Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 106 del 08/10/2019

IN SEDE REFERENTE 

 

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS.  -  Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura  

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri.  -  Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente  

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI.  -  Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(Esame congiunto e rinvio) 

 

     La relatrice MAIORINO (M5S)  illustra i disegni di legge in titolo, ricordando in primo luogo che la tutela dell'ambiente è parte integrante dell'ordinamento dell'Unione europea: è infatti oggetto di disposizioni specifiche del Trattato sul funzionamento nonché dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali. È altresì parte integrante dell'ordinamento internazionale, attraverso protocolli e convenzioni sottoscritti anche dall'Italia.

A livello interno, un'ampia legislazione ambientale, strettamente connessa al diritto dell'Unione europea, che ora include anche un codice dell'ambiente, ha dato vita a un vero e proprio "diritto dell'ambiente". L'esistenza di un diritto all'ambiente, peraltro è consolidata da tempo nella coscienza pubblica, nella prassi e nell'ordinamento, così come a livello giurisprudenziale: la Corte di cassazione, già con la sentenza n. 5172 del 6 ottobre 1979, collegando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 32 della Costituzione, aveva precisato che ciascun uomo, essendo titolare di diritti inviolabili, sia come singolo, sia come membro delle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, ha un diritto fondamentale alla salute non solo in quanto singolo, ma anche come membro delle comunità che frequenta e ha quindi diritto all'ambiente salubre. Tale diritto è stato inoltre riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 210 del 1987 e n. 641 del 1987.

Con la riforma del Titolo V, l'ambiente ha fatto il suo ingresso nel testo della Costituzione: all'articolo 117, le materie della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono state riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ancorché - secondo la giurisprudenza della Corte - l'ambiente sia assurto a valore costituzionalmente protetto, manca tuttora un riconoscimento integrale della protezione dell'ambiente tra i principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica. I disegni di legge in esame intendono perciò introdurre nell'ordinamento un riconoscimento che è insieme programma di azione, in linea con quanto già proclamato in numerosi Paesi e con l'evoluzione della tutela ambientale elaborata in sede europea e internazionale.

I tre disegni di legge costituzionale all'esame intervengono sull'articolo 9 della Costituzione. Il disegno di legge n. 83, d'iniziativa della senatrice De Petris, è volto a riconoscere la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi come diritto fondamentale della persona e della comunità e a promuovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Il disegno di legge costituzionale n.212, anch'esso a prima firma della senatrice De Petris, prevede, rispetto al precedente, un ulteriore comma aggiuntivo all'articolo 9 della Costituzione, al fine di sancire il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, disponendo che la Repubblica promuova e garantisca loro la vita, la salute ed un'esistenza compatibile con le caratteristiche etologiche. La norma prevede inoltre che, così come per la materia ambientale, la competenza in tal senso sia attribuita esclusivamente allo Stato, integrando l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale n. 1203, d'iniziativa del senatore Perilli, modifica l'articolo 9 della Costituzione aggiungendo un terzo comma del seguente tenore: «La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni». In tal modo, si costituzionalizza il principio di solidarietà íntergenerazionale, in armonia con la naturale e inevitabile tensione verso il futuro che caratterizza l'ordinamento. Tale scelta consente di sviluppare in modo più adeguato il valore solidaristico già contenuto all'interno dei principi fondamentali della Costituzione e di confermare, al contempo, la necessità per il legislatore di farsi carico delle generazioni future. Del resto, l'espresso richiamo all'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, disciplinato dal comma 1, dell'articolo 117 della Costituzione, consente poi di recepire quanto previsto nei dei Trattati. Il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione sancisce infatti che il godimento di tali diritti «fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future».

 

Il senatore PERILLI (M5S) chiede se non sia opportuno prevedere un Comitato ristretto per la definizione di un testo unificato.

 

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno svolgere innanzitutto un ciclo di audizioni informali.

 

Il PRESIDENTE ritiene preferibile svolgere le audizioni, prima di assegnare eventualmente a un Comitato ristretto il compito di predisporre un testo unificato.

Propone quindi di fissare per le ore 15 di venerdì 11 ottobre il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.