Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 10/12/2018
Azioni disponibili
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018
53ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 16,05.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 - Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 633 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e rinvio)
La senatrice GIANNUZZI (M5S), relatrice, illustra la proposta in titolo, che modifica la proposta del 4 maggio 2016 sul rafforzamento e la trasformazione dell’attuale Ufficio europeo per l’asilo in Agenzia europea per l’asilo (COM(2016) 271).
Dopo aver ricordato le diverse proposte legislative relative al sistema comune europeo d’asilo presentate dalla Commissione europea nel 2016 e 2018, riepiloga i contenuti della citata proposta originaria COM(2016) 271, su cui i legislatori dell’Unione hanno raggiunto, in sede di trilogo, un accordo preliminare il 28 giugno 2017, che contiene alcune novità significative, tra le quali: - l’attribuzione all’Agenzia del compito di formulare, in consultazione con la Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro i cui sistemi di asilo e di accoglienza non siano allineati al sistema comune d’asilo e rischino di comprometterne l’efficacia; - l’attribuzione all’Agenzia del compito, in supporto agli Stati membri, dell’identificazione dei richiedenti che necessitino di garanzie procedurali specifiche, tra cui i minori; - la modifica dell’articolo 22 concernente il caso di pressione sproporzionata, nel senso di attribuire al Consiglio, e non più alla Commissione, la possibilità di adottare (su proposta della Commissione) una decisione in cui richiedere allo Stato membro di cooperare con l’Agenzia nell’implementazione di misure a sostegno allo Stato membro stesso, nel caso di situazioni di pressione sproporzionata o comunque in caso di inefficacia del suo sistema d’asilo e di accoglienza.
Passa quindi a illustrare le disposizioni della proposta COM(2018) 633, recante modifiche alla proposta del 2016, che in buona parte riprendono il citato accordo del giugno 2017. Si tratta, in particolare, dell’inserimento di un nuovo articolo 16 bis che prevede la possibilità per uno Stato membro di richiedere sostegno maggiore da parte dell’Agenzia, tra cui la partecipazione dell’Agenzia all’intera procedura amministrativa di protezione internazionale (o a parti di essa) e alla procedura applicabile a norma del nuovo regolamento Dublino. Su richiesta dell’autorità nazionale competente, l’Agenzia potrà quindi preparare le decisioni in merito alle domande di protezione internazionale, che verrebbero comunque adottate dallo Stato membro che resterebbe pienamente responsabile della procedura. L’Agenzia potrà anche svolgere attività di ricerca giuridica, elaborando relazioni e analisi e fornendo ulteriore sostegno giuridico su richiesta degli organi giurisdizionali, nel pieno rispetto dell’indipendenza e dell’imparzialità della magistratura.
Inoltre si prevede una modifica all’articolo 16, volta a individuare tutte le situazioni e condizioni in cui l’Agenzia può fornire assistenza operativa e tecnica, con riferimento ai compiti definiti allo stesso articolo 16 e agli articoli 21 e 22 dell’accordo provvisorio.
Infine, è prevista una modifica all’articolo 21, per ampliare le possibilità di impiego delle squadre di sostegno, che rimarrebbero comunque soggette a una richiesta dello Stato membro interessato o a un accordo con lo stesso, ma non più limitate alle circostanze di flussi migratori sproporzionati.
La relatrice dà, quindi, conto della relazione presentata dal Governo ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene che la proposta COM(2018) 633 "è conforme all’interesse nazionale, nella misura in cui prevede interventi dell’Agenzia a sostegno degli Stati membri nella gestione del fenomeno migratorio", salvo nelle parti in cui si prevede l’attivazione degli interventi di supporto tecnico e operativo allo Stato membro anche in assenza di una richiesta dello stesso Stato membro, su iniziativa autonoma della stessa Agenzia o in base a una decisione della Commissione (o del Consiglio, in base al testo del giugno 2017).
Considerato che l’esame, in questa sede, verte sulla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, la relatrice si sofferma anzitutto sulla base giuridica, che ritiene correttamente individuata nell’articolo 78, paragrafi 1 e 2, del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l’adozione di misure relative a un sistema europeo comune d’asilo.
