Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 324 del 01/08/2016

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati 

(2032) Deputato MOLTENI ed altri.  -  Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati 

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati 

(176) SCILIPOTI ISGRO'.  -  Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione  

(209) TORRISI.  -  Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena  

(286) MANCONI ed altri.  -  Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena  

(299) COMPAGNA.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario  

(381) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(382) BARANI.  -  Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate  

(384) BARANI.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena  

(385) BARANI.  -  Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive  

(386) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti  

(387) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"  

(389) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica  

(468) MARINELLO ed altri.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario  

(581) COMPAGNA.  -  Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo  

(597) CARDIELLO ed altri.  -  Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni  

(609) CARDIELLO ed altri.  -  Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione  

(614) CARDIELLO ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo  

(700) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette  

(708) CASSON ed altri.  -  Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale  

(709) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione  

(1008) LO GIUDICE ed altri.  -  Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata  

(1113) CASSON ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.  

(1456) LUMIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso  

(1587) LO GIUDICE ed altri.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(1681) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso  

(1682) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso  

(1683) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso  

(1684) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata  

(1693) Nadia GINETTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale  

(1713) CAMPANELLA ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati  

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri.  -  Modifica della disciplina della prescrizione  

(1905) BARANI.  -  Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale  

(1921) Maria MUSSINI ed altri.  -  Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati  

(2103) CAPPELLETTI.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione  

(2295) Nadia GINETTI.  -  Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 luglio, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

           

Il presidente D'ASCOLA avverte che riprendono le votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 17, in riferimento ai quali i relatori e il rappresentante del Governo avevano già espresso i pareri.

 

È quindi posto ai voti l'emendamento 17.8, che risulta non approvato.

 

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 17.9, 17.10 e 17.11. E' invece dichiarato decaduto, in assenza del proponente, l'emendamento 17.12.

 

Con riferimento all'emendamento 17.13, interviene in dichiarazione di voto il senatore PALMA (FI-PdL XVII), il quale ricorda che l'emendamento in esame prevede di portare da cinque a dieci giorni il termine per la richiesta di incidente probatorio nell'ipotesi di cui al nuovo comma 4-bis dell'articolo 360 del codice di procedura penale. In sostanza l'emendamento citato, come del resto quelli precedenti  relativi all'articolo 335 del codice di procedura penale sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato, è volto a garantire il diritto alla difesa nell'ambito delle indagini preliminari che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, risulta alquanto compresso. Invita pertanto i relatori e il Governo a rivalutare positivamente l'emendamento de qua .

 

Il ministro ORLANDO esprime, a modifica del parere precedentemente espresso, un orientamento favorevole sull'emendamento 17.13.

 

Quindi anche i RELATORI trasformano il parere già espresso in senso favorevole.

 

Pertanto l'emendamento 17.13, messo in votazione, risulta approvato.

 

L'emendamento 17.14, fatto proprio dalla senatrice FILIPPIN (PD) in assenza dei proponenti, è posto ai voti e approvato.

 

Con riferimento all'emendamento 17.15 interviene il senatore PALMA (FI-PdL XVII), il quale osserva che la proposta in esame - volta a sostituire il comma 5 dell'articolo 17 in ordine alle modifiche relative all'articolo 407 del codice di procedura penale sull'obbligo del pubblico ministero ad esercitare l'azione penale ovvero a richiedere l'archiviazione - non si discosta molto dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, se non per la collocazione del rapporto tra Procuratore generale e pubblico ministero nell'ambito dell'articolo 412 del codice di procedura penale e non già nell'articolo 407.

 

L'emendamento 17.15, posto quindi in votazione, risulta non approvato.

 

Con una distinta votazione è altresì respinto l'emendamento 17.16.

 

In ordine all'emendamento 17.17, fatto proprio dal senatore PALMA (FI-PdL XVII) in assenza del proponente senatore Giovanardi, interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il quale sottolinea il valore della proposta in esame ai fini del diritto di difesa, in quanto essa è volta ad attribuire al giudice il compito di verificare che non ci siano stati ritardi negli adempimenti di cui all'articolo 335 del codice di rito ai fini delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato.

 

Interviene quindi il ministro ORLANDO, il quale osserva che l'emendamento in esame è solo volto ad esplicitare un principio di tipo generale, già presente nell'ordinamento. Nella consapevolezza che il testo in esame risulti perfettibile sotto il profilo dei rapporti tra il procuratore generale e il pubblico ministero, il Governo si assume l'impegno a rivisitare la disposizione anche alla luce del dibattito svolto in Commissione.

