Legislatura 18ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 56 del 25/06/2019

 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019

56ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VALLARDI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.     

 

            La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REDIGENTE 

 

(728) VALLARDI ed altri.  -  Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Seguito e conclusione della discussione) 

 

            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

 

     Il presidente VALLARDI avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni di alcuni emendamenti del Relatore: 1.100 (testo 2), 1.7 (testo 3), 3.2 (testo 3), 4.3 (testo 3), 10.1 (testo 3), 10.0.100 (testo 2) (pubblicate in allegato).

Conseguentemente, i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.7 (testo 2)/1, 1.300/1, 3.2 (testo 2)/1, 3.2 (testo 2)/2, 10.2 (testo 2)/1 e 10.1 (testo 2)/2 si intendono riferiti ai nuovi testi dei suddetti emendamenti, in quanto compatibili.

Ricorda poi che, avendo la Commissione acquisito tutti i prescritti pareri delle Commissioni consultive, è ora nelle condizioni di procedere alla votazione degli emendamenti. Cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

 

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge in esame, esprime parere favorevole sulle proposte 1.1, 1.2, 1.100 (testo 2), 1.7 (testo 3), 1.200 e 1.300. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.9 e 1.300/1, mentre invita al ritiro delle proposte 1.100/1, 1.100/2, 1.5, 1.6, 1.7 (testo 2)/1, 1.8, 1.10, 1.11 e 1.12, in quanto assorbiti dalle ultime riformulazioni degli emendamenti del relatore.

 

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

 

Il senatore SERAFINI (FI-BP) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso in ordine alla proposta 1.3 del senatore Berutti.

 

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd'Az) osserva che la valutazione negativa, su questo come su altri emendamenti del senatore Berutti, miranti a inserire le attività degli artigiani tra quelle delle piccole produzioni agroalimentari locali, è motivata dall'esigenza di non ampliare eccessivamente il perimetro di tali produzioni, con il rischio di snaturare la finalità del disegno di legge. Se infatti alcuni tipi di produzioni artigianali (ad esempio la fabbricazione di oggetti di vimini o altre fibre naturali) potrebbero in astratto rientrare nel novero delle produzioni agricole, si tratta però di attività molto diverse.

 

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione pone quindi in votazione gli identici emendamenti 1.1 e 1.2, che sono approvati.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

 

I senatori DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) e TARICCO (PD) ritirano rispettivamente i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

 

Viene poi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100 (testo 2).

 

Conseguentemente risultano assorbite le proposte 1.5 e 1.6.

 

Avendo il senatore TARICCO (PD) ritirato la proposta 1.7 (testo 2)/1, è posto in votazione e approvato l'emendamento 1.7 (testo 3).

 

Dopo che l'emendamento 1.8 è stato dichiarato assorbito, viene messa in votazione e respinta la proposta 1.9.

 

L'emendamento 1.200 è quindi messo ai voti e approvato. Conseguentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

 

Dopo che il senatore MOLLAME (M5S) ha ritirato l'emendamento 1.300/1, si procede alla votazione dell'emendamento 1.300, che risulta approvato.

 

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1, come modificato.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4 (identico al 2.5), 2.6, 2.7, 2.8 (identico al 2.9) e 2.10. Esprime invece parere contrario sulla proposta 2.2.

 

Il sottosegretario MANZATO si pronuncia in senso conforme al relatore.

 

Con successive, separate votazioni, è quindi approvato l'emendamento 2.1 e respinto l'emendamento 2.2, mentre sono approvati gli emendamenti 2.3, 2.4 (identico al 2.5), 2.6, 2.7, 2.8 (identico al 2.9) e 2.10.

 

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) invita al ritiro dell'emendamento 3.1, in quanto assorbito dall'emendamento 3.2 (testo 2) del relatore, mentre esprime parere contrario sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 3.2 (testo 2)/2, nonché parere favorevole sugli emendamenti 3.2 (testo 3) e 3.3.

 

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

 

Il senatore TARICCO (PD) ritira l'emendamento 3.1.

 

Con successive, distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.2 (testo 2)/1 e 3.2 (testo 2)/2, nonché approvati gli emendamenti 3.2 (testo 3) e 3.3.

