Legislatura 18ª - Commissioni 10° e 11° riunite - Resoconto sommario n. 5 del 15/10/2019
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1476
Art. 1
1.100/1
Toffanin, Floris, Tiraboschi, Paroli
Al emendamento 1.100, capoverso «Articolo 1», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a) sopprimere il punto 1);
b) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-ter), aggiungere la seguente:
«d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente»;
c) al comma 1, lettera c), al capoverso «Art. 47-quater»:
1) al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «e gli accordi di cui all'articolo 2 comma 2, lettera d-quater)»;
2) al comma 1, dopo le parole: «dell'organizzazione del committente» aggiungere le seguenti: «, nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.»;
d) al capoverso «articolo 47-quinquies», al comma 2, dopo le parole: «L'esclusione dalla piattaforma» sopprimere le seguenti: «e le riduzioni delle occasioni di lavoro»; conseguentemente sostituire la parola: «ascrivibili» con la seguente: «ascrivibile» e le parole: «sono vietate» con la seguente: «è vietata»;
e) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c) e le modifiche all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotte dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
1.100/2
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, alla lettera a) eliminare il punto 1);
b) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-ter), aggiungere:
«d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente.»;
c) al capoverso «articolo 47-quater», al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «e gli accordi di cui all'articolo 2 comma 2, lettera d-quater)»;
d) al capoverso «articolo 47-quater», al comma 1, dopo le parole: «dell'organizzazione del committente» aggiungere le seguenti: «nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.»;
e) al capoverso «articolo 47-quinquies», al comma 2, dopo le parole: «L'esclusione dalla piattaforma» eliminare le seguenti: «o le riduzioni delle occasioni di lavoro»; conseguentemente sostituire la parola: «ascrivibili» con «ascrivibile» e le parole: «sono vietate» con «è vietata»;
f) al capoverso «articolo 47-octies», sostituire il comma 2 con il seguente:
«Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c) e le modifiche all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotte dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
1.100/3
All'emendamento 1.100, all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) comma 1:
1) alla lettera a) eliminare il punto 1);
2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-ter), aggiungere:
«d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente»»;
3) alla lettera c), capoverso «articolo 47-quater», comma 1, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «e gli accordi di cui all'articolo 2 comma 2, lettera d-quater)» e dopo le parole: «dell'organizzazione del committente» aggiungere le seguenti: «nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.»;
4) alla lettera c), capoverso «articolo 47-quinquies», comma 2, dopo le parole: «L'esclusione dalla piattaforma» eliminare le seguenti: «o le riduzioni delle occasioni di lavoro» e sostituire la parola: «ascrivibili» con «ascrivibile» e le parole: «sono vietate» con «è vietata»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c) e le modifiche all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotte dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
1.100/4
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, alla lettera a) eliminare il punto 1).
1.100/5
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo lettera d-ter), aggiungere la seguente:
«d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente».
1.100/6
All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1.», comma 1, alla lettera a), dopo il numero 2) aggiungere infine il seguente:
«2-bis) al comma 2, lettera a) dopo la parola: ''collettivi'' sopprimere la parola: ''nazionali''».
1.100/7
All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-bis.», comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «dell'articolo 2 e del presente Capo».
1.100/8
All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-quater», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: «contratti» con la seguente: «accordi»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. In difetto della stipula degli accordi di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate.».
1.100/9
All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-quater», ai commi 1 e 2, sostituire la parola: «contratti» con la seguente: «accordi».
1.100/10
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 47-quater.», al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «e gli accordi di cui all'articolo 2 comma 2, lettera d-quater)».
1.100/11
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 47-quater.», al comma 1, dopo le parole: «dell'organizzazione del committente» aggiungere le seguenti: «nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.».
1.100/12
All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, lettera c), al capoverso «Art. 47-quater», al comma 2, dopo le parole: «articolo 47-bis», eliminare la parola: «non».
1.100/13
All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-quater.», sopprimere il comma 3.
1.100/14
All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, comma 1, lettera c) capoverso «Art. 47-quinquies» comma 2, sopprimere le parole: «e le riduzioni delle occasioni di lavoro».
Conseguentemente sostituire la parola: «ascrivibili» con: «ascrivibile» e le parole: «sono vietate» con: «è vietata».
1.100/15
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 47-quinquies», al comma 2, dopo le parole: «L'esclusione dalla piattaforma» eliminare le seguenti: «le riduzioni delle occasioni di lavoro».
Conseguentemente sostituire la parola: «ascrivibili» con: «ascrivibile» e le parole: «sono vietate» con: «è vietata».