Più in generale il Ministro fa presente che, nell'ambito della Commissione ministeriale di studio presieduta dal primo Presidente della Corte di cassazione, dottor Giovanni Canzio,  si è svolto un approfondito confronto sul futuro "destino delle Procure generali"; a fronte delle posizioni favorevoli alla soppressione di tali strutture è prevalso l'orientamento volto al mantenimento e al rafforzamento delle stesse, con particolare riferimento alla revisione dei poteri di controllo del procuratore generale nei confronti delle procure della Repubbica. In questa ottica si proverà a rivedere la disposizione di cui si sta discutendo in vista dell'esame in Assemblea.

 

Il relatore CASSON (PD), condividendo in linea generale le osservazioni del Ministro, osserva tuttavia che il problema del rapporto tra procure generali e pubblico ministero è molto complesso, riguardando l'assetto ordinamentale, e dunque tale da dover essere approfondito adeguatamente.

 

Quindi l'emendamento 17.17, posto ai voti, risulta non approvato.

 

Essendo ritirato l'emendamento 17.18, si passa all'emendamento 17.19.

 

Interviene il senatore PALMA (FI-PdL XVII), il quale esprime perplessità sugli effetti della proposta emendativa in esame che, da un lato, è volta a portare a sei mesi il termine per l'esercizio dell'azione penale nell'ipotesi di cui al primo periodo del nuovo comma 3-bis dell'articolo 407 del codice di procedura penale; dall'altro inspiegabilmente prevede di portare fino a quindici mesi il termine per l'avvio dell'azione penale nei casi di cui al comma 2 lettera a) n. 1), 3) e 4) del citato articolo 407. Sotto tale profilo osserva che una volta di più risultano lesi i diritti di difesa dell'imputato e dunque violato il principio di parità delle parti del processo.

 

Dopo che anche il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) è intervenuto sul punto chiedendo ai relatori e al Governo di rivalutare il parere sull'emendamento in esame, il senatore LUMIA (PD) propone una riformulazione dell'emendamento 17.19, nel senso di prevedere solo il termine di quindici mesi per l'esercizio dell'azione penale ovvero per la richiesta di archiviazione per i reati particolarmente gravi di cui al comma 2, lettera a), n. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 407.

 

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) ribadisce ancora una volta che occorre valutare le conseguenze di un termine così lungo nel tempo per l'avvio dell'azione penale.

 

Il relatore CASSON (PD) sottolinea che il termine di quindici mesi è riferito a reati particolarmente gravi.

 

Il senatore LUMIA (PD) modifica quindi l'emendamento 17.19 nell'emendamento 17.19 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, che - con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO - è posto ai voti e approvato.

 

E' quindi precluso l'emendamento 17.20.

 

Viene poi approvato l'emendamento 17.21.

 

Risulta invece respinto l'emendamento 17.22.

 

Dopo che viene ritirato l'emendamento 17.23, è dichiarato decaduto l'emendamento 17.24 per assenza del proponente.

 

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 17.25, 17.26 e 17.27.

 

Con riferimento all'emendamento 17.28, interviene in dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII).

 

Il ministro ORLANDO ed i RELATORI, mutando il proprio parere sull'emendamento in esame, esprimono un orientamento favorevole e pertanto l'emendamento 17.28, messo in votazione, risulta approvato.

 

Con riferimento all'emendamento 17.29, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) accoglie la riformulazione proposta dai RELATORI, nel senso di prevedere la soppressione delle sole lettera a) e b) del comma 7 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 17.29 (testo 2), pubblicato in allegato.

 

L'emendamento 17.29 (testo 2), messo congiuntamente ai voti con l'identico emendamento 17.31, è approvato.

 

Con distinta votazione risulta altresì approvato l'emendamento 17.30.

 

E' quindi precluso l'emendamento 17.32, mentre sono ritirati gli emendamenti 17.33 e 17.34. E' poi respinto l'emendamento 17.35, mentre sono ritirati gli emendamenti 17.36, 17.37 e 17.38.

 

Con distinte votazioni sono respinti l'emendamento 17.39, fatto proprio dal senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), e l'emendamento 17.40.

 

Sono quindi ritirati gli emendamenti 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45 e 17.46.

 

Con riferimento all'emendamento 17.47 volto a sopprimere il comma 11 dell'articolo 17, contenente una disposizione transitoria, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII).

 

L'emendamento, posto in votazione, risulta infine respinto.

 

Sono quindi decaduti gli emendamenti 17.48 e 17.49.

 

Essendo stati trasmessi i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, si riprende l'esame degli emendamenti accantonati in riferimento all'articolo 13.

 

I RELATORI raccomandano l'approvazione dell'emendamento 13.20000, mentre sul subemendamento 13.20000/1 e sull'emendamento 13.20000/2 il parere è contrario.