 

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

 

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) esprime parere favorevole sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.3 (testo 3) e 4.6 (testo 2). Si esprime poi in senso contrario sull'emendamento 4.2, mentre invita al ritiro degli emendamenti 4.4 e 4.5, in quanto ricompresi come contenuto nell'emendamento 4.3 (testo 3) del relatore.

 

In esito a distinto scrutinio, è poi approvato l'emendamento 4.1 (testo 2), respinto l'emendamento 4.2 e approvato l'emendamento 4.3 (testo 3).

 

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 4.4 e 4.5.

 

Posto in votazione, è infine approvato l'emendamento 4.6 (testo 2).

 

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 4, come modificato.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) si pronuncia in senso contrario sulla proposta 5.1 e in senso favorevole sull'emendamento 5.2 (testo 2).

 

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

 

Con separate votazioni, è quindi respinto l'emendamento 5.1 e approvato il 5.2 (testo 2).

 

Viene poi posto in votazione e approvato l'articolo 5, come modificato.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

 

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) formula parere contrario sull'emendamento 6.100/1 e favorevole sull'emendamento 6.100.

 

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

 

Con distinte votazioni è respinto l'emendamento 6.100/1 e approvato l'emendamento 6.100.

 

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 6, come modificato.

 

Viene successivamente posto in votazione e approvato l'articolo 7, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

 

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene quindi messo ai voti e approvato l'emendamento 7.0.1 (testo 2).

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

 

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) esprime parere favorevole sulle proposte 8.1, 8.2 e 8.3.

 

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

 

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

 

Viene infine posto in votazione e approvato l'articolo 8, come modificato.

 

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 9.

 

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 9.100.

 

Viene poi posto in votazione e approvato l'articolo 9, come modificato.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

 

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) si esprime in senso favorevole sull'emendamento 10.1 (testo 3) e invita al ritiro degli emendamenti 10.1 (testo 2)/1, 10.1 (testo 2)/2, mentre si pronuncia in senso contrario sulle proposte 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8, evidenziando che il contenuto di gran parte degli emendamenti è stato ripreso con la nuova formulazione dell'emendamento 10.1 (testo 3) del relatore.

 

Il senatore TARICCO (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira la proposta 10.1 (testo 2)/1. Sottolinea l'importanza della disposizione ivi contenuta, ripresa nella nuova formulazione della proposta 10.1 (testo 3) che è stata concordata con il relatore.

Con questa disposizione si è infatti previsto che, nel futuro decreto ministeriale che stabilirà le linee guida generali per i prodotti PPL (piccole produzioni agroalimentari locali), si indichino anche, per ciascuna categoria di prodotti, i quantitativi massimi ammissibili al regime delle PPL, in modo da garantire un quadro regolatorio omogeneo a livello nazionale, lasciando poi libere le singole regioni di definire i quantitativi specifici nel proprio territorio. Ricorda che il decreto viene adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e che, con la nuova formulazione prevista nell'emendamento 10.1 (testo 3), il decreto stabilirà anche le modalità per integrare le tipologie dei prodotti PPL, su eventuale richiesta delle singole regioni.

 

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira a sua volta l'emendamento 10.1 (testo 2)/2.

 

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 10.1 (testo 3).

 

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.

 

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 10, come modificato.

 

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 10.

 

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) esprime parere favorevole sulla proposta 10.0.100 (testo 2), invitando al ritiro degli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

 

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

 

La proposta 10.0.100 (testo 2) è messa ai voti e approvata.

 

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

 

Il senatore TARICCO (PD) esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del suddetto emendamento 10.0.100 (testo 2), in quanto rappresenta una soluzione adeguata al problema, posto fin da subito dalla sua parte politica, della necessità di introdurre sanzioni contro le violazioni e gli abusi in materia di piccole produzioni locali, al fine di garantire la qualità e l'immagine dei prodotti.

 

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 11.

 

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è messo ai voti e approvato l'emendamento 11.100.

 

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 11, come modificato.

 

Essendo stato precedentemente dichiarato inammissibile l'emendamento 11.0.1, viene infine posto in votazione e approvato l'articolo 12, sul quale non sono stati presentanti emendamenti.

 

Non essendovi richieste di interventi in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 728, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

 

Il presidente VALLARDI rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità, così come diverse delle precedenti votazioni su emendamenti e articoli. Esprime quindi la propria soddisfazione per il positivo completamento dell'iter in Commissione, ringraziando il sottosegretario Manzato e tutti i colleghi per il  proficuo e costante apporto fornito ai lavori.

