Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 323 del 28/07/2016

 

GIUSTIZIA    (2ª)

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016

323ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

D'ASCOLA 

 

            Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Federica Chiavaroli.                           

 

            La seduta inizia alle ore 14,10.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati 

(2032) Deputato MOLTENI ed altri.  -  Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati 

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati 

(176) SCILIPOTI ISGRO'.  -  Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione  

(209) TORRISI.  -  Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena  

(286) MANCONI ed altri.  -  Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena  

(299) COMPAGNA.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario  

(381) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(382) BARANI.  -  Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate  

(384) BARANI.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena  

(385) BARANI.  -  Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive  

(386) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti  

(387) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"  

(389) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica  

(468) MARINELLO ed altri.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario  

(581) COMPAGNA.  -  Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo  

(597) CARDIELLO ed altri.  -  Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni  

(609) CARDIELLO ed altri.  -  Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione  

(614) CARDIELLO ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo  

(700) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette  

(708) CASSON ed altri.  -  Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale  

(709) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione  

(1008) LO GIUDICE ed altri.  -  Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata  

(1113) CASSON ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.  

(1456) LUMIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso  

(1587) LO GIUDICE ed altri.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(1681) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso  

(1682) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso  

(1683) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso  

(1684) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata  

(1693) Nadia GINETTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale  

(1713) CAMPANELLA ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati  

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri.  -  Modifica della disciplina della prescrizione  

(1905) BARANI.  -  Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale  

(1921) Maria MUSSINI ed altri.  -  Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati  

(2103) CAPPELLETTI.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione  

(2295) Nadia GINETTI.  -  Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

 

     Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) interviene con disappunto in riferimento alle  ultime dichiarazioni di stampa del senatore Giarrusso, il quale ha impropriamente affermato che - con l'approvazione dell'emendamento 37.4, a sua prima firma, nella seduta notturna di ieri - è stato "messo in sicurezza" l'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario che, come è noto, prevede un regime di carcere "duro" per i condannati per i più gravi reati di criminalità organizzata. Si deve infatti dare atto alla maggioranza di Governo che la delega prevista dall'articolo 37 del testo in esame per la riforma dell'ordinamento penitenziario non  riguarda affatto il regime di cui all'articolo 41-bis.

 

         Anche il senatore LUMIA (PD), a nome del Partito Democratico, manifesta contrarietà per le dichiarazioni del senatore GIARRUSSO (M5S), poiché né il testo in esame, né gli emendamenti dei relatori, né quelli finora approvati  dalla Commissione giustificano siffatte dichiarazioni che, in verità, sono palesemente demagogiche e strumentali.

 

Il presidente D'ASCOLA avverte che l'esame riprenderà a partire dagli emendamenti accantonati relativi all'articolo 13.

 

Con riferimento all'articolo 13, il correlatore CUCCA (PD) illustra una proposta di riformulazione relativa all'emendamento 13.51 volta, da un lato, a prevedere la procedibilità a querela  per i reati contro la persona puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni - salva l'ipotesi del reato di cui all'articolo 610 del codice penale sulla violenza privata e salve le ipotesi di procedibilità d'ufficio specificati nella proposta in esame - e dall'altro diretta a prevedere una disposizione transitoria per i nuovi reati perseguibili a querela, analoga a quella contenuta nel citato emendamento 13.51.

 

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva, con riferimento alla parte della riformulazione relativa alla norma transitoria, che questa può comportare difficoltà applicative dal punto di vista della funzionalità degli uffici giudiziari.

 

Il senatore BUCCARELLA (M5S) condivide in gran parte i rilievi fatti dal senatore Palma, rilevando inoltre che la disposizione transitoria della proposta  testé illustrata dal relatore rappresenterebbe, ove approvata, un ulteriore aggravio di lavoro per il personale di cancelleria che, come è noto, è già sottodimensionato negli uffici giudiziari.

 

Anche il senatore GIARRUSSO (M5S) manifesta perplessità in ordine alla riformulazione dell'emendamento 13.51, soprattutto con riferimento alla previsione di una pena detentiva che può arrivare nel massimo a quattro anni per la procedibilità a querela dei reati contro la persona. Ritiene, infatti, che la norma così come formulata includa numerosi reati per i quali sarebbe invece opportuno conservare la procedibilità d'ufficio.