Quanto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, ritiene che questi siano rispettati nella misura in cui la proposta persegue gli obiettivi propri della politica comune in materia d’asilo, dettati dal citato articolo 78 del TFUE, consistenti nell’assicurare al contempo una armonizzazione normativa tra gli Stati membri e una disponibilità europea a fornire supporto "a beneficio" di Stati che si trovino ad affrontare situazioni particolarmente critiche, per aiutarli ad adempiere alla normativa stessa, anche attraverso l’ausilio di un organismo europeo per l’asilo.
A tale riguardo destano, tuttavia, perplessità alcune disposizioni della proposta, sia sotto il profilo formale della redazione normativa, sia sotto quello sostanziale. Come suggerito nella relazione del Governo, ritiene che occorra porre attenzione alle parti della proposta che prevedono un’attivazione operativa dell’Agenzia in assenza di una richiesta da parte dello Stato membro, tenendo presente che la ratio di fondo dell’intervento europeo dovrebbe essere quella di venire in soccorso agli Stati membri che chiedono aiuto nella gestione dei confini esterni dell’Unione europea rispetto all’afflusso di cittadini di Paesi terzi che vi approdano.
In particolare, sottolinea che l’articolo 16, come modificato dalla proposta COM(2018) 633, prevede al paragrafo 1, lettera e), che l’Agenzia può fornire assistenza operativa e tecnica "su iniziativa dell’Agenzia, qualora i sistemi di asilo o di accoglienza di uno Stato membro siano soggetti a una pressione sproporzionata, e con l’accordo dello Stato membro interessato". Si prevede quindi che l’Agenzia possa agire di propria iniziativa, salvo l’obbligo di acquisire l’accordo dello Stato interessato, al fine di mettere in atto azioni operative e tecniche all’interno del territorio dello Stato stesso.
Tale disposizione appare anzitutto disallineata rispetto all’articolo 22, nel testo concordato il 28 giugno 2017 (ma anche rispetto al testo originario del 2016), in quanto in caso di pressione sproporzionata e di inerzia dello Stato membro, è il Consiglio (e nel testo del 2016 è la Commissione) a decidere sulle azioni da intraprendere, mentre l’Agenzia è chiamata solo a definirle nel dettaglio insieme allo Stato membro.
Pertanto, nel caso in cui la lettera e) si riferisse all’articolo 22, andrebbero espunte le parole "su iniziativa dell’Agenzia", poiché l’iniziativa sarebbe del Consiglio (o della Commissione). In tal caso, la lettera e) potrebbe più utilmente essere accorpata alla lettera successiva che fa riferimento esplicito all’articolo 22. In tal modo, si farebbe riferimento, in una stessa lettera, a entrambi i casi previsti dall’articolo 22, relativi alla presenza di una pressione sproporzionata e alla non conformità alle raccomandazioni della Commissione europea per il buon funzionamento del sistema comune d’asilo.
Qualora, invece la lettera e) si riferisse all’articolo 21, secondo cui "Su richiesta di uno Stato membro, o su iniziativa dell’Agenzia e con l’accordo dello Stato membro interessato, possono essere impiegate squadre di sostegno per la gestione della migrazione al fine di fornire un rinforzo tecnico e operativo a tale Stato membro", andrebbe inserito un riferimento esplicito a tale articolo e al contempo eliminato il riferimento alla presenza di una pressione sproporzionata, che in tale articolo non compare.
In conclusione, ritiene che, in entrambi i casi in cui si voglia interpretare la lettera e), ovvero se riferirla all’articolo 21 o all’articolo 22, si prefigura comunque la possibilità di un’azione concreta di intervento dell’Agenzia, attivata in assenza di una specifica richiesta dello Stato membro interessato e, nel caso dell’articolo 22, comprensiva anche dell’obbligo dello Stato membro di cooperare con tale intervento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (COM (2018) 134 definitivo)
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 novembre 2018.
La senatrice BONFRISCO (L-SP-PSd'Az), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di parere favorevole con osservazioni già presentato in precedenza e propone l’inserimento di un ulteriore paragrafo finale in cui dare conto dell’approvazione di emendamenti da parte della Commissione competente del Parlamento europeo, il 6 dicembre scorso.