 

(810) MOLLAME ed altri.  -  Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo  

(933) BERGESIO ed altri.  -  Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Discussione congiunta e rinvio)

 

     Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatore, riferisce alla Commissione sui  disegni di legge in titolo - assegnati in sede redigente alla 9a Commissione, previ pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali - recanti entrambi disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo. Ciascuno di essi propone una normativa organica per il settore, destinata a sostituire quella attualmente in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 ("Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo").

Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, riprende il lavoro portato avanti dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura, proponendosi di disciplinare le varie fasi della filiera del tartufo, uno dei prodotti più pregiati dell’agricoltura italiana, e di valorizzare in particolare l’attività di ricerca, che può essere essa stessa considerata un patrimonio nazionale da conservare e sostenere.

Il provvedimento si compone di diciotto articoli, raggruppati in quattro capi.

Si sofferma sull’articolo 1 che specifica l’oggetto e le finalità della legge, che detta disposizioni sulle varie fasi della filiera dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, perseguendo tra l’altro la promozione della tutela dell’ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi, nonché il riconoscimento dell’attività di ricerca del tartufo come patrimonio culturale nazionale.

Con l’articolo 2 si individuano le competenze, precisando che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge in esame, nonché ad adottare i piani regionali del tartufo e a coordinare la gestione delle tartufaie nazionali. Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo spetta invece di indicare, con apposito decreto, i contenuti e le modalità di redazione dei piani regionali.

L’articolo 3 contiene le definizioni dei concetti di "raccolta controllata", "tartufaia naturale", "tartufaia controllata", "tartufaia coltivata" e "tartufi coltivati".

Illustra poi l’articolo 4, recente misure generali di tutela, che stabilisce i divieti di danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi. Prevede inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, elaborino la cartografia delle aree tartufigene, un censimento delle tartufaie presenti sul loro territorio e i piani regionali del tartufo.

All’articolo 5 si dettano disposizioni per l’individuazione dei generi e delle specie dei tartufi freschi destinati al consumo, affidando a un decreto del MIPAAFT la redazione dell’apposito elenco, con le caratteristiche micologiche ed organolettiche di ciascuna varietà. È poi vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non incluso nell’elenco e si stabiliscono le modalità per lo svolgimento dell’esame finalizzato all’accertamento delle specie.

L’articolo 6 disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate, che viene affidato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, insieme alle associazioni riconosciute di settore e alle università e agli enti di ricerca. Si prevede infine che la singola tartufaia controllata non possa superare la superficie di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra ciascuna di esse.

Con l’articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti.

L’articolo 8 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l’impianto di nuove tartufaie controllate, i quali possono usufruire delle agevolazioni fiscali e creditizie previste per i singoli conduttori di tartufaie. Sono poi dettate particolari disposizioni per il caso di aziende consorziate aventi fondi contigui oppure operanti in più regioni o province autonome tra loro confinanti.

L’articolo 9 concerne la ricerca e la raccolta dei tartufi, stabilendo che tali attività sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d’acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle regioni e dalle province autonome, mentre nelle tartufaie coltivate o controllate, delimitate dalle apposite tabelle, sono riservate in via esclusiva ai titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti e consorziati. La norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e la raccolta nonché le pratiche vietate.

Per quanto riguarda l’articolo 10, sottolinea l'importanza dello stesso, che regola l’abilitazione a praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi, che si consegue con il rilascio di un apposito tesserino di idoneità, della validità di sette anni, previo superamento di un esame regionale. Sono esentati dall’esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. I raccoglitori debbono avere un’età minima di sedici anni e le autorizzazioni rilasciate hanno valore su tutto il territorio nazionale, previo pagamento delle imposte stabilite da ciascuna delle regioni, o delle province autonome, in cui si intende praticare la raccolta. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti obblighi.

L’articolo 11 detta disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto. A tal fine, il raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della giornata di raccolta su un’apposita scheda, allegando copia del tesserino, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte. La norma specifica le modalità per l’invio annuale della scheda alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché per l’elaborazione e la pubblicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati nazionale gestita dal MIPAAFT.