 

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

 

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 13.20000/1.

 

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene in dichiarazione di voto per sostenere il subemendamento 13.20000/2 che è volto a prevedere  la procedibilità d'ufficio anche qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, nn. 1), 4) e 5), del codice penale, ribadendo che alcuni tipi di reato sottendono un valore sociale che non può essere rimesso alla mera disponibilità delle parti.

Inoltre ravvisa degli effetti applicativi distorsivi della norma che prevede la procedibilità a querela solo per i reati contro la persona puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, trascurando i reati puniti con pena pecuniaria.

 

Interviene poi il senatore GIARRUSSO (M5S) il quale preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sull'emendamento 13.20000 dei relatori che demanda a querela di parte una serie di reati  di particolare gravità e pericolosità sociale.

 

La senatrice MUSSINI (Misto) preannuncia invece il proprio voto favorevole, osservando che l'emendamento dei relatori è senz'altro più accettabile del testo base dal punto di vista della chiarezza normativa, per quanto concerne la differenziazione tra la procedibilità a querela di parte di alcune tipologie di reato e la procedibilità d'ufficio per altre categorie di reati. Esprime cionondimeno delle perplessità sul contenuto dell'emendamento medesimo.

 

Il ministro ORLANDO chiarisce che il Governo e i relatori hanno cercato di mettere a punto un testo alla luce del dibattito svolto in Commissione.

Il relatore CASSON (PD), condividendo le osservazioni del ministro Orlando, replica al senatore Giarrusso, osservando che il testo dei relatori in esame specifica meglio i reati che sono procedibili a querela.

 

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva che tutti i reati contro la persona dovrebbero essere procedibili d'ufficio non potendosi equiparare i delitti contro la persona e quelli contro il patrimonio.

 

Posto ai voti, il subemendamento 13.20000/2  è respinto.

 

Si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori PALMA (FI-PdL XVII), BUCCARELLA (M5S) e il correlatore CASSON (PD), il quale, alla luce del dibattito testé svolto, modifica l'emendamento 13.20000, riformulandolo nell'emendamento 13.20000 (testo 2).

 

L'emendamento 13.20000 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto,  con i pareri favorevoli del GOVERNO e dei RELATORI, è quindi messo in votazione e approvato. E' conseguentemente precluso l'emendamento 13.14.

 

Il senatore LO GIUDICE (PD) chiede alcune delucidazioni sul subemendamento 13.10000/1.

 

La senatrice MUSSINI (Misto), alla luce del rilievo del senatore Lo Giudice, modifica il subemendamento 13.10000/1 nel subemendamento 13.10000/1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

 

Il subemendamento 13.10000/1 (testo 2) è messo in votazione e risulta approvato. Sono quindi preclusi i subemendamenti 13.10000/2 e 13.10000/3.

 

Poi è approvato l'emendamento 13.10000, come modificato.

 

Gli emendamenti identici 13.39, 13.40 e 13.41 nonché, gli emendamenti 13.47, 13.48, 13.49, 13.50 e 13.51 sono anch'essi preclusi dalla approvazione dell'emendamento 13.20000 (testo 2).

 

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 36,  in materia di intercettazioni, il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene a sostegno di alcuni emendamenti a sua firma, non potendo intervenire nella seduta prevista per questa sera, nell'ambito della quale si esamineranno i medesimi emendamenti. In particolare richiama l'attenzione sul subemendamento 36.2000/2, che è volto ad impedire la trascrizione delle comunicazioni concernenti i dati sensibili salvo che il pubblico ministero, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai fini procedimentali, ne rilasci a tal fine specifica autorizzazione. In sostanza l'emendamento è volto ad impedire che siano trascritte e, dunque, rese potenzialmente pubbliche delle conversazioni che, pur essendo irrilevanti ai fini giudiziari  e procedimentali, molto spesso sono assai lesive del diritto alla riservatezza delle persone.

 

Il relatore CASSON (PD) osserva che l'emendamento 36.2000 contiene al n. 5) una previsione sostanzialmente analoga a quella sulla quale ha richiamato l'attenzione il senatore Palma.

 

Poi il senatore PALMA (FI-PdL XVII) si sofferma sull'emendamento 36.46 del quale raccomanda parimenti l'approvazione, in quanto volto a sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 del testo in esame. Ritiene infatti priva di significato normativo, per il modo in cui è redatta, la disposizione che prevede la punibilità fino a quattro anni di reclusione della diffusione di intercettazioni effettuate "fraudolentemente". In subordine chiede che la norma sia riscritta anche alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 16,25.