In particolare, la Commissione Affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo, sulla base del lavoro svolto dai relatori Esther de Lange e Roberto Gualtieri, ha adottato un testo emendato, che va nella medesima direzione rispetto alle osservazioni formulate nello schema di parere. Infatti, per le esposizioni non garantite, si protrae di due anni l’obbligo di copertura totale, portandolo al primo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, mentre per quanto riguarda le esposizioni garantite, si distingue tra quelle garantite da beni mobili e quelle garantite da beni immobili, prescrivendo per queste ultime requisiti di copertura meno stringenti, con una copertura totale solo a partire dal decimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.
Il senatore PITTELLA (PD) esprime apprezzamento per l’approfondito lavoro svolto dalla senatrice Bonfrisco e anche per l’importante lavoro svolto dall’eurodeputato Gualtieri.
Posto ai voti, previa verifica del numero legale, la Commissione, con l'astensione del senatore Fazzolari, approva lo schema di parere illustrato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.
(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice ANGRISANI (M5S), relatrice, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in materia di chiamata diretta dei docenti, su cui è stato chiesto il parere della Commissione, e illustra uno schema di parere non ostativo.
Dopo una richiesta di precisazioni della senatrice GINETTI (PD), il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.
La Commissione approva.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE preannuncia che al termine della seduta di mercoledì 12 dicembre, dedicata al disegno di legge di bilancio, la Commissione sarà convocata per rendere parere sul testo unificato adottato dalla Commissione affari esteri sui disegni di legge nn. 257 e 702 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), nonché per esprimersi sulla proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2018) 633).
La Commissione conviene.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA)
Il PRESIDENTE comunica che il 30 novembre 2018 è stato trasmesso al Senato il disegno di legge di delegazione europea 2018 (Atto Senato n. 944), approvato alla Camera dei deputati.
La legge di delegazione europea è, insieme con la legge europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. È quindi uno dei provvedimenti normativi che costituiscono la cosiddetta "fase discendente", ossia la fase che attiene al recepimento (alla trasposizione) nell’ordinamento nazionale delle disposizioni adottate dagli organi legislativi dell’Unione europea.
L'articolo 29, comma 4, della legge prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno. E nel caso di ulteriori esigenze di adempimento può essere presentato un ulteriore disegno di legge di delegazione europea – secondo semestre (articolo 29, comma 8).
L’articolo 30, comma 2, della legge n. 234 dettaglia il contenuto tipico della legge di delegazione europea: a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta all'attuazione delle direttive europee da recepire nell'ordinamento nazionale; b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia nell’ambito di procedure di infrazione o alle sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive; d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea; e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; f) disposizioni che conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome; g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
L’esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea (come della legge di europea) è disciplinato dall’articolo 144-bis del Regolamento. Il particolare "rito", ivi previsto, prevede la competenza in sede referente della Commissione Politiche dell’Unione europea con l’obbligatorio parere di tutte le altre Commissioni.
Come visto già con riferimento al disegno di legge europea, è rilevante il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, previsto dai commi 4 e 5: è possibile emendare la legge di delegazione europea (come anche la legge di europea) solo con riferimento al suo contenuto proprio «come definito dalla legislazione vigente» e come, quindi, definito dall’articolo 30, comma 2, della legge n. 234, prima ricordato.
Relatrice del provvedimento sarà la senatrice Bonfrisco.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE LX COSAC (VIENNA, 18-20 NOVEMBRE 2018)
Il Presidente LICHERI riepiloga le principali attività svolte nel corso dei lavori della LX COSAC, tenutasi a Vienna i giorni 18, 19 e 20 novembre 2018, cui ha partecipato insieme con i senatori Testor e Fazzolari e una delegazione della omologa Commissione della Camera dei deputati.
I temi all'ordine del giorno hanno riguardato lo stato dell'arte dalla presidenza austriaca dell'Unione, gli ultimi sviluppi della Brexit, le politiche per il clima e l'Unione dell'energia, e un’Unione europea trasparente e più vicina ai cittadini in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo.