L’articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede un calendario unico nazionale, con gli orari e le modalità di raccolta e di vigilanza per le varie specie e generi di tartufo, stabilito con decreto del MIPAAFT, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. È vietata ogni forma di commercio di tartufi freschi italiani nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

L’articolo 13 interviene sulla disciplina fiscale applicabile al settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi, per il quale si propongono agevolazioni in materia di imposte sui redditi, di regime contabile e di IVA. In proposito, il Presidente relatore segnala che le disposizioni contenute nell’articolo sono state introdotte nella legislazione vigente con l’articolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Precisamente, è prevista un’imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell’IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale (fino a 7.000 euro di corrispettivi annui), delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi), nonché di piante officinali spontanee. Sono poi introdotte semplificazioni contabili per gli acquirenti e i cessionari dei suddetti, nonché l’esonero dal versamento dell’IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili per i loro raccoglitori occasionali. Infine, viene ridotta dal 10 al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.

L’articolo 14 detta disposizioni in materia di vigilanza e controlli. La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e le aziende sanitarie locali controllano invece la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L’articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto nonché l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L’articolo 16 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire una tassa di concessione regionale per il rilascio dell’abilitazione alle attività di ricerca e raccolta di tartufi, i cui introiti sono utilizzati per almeno il 50 per cento per gli interventi previsti dai piani regionali del tartufo. La tassa non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di cui siano titolari, conduttori o consorziati.

L’articolo 17 prevede l’adeguamento delle normative regionali sui tartufi, da parte delle regioni e delle province autonome, entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

Infine, l’articolo 18 dispone l’abrogazione dell’attuale legge n. 752 del 1985.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 933, di iniziativa del senatore Bergesio e altri, il quale indica espressamente nella relazione illustrativa, tra le sue finalità, proprio l’abrogazione della citata legge n. 752 del 1985. Si ritiene infatti che tale legge, pur avendo avuto molti meriti, sia ormai superata, in quanto inadeguata per affrontare la domanda internazionale del tartufo e dei suoi prodotti e in contrasto con la normativa europea vigente. Si pone inoltre un’esigenza di semplificazione strutturale del settore e di condivisione degli iter autorizzativi, per agevolare i controlli e meglio tutelare il patrimonio tartufigeno nazionale, arrestando il calo della produzione spontanea e sostenendo il tartufo e i prodotti derivati, eccellenza della cultura gastronomica nazionale e importante risorsa economica.

Il disegno di legge in esame è suddiviso in sette capi e ventisette articoli.

Evidenzia che l’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione della legge, che disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione, la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo, l’attività vivaistica di produzione e la vendita delle piante micorrizate, la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale, i controlli e le sanzioni nonché le disposizioni finanziarie. Si sottolinea la finalità di tutela del patrimonio tartufigeno nazionale da parte di tutti gli attori della filiera, riconoscendone il valore culturale, socioeconomico e ambientale, e si precisa che l’attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale, rinviando alle regioni e alle province autonome la disciplina delle varie attività, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal provvedimento.

Con l’articolo 2 si forniscono le definizioni dei seguenti concetti: "cerca", "produttore di tartufo", "tartufaio" o "raccoglitore di tartufo", "tartuficoltore o "coltivatore di tartufo", "tartufaia naturale", "tartufaia naturale controllata", "tartufaia coltivata", "tartufi coltivati" e "raccolta controllata".

L’articolo 3 è dedicato al piano nazionale della filiera del tartufo, finalizzato a individuare gli interventi prioritari per il settore, quale strumento programmatico strategico destinato a fornire alle regioni un indirizzo per le misure da inserire nei piani di sviluppo rurale. Il piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerta con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni,

L’articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico del settore del tartufo, che è l’organismo consultivo-tecnico a supporto del MIPAAFT per il settore dei tartufi. È composto da rappresentanti dei Ministeri e degli altri enti pubblici competenti, delle regioni e delle province autonome, delle associazioni di categoria e del mondo universitario, che durano in carica tre anni. Alcuni esperti (fino a cinque) sono assegnati all’Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato, mentre altri (sempre fino a cinque) sono preposti all’Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore.