1.100/16
All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, lettera c), al capoverso «Art. 47-septies», al comma 1, dopo le parole: «alla misura del limite minimo di retribuzione», la parola: «giornaliera» è sostituita con la seguente: «oraria», e le parole: «rapportata ai giorni» sono sostituite con le seguenti: «rapportata alle ore».
1.100/17
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
All'emendamento 1.100, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c) e le modifiche all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotte dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
1.100/18
All'emendamento 1.100, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
1.100/18 (testo 2)
Fedeli, Ferrari, Parente, Laus
All'emendamento 1.100, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
1.100/19
All'emendamento 1.100, all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 362 è sostituito dal seguente:
''362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
d) la validità delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.'';
b) dopo il comma 362 è inserito il seguente:
''362-bis. Al fine di armonizzare i termini di scadenza delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1º gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020.''.»
1.100
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo la parola: ''esclusivamente'' è sostituita dalla seguente: ''prevalentemente'' e le parole: ''anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro'' sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.'';
b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
Art. 2-bis.
(Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata)
1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.'';
c) dopo il Capo V è inserito il seguente:
Capo V-bis.
TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI
Art. 47-bis.
(Scopo, oggetto e ambito di applicazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
Art. 47-ter.
(Forma contrattuale e informazioni)
1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.
2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 e il lavoratore ha diritto a una indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
3. La violazione del comma 1 è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.
Art. 47-quater.
(Compenso)
1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.
2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 47-quinquies.
(Divieto di discriminazione)
1. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella posta a tutela della libertà e dignità del lavoratore prevista per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.
2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.
Art. 47-sexies.
(Protezione dei dati personali)
1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 47-septies.
(Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 47-octies.
(Osservatorio)
1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente Capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.''».
2. L'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3
3.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Comunicazioni obbligatorie)
1. L'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 è sostituito dal seguente: ''4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle Regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza"».
Art. 4
4.3 (Testo corretto)
Laforgia, De Petris, Nugnes, Errani, Grasso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. ANPAL Servizi SpA è autorizzata ad avviare le procedure per la stabilizzazione del personale precario già impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione in forza al 28 gennaio 2019, nonché dei lavoratori con contratti a tempo determinato scaduti dal mese di luglio 2018 e non già stabilizzati perché alla suddetta scadenza non era in vigore il regime transitorio di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.»
Art. 5
5.0.1 (testo 2)
Romano, Matrisciano, Nocerino, Guidolin, Campagna, Anastasi, Puglia, Angrisani, Moronese, L'Abbate, Giannuzzi, Di Girolamo, Trentacoste
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 150 unità a decorrere dall'anno 2021. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
5.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Internalizzazione del Contact Center Multicanale dell'INPS)
1. In considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogarsi in favore dell'utenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla società Italia Previdenza - Società italiana di servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni (SISPI SpA), interamente partecipata dall'INPS, sono altresì affidate le attività di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni interne e unionali in materia di in house providing alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività.
2. La società di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi SpA.
3. In fase di prima attuazione, il Presidente dell'INPS con propria determinazione provvede alla modificazione dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché al rinnovo degli organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla società di cui al comma 1 è preposto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.
4. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, è data facoltà alla società di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze similari maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 3, gli organi sociali in carica limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere urgente e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione.
6. La società può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS.
7. La società continua a svolgere le attività che già costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Art. 6
6.0.3 (Testo corretto)
Ricciardi, Nocerino, Guidolin, Campagna, Anastasi, Angrisani, Floridia, Di Girolamo, De Lucia, Moronese, La Mura, Matrisciano
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Armonizzazione dei termini di scadenza di graduatorie di pubblici concorsi)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 362 è sostituito dal seguente:
''362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
d) la validità delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria'';
b) dopo il comma 362 è inserito il seguente:
''362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1º gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020''».
Art. 10
10.1 (Testo corretto)
Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 1 milione di euro» con le seguenti: «nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» e le parole: «area di crisi industriale complessa di Isernia» con le seguenti: «area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell'indotto».
Conseguentemente:
- al comma 2, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «1,5 milioni» e le parole: «l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «quanto ad 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto ad euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
- sostituire la rubrica con la seguente: «(Area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Boiano)».