Nella prima sessione, il senatore Fazzolari ha mostrato apprezzamento nei confronti della presidenza austriaca e del suo obiettivo di garantire un controllo adeguato delle frontiere esterne dell'Unione, tale da permettere il pieno dispiegamento della libera circolazione all'interno dell'Area Schengen. Ha tuttavia lamentato la disparità di trattamento nella gestione europea della rotta del Mediterraneo orientale rispetto a quella del Mediterraneo centrale. Per la prima sono stati stanziati circa 6 miliardi di euro in 4 anni, a vantaggio della Turchia, per arginare il flusso dei migranti, mentre per la seconda no. Ha evidenziato come, stanziando la stessa somma per accordi con le autorità libiche e con quelle del Maghreb e con le altre del Nord Africa, già da tempo sarebbero stati risolti anche i problemi del Mediterraneo centrale e occidentale. In caso contrario, il peso continuerà a gravare sull'Italia e sulla Spagna.
Nella seconda sessione, dedicata alla Brexit, il presidente ricorda di aver evidenziato come la Brexit si sia posta quale fattore decisivo nell'aggravamento della crisi europea, che è partita da lontano e ha portato, anche in considerazione della globalizzazione, ad una perdita di fiducia generalizzata. L'Europa ha forti legami storici in comune tra i suoi paesi, ed è per questo motivo che, anche se c'è stato il referendum sulla Brexit, il Regno unito rimarrà sempre un paese europeo. Al riguardo, peraltro, l'accordo con l'Unione europea dovrà essere accettabile e garantire la dignità dei britannici, senza quell'intransigenza che invece la Commissione europea sembra dimostrare. La stessa rigidità che la Commissione sembra avere nei confronti dell'Italia, che verrebbe valutata secondo mere logiche ragionieristiche e numeriche, così tradendo lo spirito europeo che deve essere basato su valori comuni e non solo su parametri finanziari.
Nella terza sessione, la senatrice Testor ha rimarcato l'importanza delle politiche ambientali volte al mitigamento dei cambiamenti climatici, con una prospettiva di lungo periodo che va sino al 2050. Le risorse stanziate al riguardo nel bilancio europeo potrebbero essere ulteriormente aumentate per fronteggiare al meglio queste esigenze. Ha ricordato infatti i recenti episodi emergenziali in molte regioni italiane e le erosioni dei ghiacciai nelle zone montane, che danno la testimonianza diretta dei cambiamenti climatici in atto e che richiedono soluzioni urgenti anche a vantaggio delle future generazioni. Al riguardo, sicuramente potrebbero essere previste condizioni di accesso più favorevoli al fondo di solidarietà europeo.
È stato infine approvato un documento finale, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La seduta termina alle ore 16,40.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2018) 134 definitivo
La Commissione, esaminato l’atto in titolo,
considerato che la proposta di regolamento stabilisce un trattamento armonizzato delle esposizioni deteriorate a fini prudenziali, in modo da assicurare che tutti gli enti creditizi dell’UE abbiano un livello minimo di copertura per i rischi associati a tali esposizioni;
valutato che la base giuridica dell’articolo 114 TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l’adozione di misure relative al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno, è appropriata per l’adozione di un trattamento armonizzato delle esposizioni deteriorate a fini prudenziali, ma dovrebbe prevedere il necessario tempo per l’adeguamento delle procedure di natura operativa e di pianificazione, fissando la data in cui si considerano "nuovi impieghi" al 1° gennaio 2021;
valutato che l’ingente sforzo compiuto dagli enti creditizi nazionali per ottenere una significativa riduzione delle esposizioni deteriorate nell’ultimo triennio è stato coadiuvato dal rilevante ricorso a operazioni di cartolarizzazione, in merito alle quali sono rinvenibili profili di criticità connessi alla garanzia pubblica sulle tranche senior di cartolarizzazioni con sottostanti sofferenze (GACS);
valutato che a distanza di oltre cinque anni dalla decisione dei capi di Stato e di governo di creare l’Unione bancaria, ne sono stati realizzati due pilastri (la vigilanza e la risoluzione uniche), ma resta ancora incompiuta la creazione di un sistema unico di garanzia dei depositi (EDIS), come stabilito nella comunicazione dell’ottobre 2017 e nella tabella di marcia del dicembre 2017;
valutato che la proposta potrebbe sollevare problemi quanto al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
evidenziato, poi, sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, che l’introduzione di nuove regole sugli accantonamenti, anche se di portata circoscritta all’ambito prudenziale, sovrapponendosi agli standard contabili – recentemente profondamente innovati – comporta un ulteriore aggravio di regole con il rischio di indebolire la comprensibilità dell’informativa al pubblico e al mercato e, dunque, con un conseguente potenziale effetto distorsivo, in particolare per le banche locali, sulla relazione con i clienti in difficoltà. Sempre riguardo al principio di proporzionalità, si evidenzia che gli impatti di norme non proporzionate sarebbero ancora più elevati per le banche italiane medio-piccole che non utilizzano un modello di misurazione del rischio di credito IRB (Internal Ratings-Based), generando una potenziale riduzione del supporto creditizio al tessuto di piccole e medie imprese con ovvi pesanti riflessi sull’economia reale,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento all’essenziale strumento giuridico adottato dalla proposta della Commissione, il requisito di copertura minima crescente in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell’esposizione come deteriorata, si rappresenta che lo specifico contesto italiano è caratterizzato da tempi medi della giustizia civile significativamente superiori rispetto a quelli di altri Stati membri. Di conseguenza, le banche che operano sul territorio nazionale impiegano tempi mediamente maggiori per recuperare almeno parte dell’esposizione deteriorata.