Particolarmente rilevante l’articolo 5, che definisce l’elenco delle specie e forme che possono essere raccolte e destinate al consumo umano nel territorio nazionale, le cui caratteristiche sono definite con un apposito decreto. Altre specie edibili non presenti nell’elenco possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 16. Si prevede poi l’accertamento delle specie da parte di un operatore munito di tesserino e, in caso di dubbio o contestazione, da parte di una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle normative dell’Unione europea sull’accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

L’articolo 6 riguarda la tutela e gestione degli habitat di produzione naturale del tartufo. Si rinvia a un decreto del MIPAAFT, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di intervento relative alle norme di tutela, alle pratiche di gestione e agli interventi che sono finalizzati a recuperare, migliorare e gestire in modo sostenibile la produttività degli habitat naturali del tartufo.

All’articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l’attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da ogni regione o provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all’articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di raccolta.

Si sofferma poi sull’articolo 8, che definisce il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate da parte di apposite Commissioni di verifica; il MIPAAFT, con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, determina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento, nonché i contenuti minimi dei piani di miglioramento delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell’ambiente tartufigeno.

L’articolo 9 stabilisce il riconoscimento delle tartufaie coltivate, che ha durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce l’iter di riconoscimento e/o revoca delle tartufaie coltivate.

L’articolo 10 consente la possibilità di costituire consorzi e forme aggregative della proprietà tra aziende agricole e forestali per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l’impianto di nuove tartufaie.

L’articolo 11 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano fissino la disciplina della cerca e della raccolta del tartufo nei boschi, nei terreni non coltivati e nei demani e istituiscano un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo che viene aggiornato annualmente. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati dalla cerca e raccolta.

L’articolo 12 stabilisce le norme generali di cerca e raccolta, indicando le modalità consentite e le pratiche vietate.

L’articolo 13 prevede l’abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi: chi vuole praticare tale raccolta deve frequentare un corso e sottoporsi ad un esame per l’accertamento della sua idoneità, predisposti periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, con proprio decreto definisce i contenuti minimi dei corsi di formazione istituiti a livello nazionale e regionale. Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. L’età minima per essere ammessi all’esame è di sedici anni. Il superamento permette di ottenere un tesserino di abilitazione che vale sull’intero territorio nazionale, dura dieci anni e il cui rinnovo è subordinato alla partecipazione ad apposite giornate di aggiornamento.

L’articolo 14 specifica i requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare. Si stabilisce tra l’altro che la raccolta del tartufo, anche spontaneo, è da configurarsi come produzione primaria e che il possesso del tesserino previsto dall’articolo 13 attestante l’idoneità del tartufaio vale come notifica all’autorità sanitaria territorialmente competente.

L’articolo 15 stabilisce il calendario legale di cerca e raccolta (fatta eccezione per le tartufaie coltivate), salvo apposite modifiche previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, rispettando comunque almeno due mesi di fermo biologico.

Richiama poi l’articolo 16, che definisce le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale e prevede anche la modalità di vendita dei tartufi di altre specie edibili non compresi nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, che possono essere messi in vendita dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore. Sono poi fornite ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui l’apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, come stabilito all’articolo 5, nonché, conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Unione europea, l’indicazione del Paese di origine. I tartufi freschi possono essere venduti solo nei periodi di raccolta e nei dieci giorni successivi alla chiusura dei periodi stessi.

L’articolo 17 disciplina alcuni aspetti dell’etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi, che devono sempre recare il nome latino della specie utilizzata.

Con l’articolo 18 si rinvia la rintracciabilità del prodotto tartufo alle norme dell’Unione europea. Un decreto del MIPAAFT, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, stabilisce le modalità di controllo e monitoraggio dei tartufi raccolti e commercializzati in Italia al fine di realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente.

L’articolo 19 riguarda la produzione e commercializzazione delle piante micorrizate con tartufo (ossia quelle piante che crescono in simbiosi con i tartufi), rinviando le modalità di certificazione (obbligatoria ai fini della messa in commercio) ad uno specifico decreto del MIPAAFT, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Illustra poi l’articolo 20, che definisce gli organismi deputati ai controlli, che sono affidati al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni e delle province autonome, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L’ICQRF, le aziende sanitarie locali e altre autorità abilitate controllano poi la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L’articolo 21 disciplina le sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

All’articolo 22 si dettano le disposizioni finanziarie, volte ad introdurre un "contributo ambientale" regionale finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli ambienti naturali di sviluppo del tartufo. Il contributo, non inferiore ai 100 euro all’anno, è obbligatorio per la raccolta del tartufo in boschi e terreni non coltivati e va pagato in ogni regione nella quale il raccoglitore si reca per esercitare la raccolta.

