Legislatura 18ª - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 5 del 01/08/2019
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IN SEDE DELIBERANTE
(1187) ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 8.200, 9.100 e 10.100 dei relatori, pubblicati in allegato.
Avverte, inoltre, che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla soppressione dell'articolo 10, e sugli emendamenti.
La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az), alla luce del parere non ostativo della Commissione bilancio anche sugli articoli 8 e 9 del disegno di legge, ritira gli emendamenti 8.200 e 9.100, con cui si proponeva di sopprimere gli articoli citati. Infatti, vi era la possibilità che tali disposizioni richiedessero una istruttoria più approfondita, che però avrebbe prolungato i lavori, con il rischio di uno slittamento dell'approvazione del disegno di legge alla ripresa dopo la pausa estiva.
Il senatore MALAN (FI-BP) segnala l'esigenza di una più corretta definizione delle strutture destinate ad accogliere i minori, in quanto, secondo la formulazione dell'articolo 1, l'indagine della Commissione sembrerebbe riguardare solo le attività connesse alle comunità di tipo familiare. Queste, tuttavia, sulla base dei dati in suo possesso, costituiscono solo il 5 per cento delle strutture in cui sono inseriti minori per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Il PRESIDENTE non ravvisa difficoltà di ordine interpretativo della norma, posto che all'articolo 3, comma 1, lettera b), si fa riferimento alla verifica dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti, sia per le strutture di tipo familiare sia per le comunità di accoglienza dei minori.
La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) assicura che l'indagine della Commissione d'inchiesta riguarderà tutte le strutture destinate all'accoglienza di minori.
Il senatore CUCCA (PD) osserva che all'articolo 1 si definisce l'ambito di operatività della Commissione, per cui sarebbe preferibile precisare che l'inchiesta riguarda le attività delle comunità di tipo familiare e le strutture di accoglienza dei minori, come previsto all'articolo 3. In ogni caso, ai fini di interpretazione della norma potrebbe ritenersi sufficiente il dibattito svolto nei lavori preparatori su tale questione.
Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) ritiene che, proprio perché la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 enuclea in modo più preciso le tipologie di strutture su cui indagherà la Commissione, sarebbe preferibile utilizzare la medesima definizione anche all'articolo 1 e nel titolo del disegno di legge.
Il PRESIDENTE sospende brevemente i lavori per approfondire la questione sollevata dal senatore Malan.
La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 13,50.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) fa presente che non è sua intenzione ostacolare una rapida approvazione del disegno di legge. Tuttavia, ritiene che possa crearsi successivamente un problema di interpretazione anche circa l'ambito applicativo dell'articolo 8, che pure fa riferimento alle sole comunità di tipo familiare: trattandosi di norma sulla incompatibilità, e perciò di stretta interpretazione, non potrà applicarsi a chi opera in comunità di accoglienza diverse dalle case famiglia, riducendone la portata.
Il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento 3.100 dei relatori soccorra nell'interpretazione della norma, introducendo una definizione onnicomprensiva delle strutture sottoposte a indagine. Infatti, nell'integrare la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, a proposito dei compiti della Commissione d'inchiesta, la proposta di modifica precisa che l'obiettivo dell'indagine è verificare lo stato e l'andamento degli affidatari nonché le condizioni degli affidati in generale.
Pertanto, l'osservazione del senatore Malan appare superata.
Quanto al rilievo del senatore Caliendo, fa notare che la questione è stata risolta dalla riformulazione dell'emendamento 8.100.
Si passa quindi all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.
Accertato il prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato all'unanimità.
Si passa all'articolo 2 e al relativo emendamento.
La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ricorda che l'emendamento 2.100 recepisce un'istanza emersa nel corso del dibattito, proponendo la soppressione del comma 2 dell'articolo 2.
Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole.
Posto ai voti, l'emendamento 2.100 è approvato.
È quindi posto ai voti e approvato all'unanimità l'articolo 2, nel testo modificato.
Si passa all'articolo 3 e ai relativi emendamenti.
La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ricorda che anche gli emendamenti 3.100, 3.200 e 3.300 sono volti a recepire alcune delle istanze rappresentate nel dibattito. In particolare, ribadisce che con l'emendamento 3.100 si precisa l'ambito di operatività dell'attività di indagine, estesa a tutte le strutture che accolgono minori.
Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole sugli emendamenti in esame.
A seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 3.100, 3.200 e 3.300 sono approvati.
È quindi posto ai voti e approvato all'unanimità l'articolo 3, nel testo modificato.
Sono posti separatamente ai voti e approvati all'unanimità gli articoli 4, 5, 6 e 7, sui quali non sono stati presentati emendamenti.
Si passa all'articolo 8 e al relativo emendamento.
Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.100 (testo 2).
Posto ai voti, l'emendamento 8.100 è approvato.
È quindi posto ai voti e approvato all'unanimità l'articolo 8, nel testo modificato.
Si passa all'articolo 9 e al relativo emendamento.
Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole sull'emendamento 9.200.
Posto ai voti, l'emendamento 9.200 è approvato.
È quindi posto ai voti e approvato all'unanimità l'articolo 9, nel testo modificato.
Si passa all'articolo 10.
Essendo stato presentato un unico emendamento soppressivo, è posto ai voti il mantenimento dell'articolo, che è respinto all'unanimità. L'articolo 10 risulta pertanto soppresso.
Si procede quindi alla votazione finale.
La Commissione approva all'unanimità il testo del disegno di legge, con autorizzazione al coordinamento formale del testo.