Ciò premesso, la previsione di una copertura minima perfettamente armonizzata in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell’esposizione come deteriorata, potrebbe risultare penalizzante per l’Italia rispetto ad altri Stati membri in cui i tempi della giustizia civile sono significativamente inferiori.
Per tali motivi, l’armonizzazione dei tempi di accantonamento per la copertura delle esposizioni deteriorate, avrebbe dovuto essere preceduta dall’armonizzazione del quadro normativo a livello europeo in tema di durata dei procedimenti giudiziali. In assenza di tale obiettivo, infatti, il rischio di introdurre le regole predette in materia di accantonamento per la copertura di esposizioni deteriorate è proprio quello di penalizzare le banche che operano in ordinamenti caratterizzati da maggiori criticità.
Infatti, applicare uno stretto regime di copertura delle esposizioni deteriorate seguendo un calendario così stringente disincentiva le banche a mettere in atto una gestione proattiva dei crediti deteriorati, attraverso ad esempio concessioni o ristrutturazioni del credito, e potrebbe pertanto comportare effetti negativi sull’economia reale. Poiché infatti i tempi di recupero sono dettati dal sistema giudiziario, un calendario così stringente indurrebbe le istituzioni creditizie a dismettere le esposizioni prima dei tempi imposti dalla regolamentazione per la loro copertura.
Pertanto, appare opportuno prevedere che il requisito di copertura minima crescente in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell’esposizione come deteriorata venga definito su un orizzonte meno stringente di quello attualmente previsto dalla proposta, in particolare con riferimento all’articolo 47-quater introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 dall’articolo 1, paragrafo 2, della proposta in esame, che prevede la copertura integrale per la parte non garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del secondo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni. La prospettiva prudenziale non ha maggiore ancoraggio fattuale nella razionalità e pratica economico-contabile quando impone il 100% di accantonamento dopo 2 anni per un credito che, seppur deteriorato, non vale zero dal punto di vista economico. In sostanza, il credito tenderà a limitarsi qualitativamente alla presenza di garanzie eligibili e quantitativamente al valore delle stesse garanzie, alimentando un fenomeno di short-termismo nelle politiche creditizie delle banche. Così come si potrebbe alimentare il rischio di shadow banking, ovvero quell’insieme di operatori e prodotti non direttamente sottoposti a vigilanza allo stesso modo delle banche ma specializzati nella compravendita dei crediti dismessi dalle banche. Per conferire maggiore flessibilità al requisito di copertura minima potrebbero essere anche identificate eventuali tipologie di erogazioni creditizie caratterizzate da requisiti minimi meno stringenti, in ragione di particolari scelte di politica economica;
2) i requisiti di copertura risultano parzialmente differenziati in base al fatto che le esposizioni deteriorate siano classificate come "non garantite" o "garantite". Pur in presenza di tale differenziazione, viene tuttavia disposta in entrambi i casi la copertura integrale dell’esposizione, prevista per le esposizioni non garantite al secondo anno, mentre per quelle garantite all’ottavo anno.