 

Dopo una breve precisazione del presidente D'ASCOLA, interviene ancora il senatore PALMA (FI-PdL XVII) che non solo ribadisce le perplessità sulla disposizione transitoria della riformulazione in esame, ma rileva altresì che la prima parte della riformulazione non riguarda affatto l'oggetto dell'originario emendamento 13.51 e, pertanto, non può definirsi una mera riformulazione, ma costituisce di fatto un nuovo emendamento dei relatori, con riferimento al quale, evidentemente, dovrà essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

 

Il presidente D'ASCOLA osserva che il contenuto della riformulazione proposta costituisce la sintesi del dibattito svoltosi in Commissione sulla procedibilità a querela per i reati contro la persona e tiene conto proprio dei rilievi sollevati dalle opposizioni e, in particolare, di quelli espressi dal senatore Palma, in rappresentanza della propria parte politica. Pertanto la proposta di riformulazione dell'emendamento 13.51 deve ritenersi senz'altro ammissibile come tale.

 

Il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) dichiara di accettare la riformulazione in esame.

 

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) tuttavia ribadisce che la prima parte della predetta riformulazione non costituisce una riformulazione in senso proprio, ma un nuovo emendamento, e preannuncia in ogni caso il proprio voto contrario su di essa.

Più in generale, quantunque la propria parte politica abbia manifestato un comportamento collaborativo e costruttivo rispetto all'esame dei disegni di legge in titolo, ritirando anche gli emendamenti di natura ostruzionistica, rileva con disappunto che la maggioranza intende  proseguire forzatamente l'esame degli emendamenti,  ledendo gravemente i diritti delle opposizioni con l'impedire di fatto di subemendare sostanziali nuovi emendamenti dei relatori che, ripetutamente, sono presentati come riformulazioni di originari emendamenti che sono, in realtà, molto diversi.

 

Il senatore BUCCARELLA (M5S) condivide le  osservazioni critiche del senatore PALMA (FI-PdL XVII), ricordando che il Movimento 5 Stelle ha manifestato analogo disappunto in occasione dell'esame e approvazione di altri emendamenti dei relatori, presentati come riformulazioni di emendamenti del tutto diversi.    

 

Anche la senatrice MUSSINI (Misto) manifesta perplessità per il metodo di lavoro in Commissione in cui non sempre sono rispettate le regole del gioco nel rapporto  tra maggioranza e opposizione.

 

Dopo che, l'emendamento 13.9 è stato ritirato, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 13.8, messo in votazione, è respinto.

 

Quindi su invito del ministro Orlando, i relatori  presentano l'emendamento 13.20000, di contenuto identico alla proposta di riformulazione dell'emendamento 13.51, pubblicato in allegato al resoconto.

 

Il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione di subemendamenti al nuovo emendamento dei relatori a domani, alle ore 14, e dispone nuovamente l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

 

         Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 17 il correlatore CUCCA (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.14, 17.19, 17.21, 17.30 e 17.31, propone una riformulazione per l'emendamento 17.29 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

 

         Essendo ritirato l'emendamento 17.1, il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene in dichiarazione di voto a sostegno dell'emendamento 17.2, che è volto a sopprimere la modifica dell'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale che intende limitare, nell'ambito delle indagini preliminari, ai soli reati di terrorismo e di mafia - di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice medesimo - la possibilità che il giudice accolga la richiesta del pubblico ministero di differire  di cinque giorni il diritto dell'imputato di conferire con il difensore. Osserva che la modifica in esame, ove approvata, avrebbe effetti negativi, essendo evidente che anche nelle indagini relative a reati diversi di indubbia gravità- si pensi ad esempio ai reati di corruzione e di violenza sessuale - può risultare utile avvalersi della facoltà in questione.

 

            Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli identici emendamenti 17.2 e 17.3.

 

         Dopo che il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) ha dichiarato il proprio voto a favore del proprio emendamento 17.4, con distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 17.4 e 17.5.

 

         Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene quindi in dichiarazione di voto sull'emendamento 17.6, che riguarda l'iscrizione  nel registro degli indagati e contiene  una previsione sull'inutilizzabilità degli atti compiuti in assenza d'iscrizione, quando dagli atti comunque già risultava il nome dell'indagato,un meccanismo sanzionatorio realmente incisivo per l'ipotesi in cui l'iscrizione nel registro degli indagati venga ritardata rispetto a quanto stabilito nel citato articolo 335.

 

Sul punto interviene in dissenso il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII).

 

Dopo alcune precisazioni del relatore CASSON (PD), l'emendamento 17.6, messo ai voti, risulta respinto.

 

Quindi il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene per sostenere l'emendamento 17.7, che si muove sulle stesse direttrici dell'emendamento 17.6, con l'intento di salvaguardare le garanzie previste dal codice di procedura penale  in ordine all'iscrizione nel registro degli indagati.

 

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), l'emendamento 17.7, messo in votazione, risulta respinto.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE 

N. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

Art.  13

13.20000

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

"a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

ricordano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;

a-bis) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;".

 

Conseguentemente sopprimere il comma 4.