissioni e che l'argomento di sicuro interesse per la Commissione finanze resta quello del backstop.
Il relatore D'ALFONSO (PD), pur condividendo l'osservazione del Presidente, spiega che, dovendo riferire alla Commissione, aveva pensato di offrire ai colleghi una lettura ad ampio spettro della tematica, anche per stimolare un successivo dibattito che toccasse pure le questioni della riforma dell'assetto e della capacità del sistema di reagire di fronte a una eventuale nuova crisi.
Svolge quindi una approfondita relazione, precisando che il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è una organizzazione istituita nel 2012, sulla base di un Trattato intergovernativo, per fornire assistenza finanziaria ai Paesi dell'eurozona nel caso in cui tale intervento risultasse indispensabile per salvaguardarne la stabilità finanziaria dell'area valutaria complessivamente considerata e dei suoi Stati membri e per questo è stato definito Fondo Salva-Stati. La sua natura intergovernativa è stata messa in discussione a seguito di una proposta della Commissione europea del dicembre 2017, volta a trasformare il MES in un organismo pienamente inserito nel quadro giuridico e istituzionale europeo. La proposta della Commissione non ha, tuttavia, generato un accordo sulla trasformazione del MES in Fondo Monetario Europeo. È invece stato avviato un negoziato che, senza metterne in discussione la natura, ne determinasse un aggiornamento. Tale negoziato ha conosciuto un momento di consolidamento grazie all'Eurogruppo del 13 giugno 2019 e, successivamente, al Vertice euro del 21 giugno, i quali hanno convenuto su un'ipotesi di revisione del Trattato istitutivo del MES.
Il MES è una struttura composta dai Ministri dell'economia e delle finanze dell'eurozona, che formano un consiglio dei governatori, il quale decide di comune accordo, con un diritto di veto che è dunque riconosciuto a tutti i suoi membri. In merito il relatore segnala che sarebbe opportuno chiarire, anche grazie al contribuito del professor Cassese, la natura non privatistica del MES. Nella gestione concreta di queste scelte, entra anche un consiglio di amministratori, nominati dai Ministri e che sono, nella sostanza, i direttori del tesoro dei Paesi che adottano l'euro. Alcune decisioni, fra cui quella di maggiore rilevanza consiste nella nomina del direttore generale del MES, vengono prese con una maggioranza qualificata dell'80 per cento. Questo è un dato che, in base all'assetto proprietario del MES, di cui la Germania detiene il 26,9 per cento delle quote, la Francia il 20,2 per cento e l'Italia 17,7 per cento, pone il nostro Paese in una situazione asimmetrica, rispetto ai due maggiori contributori, con riferimento alla capacità di negoziare una determinata scelta.
L'obiettivo del MES è, dunque, quello di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri (articolo 12 del Trattato). A tal fine, il meccanismo può fornire assistenza finanziaria precauzionale a uno Stato membro sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetto a condizioni rafforzate (articolo 14 del Trattato); concedere assistenza finanziaria a un membro ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di sottoscrivere titoli rappresentativi del capitale di istituzioni finanziarie dello stesso Paese membro (articolo 15); concedere assistenza finanziaria a un membro ricorrendo a prestiti non connessi a uno specifico obiettivo (articolo 16); acquistare titoli di debito degli Stati membri in sede di emissione (articolo 17) e sul mercato secondario (articolo 18).
Le attività del Fondo Salva-Stati hanno determinato dal 2012 interventi di sostegno per un ammontare che sfiora i 300 miliardi di euro, che ha finanziato il bilancio pubblico di Irlanda (17,7 miliardi di euro), Portogallo (26 miliardi di euro), Grecia (202,7 miliardi di euro), Spagna (41,3 miliardi di euro) e Cipro (6,3 miliardi di euro). Si è trattato di una quantità di risorse che nessun altro investitore, operando secondo le ordinarie leggi di mercato, avrebbe messo a disposizione di coloro che ne hanno usufruito, in particolare alla luce dei tassi di interessi contenuti con cui sono state remunerate. D'altra parte, l'erogazione dei fondi è stata subordinata a clausole di "condizionalità" riguardanti le politiche economiche intraprese dagli Stati finanziati, che si sono impegnati a realizzare programmi di risanamento delle loro finanze per ristabilire il loro equilibrio finanziario.