La presenza di una garanzia viene dunque in rilievo con riferimento al percorso di copertura dell’esposizione, ma non determina un diverso trattamento per quanto concerne l’ammontare della copertura stessa che dovrà, pur con un orizzonte temporale maggiore, essere integrale. Tale previsione pare non tener sufficientemente conto della natura stessa della garanzia, cioè quella di costituire una forma di assicurazione sull’ammontare delle perdite cui un ente creditizio può andare in contro nei confronti della singola esposizione.
Si ritiene opportuno non applicare il gap di rettifiche "mancanti" direttamente a livello del primo pilastro, bensì di seguire l’approccio proposto dalla BCE che tratta le medesime a livello di secondo pilastro. Ciò anche in considerazione del fatto che la proposta della Commissione si rivolge a tutta la platea di banche, mentre quella della BCE solo alle banche "significative" e che inoltre non prevede accantonamenti aggiuntivi oltre a quelli previsti dai criteri contabili nei primi due anni per le esposizioni non garantite e nei primi 3 anni per quelle garantite.
Pertanto, appare opportuno prevedere che, nell’ambito dei requisiti di copertura minima previsti dal nuovo articolo 47-quater del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni garantite, anche per l’ipotesi di cui al paragrafo 3, lettera o), relativa al periodo successivo all’ottavo anno, non sia prevista la copertura integrale e che quindi sia indicata una percentuale inferiore a 1.
A tale riguardo, si tenga conto anche degli emendamenti approvati dalla Commissione Affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo (relatori: Esther de Lange e Roberto Gualtieri) il 6 dicembre scorso, che vanno nella direzione delle considerazioni sopra esposte. In particolare, per le esposizioni non garantite, si protrae di due anni l’obbligo di copertura totale, portandolo al primo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata. Per quanto riguarda le esposizioni garantite, si distingue tra quelle garantite da beni mobili e quelle garantite da beni immobili, prescrivendo per queste ultime requisiti di copertura meno stringenti, con una copertura totale solo a partire dal decimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 763
La 14a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, volto ad abolire l’istituto della chiamata diretta e alla revisione degli ambiti territoriali;
valutati, in particolare, gli emendamenti 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.2 (testo 2) e 1.0.3;
rilevato che:
- con l’emendamento 1.20 si consente l’iscrizione nei ruoli del personale docente anche dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie ad esaurimento. Con gli emendamenti 1.22 e 1.0.2 (testo 2), ancorché con diverse formulazioni, si consente l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2017/2018 e per quelli in possesso di diploma magistrale o d’insegnamento tecnico/professionale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
- con gli emendamenti 1.23 e 1.0.3, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, si prevede la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato del personale docente e ATA che ha ricoperto posti vacanti e disponibili nella scuola statale per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione;
valutato, per gli aspetti di competenza, che:
- per quanto concerne gli emendamenti 1.20, 1.22 e 1.0.2 (testo 2), si osserva che la mancata immissione nelle graduatorie ad esaurimento di alcune categorie di docenti non è stata valutata in contrasto con il diritto dell’Unione europea dal Consiglio di Stato, nella sua decisione in adunanza plenaria n. 11 del 2017. Tuttavia, gli emendamenti in esame, nel permettere, a domanda, l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, non sono, allo stesso modo, in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ove si afferma che la stabilità del posto costituisce elemento importante per la tutela dei lavoratori;
- per quanto concerne gli emendamenti 1.23 e 1.0.3, la stabilizzazione del personale docente, quale conseguenza del ricorrere della stipula di contratti per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, costituisce una misura riparatoria proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare l’abuso di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché «a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione», come affermato dalle pronunce della Corte di giustizia (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014) e della Corte costituzionale (sentenza n. 187 del 2016) e ribadito, peraltro in una accezione solo minimale delle conseguenze sanzionatorie dell’illecito ricorso ai contratti a tempo determinato, dalle conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia, rese il 6 dicembre 2018, nella causa Rossato (C-494/17);
valutato quindi che gli emendamenti in oggetto, e in particolare gli emendamenti 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.2 (testo 2) e 1.0.3, non presentano profili di contrasto con il diritto dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.