Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 322 del 27/07/2016
Azioni disponibili
Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 23, sui quali si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) - il quale sottolinea come la previsione di cui all'articolo 23 del testo in esame gli appaia chiaramente peggiorativa rispetto al testo vigente del comma 1 dell'articolo 493 del codice di procedura penale implicando la stessa inevitabilmente il rischio che, in sede di esposizione introduttiva, il pubblico ministero possa fare riferimento al contenuto degli atti raccolti nelle indagini preliminari avvalendosi così di una possibilità che è preclusa alle altre parti - il senatore BUCCARELLA (M5S) - che ritiene, invece, che la finalità della previsione possa essere ricostruita in altro modo essendo, a suo avviso, la stessa volta a far sì che il pubblico ministero fornisca un quadro d'insieme della vicenda processuale che può agevolare sia la fase di richiesta delle prove, sia la correlativa decisione del giudice ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura penale - il relatore CASSON (PD) - il quale manifesta perplessità sulla formulazione e sulla complessiva finalità del disposto dell'articolo 23, ritenendo che lo stesso possa risultare incompatibile con il principio della parità delle parti processuali - e il senatore LUMIA (PD) che ritiene che la norma possa implicare difficoltà applicative senza che ne siano ben chiari i vantaggi.