Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 324 del 01/08/2016
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
Art. 13
I RELATORI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
"a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;
a-bis) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;".
Conseguentemente sopprimere il comma 4.
I RELATORI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
"a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
ricordano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;
a-bis) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;".
Conseguentemente sopprimere il comma 4.
All'emendamento 13.10000, al comma 1, sostituire la lettera "b-bis" con la seguente:
«b-bis)"; tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione".
All'emendamento 13.10000, al comma 1, sostituire la lettera "b-bis" con la seguente:
«b-bis)"; tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione".
I RELATORI
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis)"; tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) esclusivamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché della destinazione alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche".
Art. 17
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», al terzo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «quindici mesi».
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:
- al primo periodo sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi»;
- al terzo periodo sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «quindici mesi».