Legislatura 18ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 111 del 09/05/2019
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 79
L’11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto in titolo,
considerato che:
l'articolo 2, comma 3, lettera a), stabilisce che, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica, i posti in organico vacanti del personale docente possono essere convertiti in posti in organico del personale tecnico - amministrativo, e viceversa, nel rispetto di un rapporto fra personale tecnico - amministrativo e personale docente non superiore a 0,5. L'eventuale conversione deve essere, comunque, motivata in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa;
considerato, altresì, che:
l'articolo 6 comma 1, prevede la possibilità di conferire incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile fare fronte con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche, attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, nel limite percentuale previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo le seguenti modalità: 1) conferimento di incarichi a titolo gratuito o retribuito di durata non superiore a un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica o professionale; 2) espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali;
l'articolo 8, comma 2, seconda parte, specifica che gli Istituti superiori per le industrie artistiche e l'Accademia nazionale di arte drammatica non possono destinare annualmente una somma superiore all'80 per cento delle entrate correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6;
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
a) in merito all'articolo 2, comma 3, lettera a) dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di recepire quanto espresso nel parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza del 21 marzo 2019, nel quale si osserva che: "dal momento che, ai sensi delle norme vigenti, ogni Istituzione è dotata di una propria pianta organica (che fra l’altro è predisposta dai medesimi organi – Consiglio accademico e Consiglio di amministrazione – che approveranno il piano triennale, ma a differenza di questo deve essere approvata dal Ministero), sembra opportuno che lo schema chiarisca meglio il rapporto intercorrente fra pianta organica e piano triennale di reclutamento";
b) in merito al conferimento di incarichi di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che gli incarichi siano sempre retribuiti e la somma ad essi destinata non superi il 40 per cento delle entrate correnti senza vincolo di destinazione.