Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 323 del 28/07/2016
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
Art. 13
I RELATORI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
"a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
ricordano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;
a-bis) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;".
Conseguentemente sopprimere il comma 4.