Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 10/12/2018

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 763

 

La 14a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, volto ad abolire l’istituto della chiamata diretta e alla revisione degli ambiti territoriali;

valutati, in particolare, gli emendamenti 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.2 (testo 2) e 1.0.3;

rilevato che:

- con l’emendamento 1.20 si consente l’iscrizione nei ruoli del personale docente anche dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie ad esaurimento. Con gli emendamenti 1.22 e 1.0.2 (testo 2), ancorché con diverse formulazioni, si consente l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2017/2018 e per quelli in possesso di diploma magistrale o d’insegnamento tecnico/professionale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

- con gli emendamenti 1.23 e 1.0.3, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, si prevede la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato del personale docente e ATA che ha ricoperto posti vacanti e disponibili nella scuola statale per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione;

valutato, per gli aspetti di competenza, che:

- per quanto concerne gli emendamenti 1.20, 1.22 e 1.0.2 (testo 2), si osserva che la mancata immissione nelle graduatorie ad esaurimento di alcune categorie di docenti non è stata valutata in contrasto con il diritto dell’Unione europea dal Consiglio di Stato, nella sua decisione in adunanza plenaria n. 11 del 2017. Tuttavia, gli emendamenti in esame, nel permettere, a domanda, l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, non sono, allo stesso modo, in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ove si afferma che la stabilità del posto costituisce elemento importante per la tutela dei lavoratori;

- per quanto concerne gli emendamenti 1.23 e 1.0.3, la stabilizzazione del personale docente, quale conseguenza del ricorrere della stipula di contratti per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, costituisce una misura riparatoria proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare l’abuso di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché «a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione», come affermato dalle pronunce della Corte di giustizia (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014) e della Corte costituzionale (sentenza n. 187 del 2016) e ribadito, peraltro in una accezione solo minimale delle conseguenze sanzionatorie dell’illecito ricorso ai contratti a tempo determinato, dalle conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia, rese il 6 dicembre 2018, nella causa Rossato (C-494/17);

valutato quindi che gli emendamenti in oggetto, e in particolare gli emendamenti 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.2 (testo 2) e 1.0.3, non presentano profili di contrasto con il diritto dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.