L’articolo 23 affida alle regioni e province autonome Bolzano la gestione del patrimonio tartufigeno attraverso le entrate di cui all’articolo 22.

L’articolo 24 consente alle regioni e alle province autonome di istituire, d’intesa con il MIPAAFT, marchi di qualità della filiera del tartufo. Il Ministero può inoltre proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare.

L’articolo 25 reca la clausola di mutuo riconoscimento tra i Paesi UE, EFTA e SEE, mentre l’articolo 26 prevede l’adeguamento alla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, l’articolo 27 dispone l’abrogazione della legge n. 752 del 1985.

 

Il senatore TARICCO (PD) segnala di aver presentato il disegno di legge n. 918 che interviene sulla medesima materia dei provvedimenti in esame e che dovrebbe a breve essere assegnato alla Commissione. Chiede quindi di attendere tale assegnazione per poter abbinare il disegno di legge agli altri due e avviare un eventuale ciclo di audizioni o altri approfondimenti istruttori.

 

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) preannuncia la sua intenzione di sottoscrivere il disegno di legge n. 933 del senatore Bergesio.

 

         Il presidente VALLARDI  assicura che la Commissione attenderà l'avvenuta assegnazione e congiunzione del disegno di legge richiamato dal senatore Taricco prima di procedere con il seguito dell'esame.

           

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

 

 

 

(1110) Deputato MOLINARI ed altri.  -  Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario , approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

 

     Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatore, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di un unico articolo, volto ad aggiungere un nuovo comma all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società partecipate).

Rammenta che l’articolo 4 prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il provvedimento in esame aggiunge un nuovo comma 9-quater per prevedere che tale divieto non si applichi alla costituzione né all’acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l’immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ricorda, infine, che il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione agricoltura in sede redigente, con i pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali.

 

            Il seguito della discussione è quindi rinviato.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

 

     Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) riferisce sul provvedimento in esame, approvato in prima lettura dalla Camera e sul quale la Commissione agricoltura deve rendere parere alle Commissioni riunite 6a e 10a, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Per gli aspetti di interesse della 9a Commissione, segnala l’articolo 16-ter, introdotto alla Camera, che equipara, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell’imposta municipale propria (IMU).

L’articolo 32, modificato nel corso dell’esame alla Camera, introduce in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri un’agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano. Il decreto interministeriale attuativo della misura è adottato dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla legge di conversione del decreto-legge, anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Lo stesso articolo 32 introduce poi modifiche al Codice della proprietà industriale (CPI, decreto legislativo n. 30 del 2005) per facilitare l’identificazione e il contrasto dell’Italian sounding. Si specifica il divieto di registrazione come marchi di segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate, di nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, nonché di parole o segni lesivi della reputazione dell'Italia. Inoltre, si estende la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell’Italian sounding.

È previsto, per il triennio 2019-2021, il cosiddetto "Voucher 3i - investire in innovazione", volto a supportare le start-up innovative.

L’articolo in esame demanda inoltre al Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) l’adozione di un atto annuale di programmazione dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, per stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. È poi riconosciuta un’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani.

Ulteriori norme disciplinano l’apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il Patent cooperation Treaty.

 

         Il presidente VALLARDI  rileva che, dati i tempi ristretti per l'esame del disegno di legge in Senato, la Commissione dovrebbe rendere il prescritto parere alle Commissioni di merito possibilmente nella giornata odierna.

 

         Il senatore BATTISTONI (FI-BP) concorda con l'osservazione del Presidente.

 

            Si apre il dibattito.

 

         Il senatore TARICCO (PD) dichiara di condividere la disposizione contenuta nell'articolo 16-ter del provvedimento in esame, ricordando che la proposta di equiparazione delle società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti ai fini dell'IMU, era stata già da tempo avanzata dal suo partito e osteggiata inizialmente dalle forze politiche della maggioranza. Rileva quindi con favore il cambio di avviso della maggioranza. Analoga condivisione esprime sulle misure dell'articolo 32, tese a rafforzare la lotta al fenomeno dell'Italian sounding, che reca gravissimi danni ai prodotti agroalimentari italiani.

