Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 41 del 18/10/2018

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE 

NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563, 652

Art.  4

4.3

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da uno a quattro anni».

Art.  8

8.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l'anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

Quanto a euro 98.490 per l'anno 2018, a euro 590.940 per l'anno 2019 e a euro 456.416 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

Quanto a euro 134.524 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."