Con la modifica del Trattato istitutivo, oltre a sostenere la stabilità dei Paesi aderenti, il MES fornirebbe un dispositivo di sostegno comune (cosiddetto backstop) al Fondo di risoluzione unico istituito dal Regolamento (UE) n. 806/2014, sotto forma di linea di credito rotativo (nuovo articolo 18A).
L'articolo 3 verrebbe riformulato a partire dalla rubrica, che dal singolare "obiettivo" passerebbe al plurale "obiettivi", anche se già il trattato vigente prevede, all'articolo 15 uno strumento di sostegno al sistema bancario. L'evoluzione riguarderebbe l'integrazione del MES nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare che prestano servizi che comportano l’assunzione di rischi in proprio (Single Resolution Mechanism, SRM), complementare al Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM). In particolare, il nuovo articolo 18A prevederebbe che, se il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) dovesse chiedere l'attivazione del dispositivo di sostegno, il Consiglio dei governatori potrebbe decidere di istituirlo sulla base di una proposta del Direttore generale. Le specifiche modalità e condizioni finanziarie del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico dovrebbero essere specificate in un apposito accordo concluso con il Comitato di risoluzione unico, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio di amministrazione di comune accordo e sottoscritto dal Direttore generale.
Le decisioni sui prestiti e sulle erogazioni al Fondo dovrebbero essere prese dal Consiglio di amministrazione, secondo la regola del comune accordo, sulla base dei criteri identificati in sede di revisione (elencati nel nuovo allegato IV, incluso nel Trattato). Fra tali criteri, figurano il rispetto dei principi di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria, neutralità di bilancio nel medio periodo e di "ultima istanza", per cui al dispositivo di sostegno si può fare ricorso solo nel caso in cui risultino esauriti i mezzi del Fondo di risoluzione unico e il Comitato presenti comunque una capacità di rimborso sufficiente a ripagare integralmente a medio termine i prestiti ottenuti tramite il dispositivo di sostegno. Il fatto che il dispositivo nasca per essere utilizzato solo in momenti di eccezionale gravità è testimoniato anche dal nuovo considerando 15B, in base al quale, di norma, il MES dovrebbe decidere sull'impiego del dispositivo di sostegno entro 12 ore dalla domanda del Comitato, termine che il Direttore generale può eccezionalmente prorogare a 24 ore, in particolare in caso di un'operazione di risoluzione particolarmente complessa, sempre nel rispetto degli obblighi costituzionali nazionali.
Il Fondo di risoluzione unico, strumento di finanziamento dei programmi di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, è alimentato dai contributi di tali società e dovrebbe raggiungere, a regime (2023), una capienza di 60 miliardi di euro, in grado di coprire l'1 per cento dei depositi dell'eurozona. Il MES potrebbe prendere una decisione a maggioranza qualificata (85 per cento dei voti espressi in proporzione alle quote detenute) qualora la Commissione europea e la BCE concludessero che la mancata adozione urgente di una decisione potrebbe minacciare la sostenibilità economica e finanziaria dell'eurozona.
Il backstop potrebbe anche sostituire l'attuale strumento di ricapitalizzazione diretta delle istituzioni finanziarie e consentire un'attuazione più rapida (quindi non entro il 1° gennaio 2024) del percorso previsto per la piena attuazione della disciplina del Fondo, a condizione che siano stati fatti sufficienti progressi nella riduzione dei rischi, da valutare nel 2020. L'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 806/2014 prevede, infatti, che fino al raggiungimento del livello-obiettivo, pari all'1 per cento dei depositi, il Comitato vi faccia ricorso conformemente ai principi basati su una divisione dello stesso in comparti nazionali che corrispondono a ciascuno Stato membro partecipante.
Con riferimento all'assistenza finanziaria precauzionale (ovvero l'apertura di linee di credito a Paesi che ne fanno richiesta), sarebbe introdotta una procedura semplificata per i Paesi in grado di garantire il rispetto di specifici requisiti, indicati nell'allegato III del Trattato modificato.
La linea di credito condizionale precauzionale (Precautionary Conditioned Credit Line, PCCL) sarebbe limitata ai Paesi in grado di soddisfare una serie di criteri che, a differenza di quanto previsto dal regime vigente, vengono individuati in dettaglio. Per i Paesi ammissibili, la condizionalità si tradurrebbe nella necessità di firmare una lettera di intenti (e non di condividere un protocollo d'intesa) con la quale essi si impegnerebbero a continuare a soddisfare tali criteri (il cui rispetto dovrebbe essere valutato almeno ogni sei mesi). Alla Commissione europea sarebbe affidato il compito di valutare se le intenzioni politiche contenute nella lettera di intenti sono pienamente coerenti con il diritto dell'UE.
La linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (Enhanced Conditions Credit Line, ECCL), invece, sarebbe aperta ai membri del MES che non sono ammissibili alla PCCL a causa della non conformità rispetto ai suddetti criteri di ammissibilità, purché la loro situazione economica e finanziaria rimanga comunque forte e presenti un debito pubblico considerato sostenibile. Per tali Paesi, l'accesso alla ECCL e agli altri strumenti di sostegno si tradurrebbe nella necessità di firmare un protocollo d'intesa (memorandum of understanding, MoU). Pertanto, mentre la PCCL si baserebbe sulla definizione sostanzialmente non discrezionale e prevedibile della condizionalità, lasciando allo Stato membro la definizione unilaterale degli interventi da porre in essere (per garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità alla linea di credito), per la risoluzione della crisi alla base della richiesta di supporto, la ECCL e gli altri strumenti di sostegno si fonderebbero sulla negoziazione della condizionalità, da graduare in ragione dell'intensità dell'intervento, con una sostanziale partecipazione della Commissione, del MES e della BCE alla definizione degli interventi da realizzare ai fini della risoluzione della crisi.
Con la modifica del Trattato istitutivo, verrebbe poi ridefinito il riparto di competenze fra i soggetti chiamati a garantire l'attuazione del Trattato. In particolare, una posizione comune dovrebbe stabilire le nuove modalità di cooperazione tra il MES e la Commissione europea nell'ambito dei programmi di assistenza finanziaria, nel pieno rispetto del quadro giuridico dell'UE. Nella preparazione dell'assistenza finanziaria, la Commissione dovrebbe assicurare la coerenza fra le misure adottate e il quadro di coordinamento della politica economica europea, lavorando sulla base delle proprie previsioni di crescita e delle ulteriori stime effettuate, mentre il MES dovrebbe valutare, nella prospettiva del creditore, le potenzialità di accesso al mercato da parte degli Stati membri e i relativi rischi. Nel caso in cui la collaborazione non dovesse portare a una posizione comune, alla Commissione europea spetterebbe la valutazione generale sulla sostenibilità del debito pubblico mentre al MES quella della capacità di rimborso del prestito da parte dello Stato membro interessato.
Il nuovo considerando 15A precisa anche che il MES non dovrebbe essere usato per coordinare le politiche economiche tra i suoi membri, mentre il considerando 17 conferma il testo vigente per cui, in merito alle controversie fra parti contraenti, o tra dette parti e il MES, relative all'interpretazione e applicazione del Trattato, sarà competente la Corte di Giustizia dell'Unione europea. Per quanto riguarda la negoziazione della condizionalità e il successivo monitoraggio, che il Trattato in vigore riserva alla Commissione europea, quest'ultima e il MES dovrebbero definire la loro collaborazione in un protocollo d'intesa, preservando il ruolo e le prerogative istituzionali derivanti dai trattati.
Con la riforma dell'articolo 3 del Trattato verrebbe specificato che, ove necessario per prepararsi internamente a poter svolgere adeguatamente e con tempestività i compiti attribuitigli dal Trattato, il MES può seguire e valutare la situazione macroeconomica e finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico, e analizzare le informazioni e i dati pertinenti. A tal fine, il direttore generale del MES dovrebbe collaborare con la Commissione europea e la BCE per assicurare totale coerenza con il quadro di coordinamento delle politiche economiche stabilito dal TFUE.
Il MES e la Commissione europea, in collaborazione con la BCE, avrebbero il compito di monitorare e valutare il quadro macroeconomico e la situazione finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico. Tale attività si svolgerebbe in via preventiva, indipendentemente da richieste di sostegno e ad a uso esclusivamente interno, per mettere poi il MES nelle condizioni di rispondere tempestivamente alle eventuali richieste o comunque successivamente alla formale presentazione di una richiesta di supporto finanziario. In quest'ultimo caso, verrebbe specificato che la valutazione è effettuata su basi metodologiche trasparenti e prevedibili, pur consentendo un margine sufficiente di discrezionalità nel giudizio, coinvolgendo, se opportuno e possibile, il FMI.