            Malgrado queste valutazioni positive sugli aspetti di competenza della Commissione, il provvedimento in esame presenta però gravi criticità nel suo impianto complessivo, per la congerie di misure eterogenee e confuse che intervengono su vari settori economici ma che, invece di favorire lo sviluppo e la semplificazione burocratica, finiscono per aumentare ancora di più adempimenti e oneri a carico delle imprese.

 

         Il senatore BATTISTONI (FI-BP) apprezza anch'egli le norme per il settore agricolo contenute nel disegno di legge, in particolare quelle per il contrasto al fenomeno dell'Italian sounding. Lamenta però le risorse esigue stanziate per favorire le forme di aggregazione tra le imprese agricole, ancora in grave sofferenza.

            Complessivamente valuta negativamente il decreto-legge in conversione che contiene misure e risorse insufficienti per un vero rilancio dell'economia, malgrado i proclami delle forze di Governo.

 

         Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) osserva che la questione dell'equiparazione, ai fini IMU, delle società agricole agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti era stata in realtà segnalata anche dalle forze di maggioranza, ma solo ora si è riusciti a tradurla in legge. E' vero che il decreto-legge in conversione avrebbe potuto contenere altre misure a favore del settore agricolo, ma ritiene comunque che siano stati fatti importanti interventi che potranno essere arricchiti da futuri provvedimenti. Propone pertanto di rendere un parere favorevole.

 

            Si passa alle dichiarazioni di voto.

 

         Il senatore MOLLAME (M5S) evidenzia come il disegno di legge contenga importanti misure per la tutela delle eccellenze agroalimentari italiane contro il fenomeno dell'Italian sounding, nonché aiuti alle piccole e medie imprese del settore. Preannuncia pertanto il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di parere del relatore.

 

         Il senatore TARICCO (PD), richiamando le considerazioni già svolte nel dibattito, pur condividendo le norme dedicate al settore agricolo, mantiene il giudizio negativo sul provvedimento in esame, preannunciando il voto contrario del suo Gruppo.

 

         Il senatore LA PIETRA (FdI) dichiara di condividere gli interventi inseriti nel disegno di legge per il settore agricolo, ma evidenzia la valutazione negativa del suo Gruppo sull'impianto complessivo del provvedimento. Preannuncia, pertanto, l'astensione in sede di voto sulla proposta di parere.

 

         Il senatore BATTISTONI (FI-BP) preannuncia anch'egli, per le medesime ragioni, l'astensione della propria parte politica.

 

         Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd'Az) riconosce che sarebbe stato certamente auspicabile poter inserire altre misure nel provvedimento in esame per lo sviluppo del settore agricolo. Tuttavia, sono stati previsti interventi comunque molto importanti, a cominciare dalle norme per il contrasto all'Italian sounding, che potranno certamente essere rafforzate e ampliate in futuro.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, pone infine ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata.

 

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI  

 

     Il presidente VALLARDI  avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, convocato al termine della seduta odierna, non avrà luogo.

 

            La Commissione prende atto.

 

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI  

 

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 988 (agricoltura con metodo biologico) svolte l'11 giugno e il 18 giugno e sull'affare assegnato n. 200 (nuove biotecnologie in agricoltura), svolta il 18 giugno, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

 

La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 15,20.

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 728

 

Art. 1

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:            

a) all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;

b) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata, come quota parte della produzione totale finalizzata all'integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare;».

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:            

a) all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;

b) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata come integrazione del reddito o come integrazione equivalente della produzione complessiva;».

1.7 (testo 3)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».

        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato».

1.7 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».

        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa».

Art. 3

3.2 (testo 3)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione dell'attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10. »;

            b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

3.2 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione dell'attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10. »;

            b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

Art. 4

4.3 (testo 3)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

            b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

4.3 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

            b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

Art. 10

10.1 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 10. - (Disposizioni applicative). - 1. 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il ''Paniere PPL'', definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma 1, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento (UE) 543/2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale e europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

10.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 10. - (Disposizioni applicative). - 1. 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il ''Paniere PPL'', definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

10.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.».

10.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.».