10.100
Il Relatore
Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
10.0.2 (Testo corretto)
Croatti, Anastasi, Puglia, Campagna, Paragone, Angrisani, Fede, Di Girolamo, Trentacoste
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Aree di crisi del settore agroalimentare
nelle Regioni colpite dal sisma del Centro Italia)
1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore agroalimentare nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Centro Italia, è riconosciuto un contributo per la realizzazione di recinzioni atte a contenere la fauna impiegata per la produzione di alimenti di qualità, allo stato brado o semibrado e per le coltivazioni di cereali, legumi, ortaggi e frutti per i mercati solidali.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto del1e risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.».
10.0.6 (Testo corretto)
Ortis, Campagna, Corrado, Ricciardi, De Lucia, Romano, Donno, Mantero, Vanin, Nocerino, Matrisciano, Moronese, Anastasi, L'Abbate, Angrisani, La Mura, Trentacoste, Russo, Fede, Dell'Olio
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in favore delle Regioni in cui sono presenti aree di crisi industriale complessa)
1. Le Regioni in cui sono presenti aree di crisi industriale complessa sono autorizzate all'utilizzo degli eventuali residui dei fondi a loro già assegnati per il pagamento dei trattamenti di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.».
Art. 11
11.1 (Testo corretto)
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia ed incrementando l'offerta di lavoro, all'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525» sono inserite le seguenti: «e al personale addetto agli impianti di trasporto a fune e alla gestione delle piste da sci,».
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
11.0.18 (Testo corretto)
Matrisciano, Anastasi, Puglia, Campagna, Angrisani, Nocerino, Moronese, Giannuzzi, Trentacoste, Di Girolamo, Auddino, L'Abbate, Romagnoli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale)
1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
11.0.100/1
Verducci, Grimani, Errani, Ginetti, Fede, Coltorti
All'emendamento 11.0.100, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 48, comma 13, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire le parole: ''entro il 15 ottobre 2019'' con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2019'' e sopprimere il seguente periodo: '', con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019''.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e in materia di proroga dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi a seguito del sisma del 2016».
11.0.100/2
All'emendamento 11.0.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 361 è abrogato».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche».
11.0.100
Il Relatore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 253 è sostituito dal seguente:
''253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le Regioni e le Province autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'INPS a seguito della verifica della disponibilità finanziaria di cui al primo periodo''.».
Art. 13
13.0.1 (Testo corretto)
Anastasi, Lanzi, Paragone, Puglia, Vaccaro, Angrisani, Campagna
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili)
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''fra il 20 e l'80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''fra il 10 e il 50 per cento'' e le parole: ''ridotte di un terzo'' sono sostituite da: ''ridotte della metà.'';
b) al comma 3-quater, le parole: ''del 30 per cento della tariffa incentivante'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 10 per cento della tariffa incentivante'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti'';
c) al comma 4-bis, le parole: ''del 20 per cento della tariffa incentivante'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 10 per cento della tariffa incentivante'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti''.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1, si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.».
Art. 14
14.0.3 (Testo corretto)
Moronese, Ferrazzi, Comincini, Nugnes, Campagna, L'Abbate, Quarto, La Mura, Ortolani, Mantero, Floridia, Pavanelli, Assuntela Messina, Mirabelli, Anastasi, Angrisani, Granato, Romano, Giannuzzi, Trentacoste, Martelli, Castellone, Bottici, Auddino, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Lanzi, Croatti, Dessì, Botto, Di Micco, Vaccaro, Crucioli, Nocerino, Lucidi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Cessazione qualifica di rifiuto)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:
''a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici''.
2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269''.
3. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
''3-bis. Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.
3-ter. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlla, a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o l'Agenzia regionale della protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale trovano applicazione gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'Autorità competente. L'Autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.
3-quinquies. Decorsi 180 giorni dalla comunicazione all'Autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter, e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis, si intende assolta con la sola comunicazione al registro''.
4. Le Autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare cinque unità di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto legislativo rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal precedente periodo, determina la sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.
8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis, parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero per le quali è in corso un procedimento di rinnovo ovvero che risultino scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro 120 giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7 nei termini e con le modalità ivi previste.
9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le Autorità competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei confronti dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale, nel termine di centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore della presente disposizione.
10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Art. 15
15.15 (Testo corretto)
Lucidi, Anastasi, Angrisani, Campagna
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All'articolo 49-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni del Centro Italia in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo 11. Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dalla data di deliberazione dello stato di emergenza, emanata ai sensi dell'articolo 24 del Codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al termine della durata del medesimo.'';
b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e disposizioni in materia di agevolazioni per le microimprese e le piccole e medie imprese''».
Conseguentemente alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 47 del», con la seguente: «al».