Con la riforma dell'articolo 12 del Trattato, sarebbero modificate le clausole d'azione collettiva con l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022, per i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno, anche delle clausole d'azione collettiva con approvazione a maggioranza unica (single limb CACs). In generale, le clausole d'azione collettiva consentono a una maggioranza qualificata di creditori di imporre la ristrutturazione del debito a tutti i creditori. Le clausole con approvazione a maggioranza unica consentono di prendere una decisione contestuale per tutte le serie di un dato titolo, senza la necessità di votare per ogni singola serie emessa. Per tale ragione, in presenza di un creditore in possesso della necessaria maggioranza rispetto agli altri detentori del debito pubblico di uno Stato membro, tali modifiche potrebbero consentire una semplificazione delle procedure di ristrutturazione del debito.
Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'esauriente relazione e la descrizione delle proposte di modifica del Trattato, esprime il rammarico per la mancata discussione parlamentare sul tema, che si sarebbe potuta svolgere più o meno un anno fa.
Il senatore DI NICOLA (M5S) contesta polemicamente al Presidente di non aver promosso tale discussione o quanto meno di non aver informato i senatori di quanto appreso nel corso dei vari incontri sul tema.
Replica il PRESIDENTE, che ricorda il dettato del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 234 del 2012, secondo il quale il Governo è tenuto a informare i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. Precisa inoltre che solo il Governo stesso poteva essere a conoscenza di quanto deciso nella riunione dell'Eurogruppo del novembre 2018.
Apre quindi la discussione.
La senatrice BOTTICI (M5S), considerata l'estrema complessità della materia, si riserva di intervenire a conclusione del ciclo di audizioni informali previsto.
Si associa il senatore DE BERTOLDI (FdI), che tuttavia intende esprimere alcune considerazioni e richieste di chiarimento al relatore nell'immediatezza, soprattutto con riferimento al ruolo del MES, nella valutazione generale sulla sostenibilità del debito pubblico, e del Direttore generale, rispetto al Consiglio di amministrazione e al Consiglio dei governatori.
Manifesta quindi perplessità per l'estrema farraginosità del testo di riforma, che lascia spazio ad un eccessivo potere interpretativo, facendo sorgere il sospetto che sia stato predisposto al fine di favorire uno Stato a discapito di altri. Ricorda quindi il proprio orientamento di europeista, che implica tuttavia un ruolo paritario di tutti gli Stati, l'esatto opposto di quanto previsto dalla riforma in discussione, che sembrerebbe rispondere alle esigenze di un Paese che ha bisogno di fondi pubblici per salvare le proprie banche. Più nello specifico, ricorda la contrarietà all'impiego in passato delle risorse del Fondo interbancario per sostenere le banche italiane e segnala, invece, i vantaggi che deriverebbero dall'applicazione del Trattato, così come rivisto, per la Germania e le banche tedesche, le cui difficoltà sono segnalate da tutti gli analisti economico-finanziari.
Il senatore BUCCARELLA (Misto) chiede chiarimenti al relatore con riferimento alla modifica dell'articolo 12 del Trattato, che ha particolare rilevanza per il tema della ristrutturazione del debito e la sua definizione operativa e che sembrerebbe evitare il pericolo che un singolo creditore possa esercitare un veto sull'eventuale ristrutturazione. Sempre sul tema, ricorda che il Ministro, nel corso della sua audizione di fronte alle Commissioni 6a e 14a riunite, ha precisato che la revisione del Trattato istitutivo del MES prevede comunque una discrezionalità da parte della governance e che la bocciatura della proposta che stabiliva che un eventuale intervento del MES avesse come condizione automatica a monte la ristrutturazione del debito è stata merito del Governo italiano, che si è molto battuto sul punto.
Interviene il senatore PEROSINO (FI-BP), che critica l'attuale assetto dell'Unione europea, che vede una forte contrapposizione tra i Paesi del Nord e quelli del Sud dell'Europa, a vantaggio dei primi. Denuncia peraltro che l'Italia è un contributore netto dell'Unione senza tuttavia averne un corrispondente ritorno in termini di finanziamenti, cui oltretutto difficilmente riesce ad accedere, e dovendo altresì subire la forte concorrenza commerciale dei Paesi dell'Est, a cui l'Unione destina ingenti risorse.
Chiede quindi provocatoriamente come funzioni la Banca centrale europea, come si finanzi il quantitative easing e se esista un debito europeo.
Esprime quindi stupore per il comportamento del Parlamento italiano, che nel 2012 ratificò i Trattati europei sul Fiscal Compact e sul Meccanismo europeo di stabilità (MES), a suo giudizio causa essi stessi di instabilità finanziaria.
Ritiene che il Governo abbia commesso un errore nel non approfondire la proposta di riforma in discussione e che non si debbano sottovalutare le voci critiche emerse nel corso delle audizioni alla Camera dei deputati. Contesta dunque la bozza di riforma del Trattato, manifestando peraltro grandi perplessità sui poteri attribuiti al Direttore generale del MES, e si dice sicuro che l'Italia, al contrario di altri Paesi, non ne trarrà alcun beneficio.
In conclusione, dopo aver sottolineato che gli interessi negativi mettono in ginocchio i conti del settore bancario con ripercussioni occupazionali gravi sul numero dei suoi occupati, invita il Governo a rinegoziare il testo - assicurando in tal caso il sostegno della propria parte politica - al fine di tutelare gli interessi del Paese.
Il PRESIDENTE sottopone ai componenti della Commissione l'opportunità di rinviare la discussione al termine delle audizioni, in relazione alle numerose richieste di intervento in discussione generale.
Il senatore LANNUTTI (M5S) condivide la proposta del Presidente, ma chiede la possibilità di sottoporre alla Commissione un tema che potrebbe rappresentare uno spunto di riflessione.
Il PRESIDENTE chiarisce le motivazioni della propria proposta.
Il senatore LANNUTTI (M5S) ritiene che, in termini generali, la riflessione debba riguardare i principi e i valori della società moderna, il neoliberismo e le società di big data, con il loro potere di controllo sui cittadini.
A suo parere i modelli da seguire sono due: da un lato quello dell'egemonia tedesca e dell'uso dello spread, dall'altro quello di una rivendicazione del ruolo dell'Italia, che resta comunque la seconda manifattura europea e registra alcuni indicatori economici di tutto rispetto.
Ricorda che Trump è sottoposto al meccanismo dell'impeachment, mentre i centrotrenta "cleptocrati" del MES godono di speciali immunità e tra i fondatori dell'Unione ci sono Paesi che possono essere considerati dei paradisi fiscali. La stessa Unione impone però all'Italia regole severissime. Cita quindi alcuni dati economici riguardanti la Germania, in recessione tecnica dal settembre scorso e le cui banche presentano indici di rischio per la presenza di ingentissimi contratti derivati in una condizione di tassi negativi imposti dalla BCE per sconfiggere una inflazione inesistente.
Considera quindi indispensabile una riapertura della discussione sulla riforma di modifica del Trattato, che già nel 2012 aveva definito un mostro giuridico e per la cui ratifica aveva votato contro, in dissenso dal Gruppo.
In conclusione, si riserva di comunicare le proposte di audizione.
Il senatore MARINO (IV-PSI) lamenta una eccessiva politicizzazione del dibattito, che sembrerebbe tradire l'intento concordato di attribuire una veste di natura esclusivamente tecnica all'esame dell'affare assegnato in titolo. A suo parere, infatti, una discussione nella quale si ripetesse quanto già detto in Aula nel dibattito successivo alle comunicazioni del Presidente del Consiglio e in sede di Commissioni 6a e 14a in occasione dell'audizione del Ministro dell'economia sarebbe poco utile. Al contrario, dopo aver proceduto al ciclo di audizioni e ai necessari approfondimenti, un esame tecnico nella fase ascendente potrebbe permettere al Parlamento di incidere nei processi.
Replica il PRESIDENTE, che ricorda l'indicazione di attenersi agli aspetti di competenza della Commissione, riconoscendo tuttavia come la relazione introduttiva di ampio respiro, non potesse non offrire molti spunti di intervento ai senatori presenti.
Quanto all'aspetto del contributo alla fase ascendente rileva che ormai una risoluzione della Commissione sull'affare assegnato non sarebbe tempestiva visto che il Ministro sarà alla riunione dell'Ecofin domani. Al contrario, su altri temi, come la BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) e l'EDIS (European Deposit Insurance Scheme), propende per una fase istruttoria in grado di fornire gli elementi per deliberare in tempi adeguati a garantire maggiore efficacia deliberativa più utile per il futuro.
In conclusione, ribadisce il sollecito ai Gruppi di trasmettere al più presto le richieste di audizione, cercando possibilmente di individuare soggetti che non siano giù stati auditi sullo stesso tema alla Camera dei deputati.
Il senatore MARINO (IV-PSI) fa notare che una audizione del governatore della Banca d'Italia anche in Senato sarebbe comunque opportuna.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 12,25.